CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Roberto ANIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato - per quanto qui di rilievo - quello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ordinato la confisca dei beni (mobili, immobili, conti correnti e tutti i rapporti finanziari) nella disponibilità diretta del proposto [OSCURATO:PERSONA], persona pericolosa ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a del D. L.vo n. 159/2011, in quanto soggetto appartenente al clan dei casalesi, frazione Zagaria, organizzazione camorristica operante in Casal di Principe e territori limitrofi, nonchè della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e del figlio, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dalla Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore legato al clan dei casalesi-fazione Zagaria, inserito stabilmente, nel periodo dal 2001 al 2013, con le sue società, in un vero e proprio 'sistema' di affidamento di lavori particolarmente remunerativi da parte della Regione Campania, beneficiando di ingenti commesse per lavori di somma urgenza, in cambio di elargizioni in danaro periodiche in favore dello stesso Zagaria e dei suoi familiari, pari al 5% dell'importo dei lavori che gli erano affidati, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], ingegnere referente presso la Regione Campania, a sua volta condannato per il reato di corruzione. 2. Ricorrono per cassazione il proposto e i suoi congiunti, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un unico atto, i predetti difensori affidano il ricorso a tre motivi - di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. - che attingono sia il profilo della pericolosità qualificata e con essa l'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbero derivate le accumulazioni patrimoniali, sia quello della sproporzione reddituale. 2.2. In via generale il ricorrente assume che la misura di prevenzione patrimoniale disposta nei suoi confronti, fortemente incisa e condizionata da una pronuncia di condanna per il delitto associativo, risulterebbe incrinata dagli atti successivi, prodotti dalla Difesa, e che condurrebbero a una diversa definizione dei rapporti nella gestione del [OSCURATO:PERSONA] delle Acque intorno a cui ruota l'intero sistema illecito - mafioso, e posto a fondamento sia dell'indagine penale che della procedura di prevenzione che ne è scaturita. In tale cotesto, nell'ottica difensiva, emerge la centralità della figura di [OSCURATO:PERSONA], l'evoluzione della cui storia processuale non può non condurre alla necessità di una rilettura delle fonti di prova in merito alla gestione del ciclo integrato delle acque della Regione Campania e alla figura e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre la motivazione del provvedimento impugnato si rivela sul punto del tutto mancante o solo apparente. 3. Con il primo motivo, è denunciata erronea interpretazione della legge penale, con riguardo all'art. 1 del D. Lgs. n. 159/2022, in relazione al concetto di appartenenza mafiosa, e correlato travisamento della prova; in particolare, ci si duole dell'erronea interpretazione del rapporto esistente tra gli esiti del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] - definito con rito abbreviato e conclusosi, in primo grado, con la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - e l'autonomo giudizio di prevenzione, e della carenza di motivazione per omesso confronto con le novità dedotte con l'atto di impugnazione, riguardanti, in particolare, la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ne sarebbe derivata una erronea ricostruzione del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], integrante una violazione di legge, perché, se correttamente valutata la relazione tra i due in termini corruttivi, per un verso, non sarebbe stato consentito, ratione temporis, l'inserimento del proposto nella fattispecie di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 159/2011; dall'altro, si sarebbe imposta una diversa perimetrazione temporale del periodo di manifestazione della pericolosità sociale, ove ritenuta sussistente. 3.1. Con un primo rilievo, si evidenzia che la sentenza di condanna per il delitto associativo nei confronti del ricorrente era stata emessa nell'ambito del procedimento c.d. Medea, nel quale la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era quella di concorrente esterno della associazione e punto di contatto degli interessi illeciti mafiosi del clan; a seguito di annullamento della Corte di cassazione, tuttavia, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] era mutata, tant'è che questi è stato condannato, previa riqualificazione del delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis cod. pen., per il reato di corruzione ( con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7), poi dichiarato prescritto. Tale elemento di novità - sopravvenuto, a seguito dell'annullamento della Corte di cassazione, con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 aprile 2022 - avrebbe imposto una rivisitazione dell'intero materiale probatorio, anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la sentenza nei suoi confronti non è ancora definitiva. In realtà - si sostiene- il ricorrente era inserito nel sistema corruttivo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], non essendo provati, invece, legami o cointeressenze camorristiche. Nel nuovo contesto emerso dalla sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere rilette anche le fonti dichiarative valorizzate dai giudici di merito: quelle dei collaboratori di giustizia Caterino e Iovane e dello stesso proposto [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il contributo di Iovane è pressocchè nullo, avendo questi dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] né di averlo mai incontrato, salvo a indicarlo come imprenditore di Casapesenna gravitante nell'orbita di Zagaria; d'altro canto, Iovane è stato condannato per estorsione ai danni del ricorrente; le dichiarazioni di Caterino sono state travisate, avendo questi collocato l'interessamento del clan alle vicende riguardanti il [OSCURATO:PERSONA] delle Acque nell'anno 2002, in cui c'era la possibilità di inserire le ditte vicine al clan tramite il funzionario e onorevole ing. [OSCURATO:PERSONA]; a quell'epoca, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore affermato, che lavorava già nel predetto settore. La Corte di appello finisce per fare affermazioni illogiche sia, appunto, con riguardo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato delle commesse pubbliche grazie al clan, sia laddove afferma che già il suocero del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva introdotto nel sistema degli affidamenti pubblici, era a sua volta un imprenditore contiguo alla fazione Zagaria, atteso che, come detto, gli interessi del clan si sono manifestati rispetto al settore del Ciclo delle Acque solo nel 2002.3.2. Con ulteriore argomentazione, si sottolinea come il provvedimento impugnato non si sia affatto confrontato con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato vittima di condotte estorsive (come da allegate sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) da parte di esponenti del clan nello stesso arco temporale in cui [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe fatto parte. La illogica ricostruzione fornita sul punto dalla Corte di appello trova smentita nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che, sentito quale rappresentante delle associazioni antiracket, ha smentito l'adesione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano travisate, laddove questi riferì, in data 29 luglio 2015, di essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] quando vennero bandite dalla Regione Campania 11 gare per l'aggiudicazione di lavori nel settore del [OSCURATO:PERSONA] delle Acque, e questi lo indirizzò a [OSCURATO:PERSONA], così riuscendo a ottenere l'aggiudicazione dei lavori relativi solo a 4 gare. La Corte di appello trae, invero, da tale episodio, la intraneità al clan del ricorrente, senza considerare che furono solo 4 ( non 11, comesi legge in sentenza) le gare aggiudicate e che il [OSCURATO:PERSONA] si rivolse allo [OSCURATO:PERSONA] solo in seguito all'indicazione di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che dimostra chiaramente la assenza di pregressi rapporti. Secondo la Difesa, il contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era di tipo politico, entrambi essendo legati all'UDEUR: la copertura che si richiedeva per ottenere l'aggiudicazione era, dunque, di tipo politico, non camorristico. 3.4. Altro tema introdotto con l'appello, e ignorato dalla Corte di appello, è quello attinente alla natura dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vengono evocati due documenti, prodotti dalla Difesa, che dimostrerebbero la natura meramente corruttiva di tali rapporti, costituiti dalla assunzione, del tutto apparente, del figlio di [OSCURATO:PERSONA] in una delle ditte del suocero di [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla qualità di socio, in una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anche della compagna di [OSCURATO:PERSONA]. In sintesi, una volta qualificata la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in termini di corruzione, avrebbe dovuto essere rivisitata anche quella del [OSCURATO:PERSONA], di cui emergevano le condotte corruttive rispetto al funzionario regionale, atteso che non avrebbe avuto ragione di costruire rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], coinvolgenti i rispettivi familiari, se fosse stato associato al clan. Del tutto congetturale, infine, l'affermazione che anche il suocero del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolto in dinamiche camorristiche. 4. Con un secondo motivo, vengono denunciati violazione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 159/2011 e omessa motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti della confisca, sia in punto di proporzionalità che di riconducibilità dei beni al proposto. 4.1. La Corte di appello avrebbe svilito le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di parte, che avevano sottolineato come le società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e le attività da lui svolte non fossero rapportabili esclusivamente al settore del [OSCURATO:PERSONA] delle acque, la cui voce rappresentava una percentuale inferiore al 30% del fatturato complessivo del ricorrente; peraltro, proprio nel periodo di appartenenza mafiosa, le commesse in favore del [OSCURATO:PERSONA] si erano drasticamente ridotte. Da qui, la mancanza di motivazione in ordine alla nnafiosità dell'impresa, nel rispetto delle coordinate essenziali per la individuazione di tale tipologia, in primo luogo, perchè il [OSCURATO:PERSONA] era stato introdotto nel settore del ciclo delle acque dal suocero, cosicchè non viene spiegato in cosa sarebbe consistita la mediazione camorristica, anche perché l'interessamento del clan risale al 2002/2003 quando le ditte del Galoppo erano già operanti in quel settore. Inoltre, deve escludersi un incremento delle attività imprenditoriali del [OSCURATO:PERSONA] grazie all'inserimento nel settore del ciclo integrato delle acque della Regione Campania. Risulta, quindi, del tutto smentita la affermazione che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arricchito grazie alle commesse illecitamente ottenute grazie alla mediazione del clan. Da qui, la illegittima apprensione dell'intero patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una mafiosità delle imprese riconducibile a una frazione limitata del fatturato. 4.2. Quanto al profilo della sproporzione reddituale, è denunciata la omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione dei redditi prodotti nel periodo dal 1990 al 1997, giacchè essi, valutati nella moneta corrente dell'epoca, ovvero la Lira, non si rivelano così esigui come ritenuto dalla Corte di appello. Tali redditi, acquisiti in periodo precedente alla ritenuta mafiosità, avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della complessiva ricostruzione. Del tutto tautologica, perché confonde premessa e conclusione, e, comunque, apparente, la motivazione con la quale la Corte di appello ha proceduto all'azzeramento, ai fini della ricostruzione del reddito, delle linee di credito ottenute dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che egli le avesse estinte con proventi illeciti della società mafiosa. Detti importi, invece, hanno costituito un incremento di disponibilità reale per oltre 300.000 euro. 4.3. Vengono, inoltre, segnalate due vicende nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] si è sottratto ad attività, pure lucrose, che erano state affidate alle società a lui riferibili, a cagione del coinvolgimento di alcuni esponenti camorristici, quali elementi contrastanti con la tesi della mafiosità del ricorrente e delle sue imprese. 4.4. Quanto alla posizione dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i cui beni sono stati confiscati dalla Corte di appello sul rilievo della assenza di autonomia reddituale e della inidoneità dell'atto di donazione di [OSCURATO:PERSONA] in favore della figlia Marisa a colmare la ravvisata sproporzione, si osserva che la autonomia patrimoniale della Galoppo è derivante dalla solida posizione economica della famiglia di provenienza, in specie del padre, che ben avrebbe potuto giustificare i successivi investimenti, oggetto di confisca, considerando che essi sono stati effettuati nell'arco di tredici anni, per importi compatibili con i rapporti familiari. Si tratta, dunque, di una provvista autonoma della Galoppo, non proveniente dal proposto, e, quindi, non confisca bile. Analoghe considerazioni valgono per [OSCURATO:PERSONA], stante l'esiguità degli investimenti a lui riconducibili compatibili con i modesti redditi prodotti. 5. Con il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, ci si duole della mancata assunzione, immotivata, di una prova decisiva, costituita dalla perizia finalizzata a porre a confronto le conclusioni della GdF con quelle del consulenti della difesa in merito alla ricostruzione economico-patrimoniale del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA].6. Con successiva memoria, il difensore dei ricorrenti ha formulato motivi nuovi. I primi due, afferiscono al primo motivo del ricorso principale; il terzo motivo riguarda il secondo motivo del ricorso principale. 6.1. Con un primo motivo nuovo, si denuncia la natura meramente apparente della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del proposto nella fattispecie a pericolosità qualificata di coloro che sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art 416 bis cod. pen. Si evidenzia come [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver effettivamente denunciato soggetti intranei (anche i collaboratori che lo hanno successivamente accusato) al clan Zagaria, sia stato riconosciuto vittima della consorteria di presunta appartenenza con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 2495/2019 pronunciata dalla Corte di Appello il 2 aprile 2019 (divenuta irrevocabile il 17 settembre 2019); ci si duole, dunque, che sia stato completamente omesso l'esame dei verbali di dichiarazioni rese dal proposto l'il e il 29 gennaio 2013 e trasmessi al Giudice della prevenzione con la nota della [OSCURATO:PERSONA], Compagnia di Casal di Principe del 29 marzo 2021, da cui emerge che il ricorrente aveva denunciato il giogo estorsivo praticato ai suoi danni, dal 2005 al 2009, da [OSCURATO:PERSONA] per conto del boss [OSCURATO:PERSONA], nonché della sentenza n. 2495/2019 . Si insiste nel dedurre la pretermissione dell'esame della evoluzione del giudizio a carico del [OSCURATO:PERSONA] quale elemento decisivo, data la stretta interdipendenza tra la sua imputazione e quella elevata a [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non si limita all'esame della componente soggettiva del concorrente esterno, ma accerta che i rapporti tra lo stesso dirigente regionale, l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e gli altri imprenditori graditi al clan (tra cui rientrerebbe anche [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbero avuto natura mafiosa. In realtà, l'imprenditore, presente e attivo da anni in un determinato settore economico, è stato costretto a rivolgersi all'uomo ritenuto espressione del clan per non essere escluso dalla partecipazione ad una determinata serie di gare pubbliche. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, negano l'esistenza di un suo stabile inserimento nel sodalizio mafioso che giustificativa l'inquadramento del proposto nella ipotizzata fattispecie a pericolosità qualificata, e, dall'altro, privano di efficacia dimostrativa, rispetto alla ritenuta partecipazione organica del proposto al sodalizio, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato uno degli imprenditori che, tramite il dirigente [OSCURATO:PERSONA], avrebbe beneficiato del sistema illecito alla base degli affidamenti, delineato nel corso di una riunione avvenuta nel 20025. Il decreto impugnato fa leva, esclusivamente, sulle equivoche dichiarazioni del collaboratore Massimiliano Caterino6 affidando soltanto alle soggettive valutazioni di quest'ultimo l'inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe. 6.2. Con il secondo motivo nuovo, è denunciata violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto. Il decreto impugnato si limita a riprodurre il medesimo paradigma argomentativo della sentenza di condanna, assumendo che il periodo di manifestazione della pericolosità coincida con quello della contestazione associativa (periodo 2002-2013). Poiché nella prospettazione accolta dal decreto impugnato, il ruolo associativo che avrebbe ricoperto [OSCURATO:PERSONA] era inscindibilmente legato alla possibilità del clan di poter intervenire presso [OSCURATO:PERSONA] al fine di pilotare l'aggiudicazione di specifici affidamenti agli imprenditori di gradimento del sodalizio, l'accertamento del concreto contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] all'ipotizzato illecito sistema di aggiudicazione delle commesse assume valenza decisiva ai fini della perimetrazione temporale della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo sarebbe stato quello di retrocedere al sodalizio una quota parte dei valori così ottenuti. Ebbene, a fronte di una contestazione elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fino al 2011, le sentenze hanno limitato la sua condotta sino al febbraio 2005, escludendo una prosecuzione successiva. Posto che tale circostanza determina la cessazione del sistema di illecito affidamento di commesse pubbliche che ruotava intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA] ed in cui si sarebbe concretizzato il presunto ruolo associativo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], ne deriva la conseguente cessazione della sua pericolosità sociale. Dunque, l'omessa considerazione di questa decisiva pronuncia determina l'assenza di motivazione in punto di perimetrazione del periodo di manifestazione della pericolosità del proposto. Del resto, anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] presentano dei chiari riferimenti temporali, avendo questi riferito che il contestato sistema di aggiudicazione sarebbe stato deciso dal clan in una riunione svolta nell'anno 2002 ed avrebbe avuto come terminale politico la figura di [OSCURATO:PERSONA], mentre il decreto impugnato avrebbe esteso il periodo di manifestazione della pericolosità sociale sulla base di illazioni e congetture. 6.3. Con il terzo motivo nuovo sono denunciati violazione di legge, per aver disposto la confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] ritenendoli frutto di attività illecite o costituenti reimpiego in assenza dei presupposti applicativi; nonché motivazione apparente in relazione alla ritenuta sperequazione patrimoniale tra i redditi e l'attività economica del proposto e il valore dei beni di cui è stata disposta l'ablazione nonostante le puntuali allegazioni difensive di segno contrario. Non si è considerato, da parte della Corte di appello, che la sentenza di condanna ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non contemplava l'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 6, c.p.; né sono state esaminate le allegazioni difensive, prodotte in sede di giudizio di appello, che smentivano l'ipotesi che l'intero patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] originasse dai proventi dell'attività illecita. Vengono ribaditi i rilievi già formulati con il ricorso. 7. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G. con cui si ribadiscono le deduzioni e le doglianze già rappresentate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile: le censure formulate dal ricorrente sono essenzialmente incentrate, al di là della formale qualificazione come violazioni di legge, anche per omessa o apparente motivazione, sulla denuncia di vizi della motivazione e su deduzioni in fatto, non prospettabili dinanzi al giudice di legittimità in sede di impugnazione di provvedimenti aventi a oggetto misure di prevenzione. Le doglianze risultano, poi, manifestamente infondate.1.1.Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 1.2.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 2. Fatta tale necessaria premessa, e procedendo all'esame dei motivi, un primo tema posto dal ricorso (ripreso nei motivi nuovi) è quello dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione di tipo mafioso. Con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso, si deve osservare quanto segue.2.1. In primo luogo, ribadendo quanto si è già poc'anzi osservato, la denuncia di travisamento della prova costituita dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle conseguenti ricadute sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto integrante un vizio della motivazione, non è consentita in questa sede; d'altro canto, la deduzione è palesemente infondata laddove prospetta mancanza di motivazione per omesso confronto con le novità dedotte con l'atto di impugnazione, riguardanti, in particolare, la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il decreto impugnato - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - ha puntualmente preso in considerazione l'elemento nuovo, costituito dalla riqualificazione del reato di concorso in associazione mafiosa in corruzione operata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento c.d. Medea, e la tesi difensiva che denuncia la debolezza dell'impianto accusatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno - posto che la sentenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la responsabilità quale soggetto coinvolto in un sistema corruttivo, di cui era gestore e dominus, che aveva quale suo punto di riferimento il boss [OSCURATO:PERSONA], pur non ritenendo provata la sua conoscenza della qualità mafiosa dei suoi corruttori - il decreto impugnato ha escluso un'influenza concreta di tale riqualificazione sulla posizione del ricorrente, sul rilievo che quella decisione trova fondamento nell'elemento psicologico, proprio del [OSCURATO:PERSONA], ( cfr. pg . 7 e SS. della sentenza n. 5256/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), non potendosi estendere il medesimo deficit cognitivo al [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è radicalmente diversa. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha ben chiarito come, a differenza del [OSCURATO:PERSONA], il proposto fosse, invece, consapevole della natura camorristica del sodalizio, che favoriva le sue iniziative imprenditoriali, nonché della posizione egemone di Michele e [OSCURATO:PERSONA]; le fonti di prove acquisite nel giudizio di prevenzione restituiscono, infatti, l'immagine di [OSCURATO:PERSONA] come di un imprenditore che agiva all'interno del clan, del quale era partecipe, in quanto ad esso "legato a filo doppio in un rapporto di reciproco scambio di favori e di prestazioni economicamente rilevanti.. .agendo col compito di finanziare personalmente lo stesso Zagaria e i componenti della sua famiglia..., attraverso dazioni di danaro periodiche, richieste ad nutum da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] della sua famiglia ...nonché attraverso dazioni di danaro pari generalmente al 5% dell'importo dei lavori ricevuti col metodo della trattativa diretta erogate per richiedere la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] con il clan del luogo ove i lavori dovevano essere svolti", ruolo che, oltre ad essere stato descritto dalle fonti dichiarative di natura collaborativa, è stato, del resto, riconosciuto dalla sentenza penale emessa nei suoi confronti in primo grado, che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; già il decreto applicativo della misura di prevenzione aveva ampiamente argomentato l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] è un imprenditore mafioso, sottolineando come la sua attività risulti "del tutto asservita alle logiche criminali del clan e che si è alimentata di illegalità e nell'illegalità ha trovato terrenlertile per la sua crescita ed affermazione nel tessuto economico" ( cfr. pg. 44 decreto del Tribunale).2.3. La valutazione del provvedimento impugnato è coerente con l'orientamento, espressamente richiamato, che considera i concetti di "partecipazione" e di "appartenenza" ad associazione mafiosa non coincidenti, richiedendo, la prima, la presenza attiva del soggetto nell'ambito del sodalizio criminoso ( Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), mentre, la nozione di "appartenenza" è stata declinata con riferimento alla situazione di contiguità alla associazione nel cui ambito è riconducibile ogni comportamento che risulti funzionale agli scopi dell'associazione, costituendo una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa e, nel contempo, denoti la pericolosità specifica che sottende al trattamento di prevenzione (Sez. 1 n. 5649 del 16/01/2002, Rv. 221156; Sez. 6 n. 9747 del 29/01/2014, Rv. 259074; Sez. 5 n. 434900 del 18/03/2015, Nirta), nozione nella quale è stata inclusa anche la figura del concorrente esterno, ovvero di colui che offra una collaborazione occasionale, non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis (Sez. Un. Mannino cit.). E' stato efficacemente affermato che ciò che rileva per essere indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa è la sussistenza di un contesto di circostanze da cui traspaia la vicinanza del soggetto proposto a un determinato sodalizio, i cui metodi e le cui finalità finiscono per essere "soggettivamente" condivisi attraverso un regime di vita che, conseguentemente, legittima il giudizio di pericolosità sociale (Sez. 2 n. 3809 del 15/01/2013, Castello), con la successiva precisazione che l'esigenza di non rendere indefinito, e soprattutto sganciato da ogni condotta materiale riferibile all'interessato, il concetto di appartenenza, la situazione di contiguità necessaria a integrarla deve risolversi in un contributo fattivo proveniente dal proposto alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso ( Sez. 6 n. 3941 del 08/01/2016, Rv. N. 266541) nell'ottica di una portata tassativizzante imposta dalle sollecitazioni provenienti dalla Cedu con la sentenza del 23/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sicchè la nozione di appartenenza finisce per evocare "il far parte o almeno il rendere un contributo concreto al gruppo" (Sez. 1 n. 54119 del 14/06/2017, Sottile, Rv. 271543). La maggiore ampiezza del concetto di appartenenza, rispetto alla partecipazione ad associazione mafiosa, riverbera effetti anche sul piano probatorio, richiedendosi un quadro meno intenso ai fini della ascrivibilità del proposto nella corrispondente categoria criminologica, sicchè, nella casistica giurisprudenziale, si è fatto riferimento alla valenza sintomatica delle informative di pubblica sicurezza, a frequentazioni con pregiudicati - salvo che derivino da rapporti di parentela - alla mancanza di attività lavorativa, alla situazione reddituale, alla consistenza del patrimonio. D'altro canto, si riconosce la possibilità di utilizzare elementi di prova provenienti da procedimenti penali in corso anche se non ancora definiti o se già definiti con pronuncia irrevocabile, anche indipendentemente dalle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità ( Sez. 5 n. 32353 del 16/05/2014, Grillone, Rv. 260482). Proprio in virtù del diverso piano probatorio che sostiene il giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, e in virtù dell'affermata autonomia dei due procedimenti, in ragione delle differenze funzionali e strutturali (il processo penale volto all'accertamento della responsabilità in ordine alla realizzazione di uno specifico fatto-reato, mentre il procedimento di prevenzione è diretto alla valutazione di pericolosità del proposto desunta, sulla base di ragionamento logico-deduttivo, da pregresse condotte non necessariamente costituenti reato), si afferma che nel procedimento di prevenzione la prova diretta o indiziaria non deve possedere i caratteri prescritti dall'art. 192 cod.proc.pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere corroborate necessariamente da riscontri individualizzanti ( tra le tante, Sez. 5 n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939; Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Rv. 258278), salvo che si tratti di chiamate ictu ocu/i inattendibili o smentite da elementi contrari, o più, in generale di prove vietate dalle legge (Sez. 2 n. 26774 del 30/04/2013, Rv. 256820; Sez. U. n. 13246 del 25/03/2010, Rv. 246271). 2.4. Quanto agli elementi di fatto su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale che legittima l'applicazione di misure di prevenzione, le Sezioni Unite, con la sentenza 'Gattuso' (sent. n. 111 del 30/11/2017, deo. 2018), hanno ribadito - pur riconoscendo maggiore solidità agli elementi provenienti da un accertamento definitivo di responsabilità per il reato associativo - l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di fare riferimento anche a specifiche circostanze di fatto provenienti da pronunce liberatorie, sebbene sia stato ravvisato a carico del giudice della prevenzione un onere motivazionale rafforzato, che impone la valutazione della persistenza, alla data di applicazione della misura, delle condizioni di fatto constatate in precedenza. Con riferimento alla categoria degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, si afferma, cioè, che, nel caso in cui il proposto sia stata condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. il giudice della prevenzione può fare riferimento a tale condanna come a un fatto dimostrativo della appartenenza al contesto mafioso, non essendo esigibili ulteriori oneri motivazionali; nel caso, invece, di sentenza ancora sub judice, il giudice della prevenzione dovrà procedere a un'autonoma valutazione del compendio probatorio proveniente dal processo penale, indicando le ragioni della loro idoneità a sostenere il giudizio di pericolosità ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione. (Sez. 5 n. 1831 del 17/12/2015, Mannina, Rv. 265862). In caso, poi, di sentenza di assoluzione per il reato associativo, si esclude che essa, anche se definitiva, comporti una automatica esclusione della pericolosità sociale del proposto, essendo consentito, anche in tale caso, la autonoma valutazione del giudice della prevenzione in ordine agli stessi elementi indizianti, ritenuti insufficienti all'affermazione di responsabilità penale, purchè non ne sia stata esclusa la veridicità ( Sez. 1 n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266364; sez. 6 n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261591; Sez. 5 n. 32353 del 16/05/2014, Rv. 260482) e con l'onere della motivazione rafforzata( Sez. 1 n. 7585 del 22/01/2014, Rv. 259672). 2.5. La Corte di appello, riprendendo le amplissime, approfondite ed esaustive osservazioni del primo giudice, ha posto in luce come il collegamento del [OSCURATO:PERSONA], e delle sue imprese, con il clan - con Michele e [OSCURATO:PERSONA] - che fonda la appartenenza qui rilevante, sia emerso indiscutibilmente dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, in specie di Caterino e Iovane ( ma anche di altri collaboratori, richiamati dal primo giudice), dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (come riportate puntualmente dal Tribunale alle pagine 31 e 32 del decreto di confisca, e valutate in modo certamente non illogico, né tanto meno apparente, sia dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che dalla Corte d'Appello), ed è stato affermato dalla stessa sentenza penale che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. Secondo tali convergenti fonti di prova, [OSCURATO:PERSONA] era parte del sistema creato da [OSCURATO:PERSONA], "in osmosi con molti imprenditori di Casa pesenna, che operava per il sodalizio e con il sodalizio, avvalendosi della sua istituzionalizzata forza di intimidazione in certi territori, in modo tale da consentire ai 'privilegiati amici' di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere non solo i lavori più remunerativi, presso enti pubblici..., ma anche di godere della necessaria protezione a fronte delle pretese di altre fazioni dello stesso clan o di altri gruppi criminali facendo leva sulle conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] e sull'abilità di questi, unitamente ad altri fedelissimi ce/ boss, nel farsi strada nella pubblica amministrazione grazie all'appoggio compiacente di politici e amministratori infedeli e corruttibili" ( cfr. pg . 39 del decreto di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] era un socio in affari di [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. pg . 18 del decreto del Tribunale), al quale versava il 5% di ogni lavoro appaltato presso la Regione, oltre a consistenti elargizioni periodiche dirette, a lui e ai suoi familiari, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico che, da un lato, era volto a incrementare la cassa del clan, e, dall'altro, consentiva all"imprenditore amico' [OSCURATO:PERSONA] di non temere alcuna concorrenza sul territorio. 2.6. Sono questi gli elementi concreti da cui i Giudici di merito hanno, dunque, tratto la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ricostruzione specifica, in merito al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], ai suoi rapporti con il clan, al coinvolgimento delle sue imprese nel sistema messo in piedi proprio da [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non si confronta, concentrandosi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dall'accusa di essere, a sua volta, un partecipe del clan - decisione che, si ripete, è fondata sul difetto della prova dell'elemento soggettivo - e incentrando la linea difensiva sulla tesi che il pacifico rapporto corruttivo che aveva consentito al [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare di importanti appalti presso la Regione, fosse esistito solo con il [OSCURATO:PERSONA]. Invece, per un verso, dalla ricostruzione fatta propria dai giudici della prevenzione, risulta smentita la tesi di un rapporto corruttivo sussistente esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], poiché, invece, il patto illecito era stato stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] proprio con il capoclan, secondo lo schema sinallagmatico che si è descritto; dall'altro, la Difesa non riesce a scardinare il ragionamento offerto dai giudici di merito nel ricostruire il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e con il clan a lui facente capo. Rapporto che, nei conformi giudizi di merito, i Giudici della prevenzione hanno tratto - decretando l'appartenenza al clan del [OSCURATO:PERSONA] - non solo dalla sentenza emessa nei suoi confronti nel giudizio penale di primo grado, all'esito del rito abbreviato, ma anche dalle dichiarazioni rese, nel giudizio di prevenzione, dai collaboratori di giustizia, e valorizzando le stesse dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle prime indagini, oltre che gli esiti di attività investigativa che ha consentito di verificare l'esistenza del sistema dei lavori affidati in via di somma urgenza presso l'acquedotto campano, attraverso il quale le ditte legate a Zagaria si aggiudicavano facilmente i lavori. 3. A questo punto, va dato atto della totale infondatezza della doglianza che coinvolge il contributo proveniente dai collaboratori di giustizia, sentiti nella procedura di prevenzione, peraltro formulata inammissibilmente attraverso la deduzione di vizi della motivazione, come detto, non deducibili in questa sede. 3.1. In particolare, per quanto riguarda la censura relativa all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al carattere mafioso dell'impresa del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, ricordando la deposizione del Caterino dinanzi al Tribunale della prevenzione, ha sottolineato come questi abbia indicato [OSCURATO:PERSONA], detto "Sunniccolo" (nei cui confronti ha effettuato anche riconoscimento fotografico, cfr. pg . 15 decreto del Tribunale) come rientrante nel cerchio degli imprenditori privilegiati vicini a Zagaria, e, quindi, "prescelti dalla Regione", il quale versava cospicue tangenti (dai ventimila ai cinquantamila euro per volta), periodicamente 'ritirate' proprio da Caterino nel periodo in cui questi ( 2002-2006) era stato delegato dallo [OSCURATO:PERSONA] alla gestione dei rapporti con gli imprenditori di Casapesenna, "amici" del capoclan, ( pg. 34 del decreto di primo grado), in virtù di quell'accordo che "aveva consentito di accedere ad appalti e gare pubbliche", traendone ingenti profitti. 3.2. Anche il tema incentrato sulla preesistente attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], avviata grazie all'appoggio del suocero, [OSCURATO:PERSONA], è stato affrontato congruamente dai giudici di merito, richiamando le dichiarazioni di Caterino in merito alla crescita imprenditoriale delle imprese riconducibili al ricorrente, avvenuta grazie al clan Zagaria ( pg. 7 del decreto impugnato). Si legge nel provvedimento impugnato che [OSCURATO:PERSONA] e le sue imprese avevano già manifestato una evidente crescita imprenditoriale nel 2002, e che la gestione [OSCURATO:PERSONA] segna, piuttosto, un consolidamento della posizione economica del [OSCURATO:PERSONA] (già avviato all'attività imprenditoria dalla fine degli anni Novanta, dal suocero, e già attenzionato negli anni dal clan), grazie all'intervento del clan in suo favore, nell'ambito del delineato rapporto sinallagmatico, risalente ad anni addietro. Invero, come si legge nel provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] e le sue imprese hanno "stabilmente lavorato, tutti gli anni e per l'intero arco temporale preso in considerazione dai consulenti, per la Regione Campania e sempre con il sistema dell'affidamento dei lavori di somma urgenza... Non vi è infatti un anno in cui [OSCURATO:PERSONA] e le sue società siano strati estromessi dall'aggiudicazione dei lavori..., che rappresentavano uno de/più remunerativi affari regionali". D'altro canto, già il primo giudice aveva osservato, in modo convincente, che, con la gestione [OSCURATO:PERSONA], si era registrato un aumento del numero di lavori da affidare con il metodo della somma urgenza e corrispondentemente delle ditte di fiducia gravitanti nell'orbita dei sodalizi criminali a cui affidare i lavori stessi: questo aveva logicamente comportato la necessità di 'dividere' con altri imprenditori 1"affare'. 3.3. Neppure coglie nel segno la censura rivolta alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], giacchè genericamente riferite agli imprenditori di Casapesenna, tutti indicati come legati a [OSCURATO:PERSONA]. E' agevole osservare che si tratta di affermazioni che valgono come mero riscontro a tutti gli altri elementi emersi nel corso del procedimento penale e valorizzati nella procedura di prevenzione, illustrati alle pagg. 5-8 del decreto impugnato (cfr. anche pg. 10 decreto I grado).3.4. E' innegabile, dunque, l'apporto proveniente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nell'opera di ricostruzione storica dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan dei casalesi: i giudici di merito hanno poi, con razionali argomentazioni, collegato tali propalazioni, circa l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel "cerchio magico" degli imprenditori vicini a Zagaria, con altri elementi significativi, costituiti dal risalente rapporto di amicizia tra i due, dal legame dello stesso suocero, [OSCURATO:PERSONA], con la famiglia Zagaria ( cfr. pg . 33 del decreto di primo grado, che riporta le dichiarazioni rese da Caterino nel giudizio di prevenzione), pervenendo alla affermata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al clan dei casalesi. 4. In merito alle estorsioni che il ricorrente avrebbe subito dal clan Zagaria, anche in tal caso la questione è stata reiteratamente affrontata nelle sedi di merito che l'hanno risolta con ragionevole argomentazione. Invero, già il decreto del Tribunale, in primo grado, ha evidenziato come fosse stato accertato, soprattutto grazie alle intercettazioni, l'accordo tra alcuni imprenditori legati a [OSCURATO:PERSONA]- tra i quali compare il [OSCURATO:PERSONA], - che avevano concertato, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], la propria adesione a un'associazione antiracket e la presentazione di denunce per apparire vittime di estorsione anziché soci di Zagaria, in modo da allontanare i sospetti sulla loro collusione con il clan camorristico. 4.1. In relazione a tale argomento, il ricorrente si limita a sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] non aderì mai ad associazioni antiracket, senza riuscire a sconfessare la forza rappresentativa delle conversazioni intercettate, che hanno chiaramente dato atto del tentativo messo in atto dagli imprenditori contigui al clan di accreditarsi come soggetti onorabili e paladini della legalità, aderendo a pubbliche iniziative antiracket e denunciando di essere vittime di estorsioni, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ( pg. 16 e 17), a nulla rilevando che poi quel progetto fosse stato 'abortito' , "fors'anche a causa delle veloci attività investigative"(così a pg. 43 del decreto di primo grado). 5. Prive di pregio anche le censure riguardanti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, quanto sia alla proporzionalità che alla riconducibilità dei beni al proposto. In realtà, il ricorrente ripropone argomentazioni già contenute nell'atto d'appello e che hanno trovato adeguate risposte nel decreto impugnato. 5.1. In ordine al requisito della sproporzione tra i beni patrimoniali e alla capacità reddituale del proposto e dei suoi familiari, quale indice della provenienza illecita dei beni, vengono in rilievo i principi più volte affermati in ordine ai presupposti della confisca di prevenzione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606). Sia nel previgente regime che in quello applicato al procedimento in esame, una volta perimetrato il contesto cronologico di attualità della pericolosità qualificata, la apprensione coattiva dei beni nella disponibilità del proposto va disposta sempre che sia raggiunta la prova - il cui onere spetta alla parte pubblica - in ordine o alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale o alla loro illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Al proposto è, di converso, riconosciuta la facoltà di offrire la prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in guisa da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni.L'assunto della provenienza illecita del patrimonio è pur sempre la risultante di un processo dimostrativo, che si avvale anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, che se pur non devono necessariamente avere i caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036), devono comunque essere connotati di coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza. Con l'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, in continuità con il previgente regime, sono stati enucleati una serie di parametri probatori, così individuabili (nell'ordine della prospettazione normativa): a) mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione; b) titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi beni, da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla propria attività economica; c) provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Quindi, la sproporzione è solo uno dei possibili indici della provenienza illecita dei beni, ben potendo la parte pubblica offrire un diverso e alternativo parametro probatorio. 5.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha dato atto che il Tribunale aveva fornito una particolareggiata ricostruzione e una dettagliata analisi degli incrementi patrimoniali del proposto e del suo nucleo familiare, dai quali era emerso che l'impresa del [OSCURATO:PERSONA] era già operativa prima degli accordi intervenuti con il clan Zagaria, ma ha sottolineato - sulla base degli accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, senza obliterare le consulenze di parte (p. 67-72 del decreto di primo grado) - come i profitti si siano accresciuti in modo rilevante in coincidenza col periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha usufruito della collusione con la camorra, cioè negli anni 2002-2013. Ha considerato, in particolare, il dato, oggettivamente emerso, che l'attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] è risultata, nel periodo predetto, sistematicamente asservita ai desiderata del clan, a lui essendo stata riservata una fetta considerevole dell'affare gestito in primis dal clan, poiché si aggiudicava sistematicamente gli appalti della Regione, attraverso una pluralità di imprese nelle quali era coinvolto: "se si pensa che numerose altre erano le società e le ditte riconducibili a familiari del [OSCURATO:PERSONA] o da lui costituite con altri imprenditori del cerchio magico, tutte ammesse al sistema". Con specifico riguardo alle considerazioni del consulente della Difesa, già il Tribunale aveva osservato che "il dato percentuale valorizzato in sede di consulenza tecnica assume, in concreto, un valore ingannevole se non correlato agli altri elementi", dandosi rilievo alla circostanza della persistente inadeguatezza dei mezzi economici dichiarati dal [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari per sostenere gli investimenti effettuati negli anni, quale elemento indiziario significativo della maggiore ampiezza della attività e dei proventi illeciti. Questa constatazione ha condotto i giudici di merito a considerare il dato, risultante dalla consulenza di parte, del rapporto tra 30% di proventi illeciti e 70% di proventi che si assumono leciti, come smentito dall'emersione di altri elementi, che inducono ragionevolmente a ritenere che, in realtà, la messa a disposizione delle imprese del [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] fosse ben più ampia, sostanzialmente assimilabile a un completo asservimento che lo portava a lavorare in esclusiva per gli appalti di interesse dello Zagaria, peraltro, non solo quelli collegati alla gestione del ciclo dell'acqua. Si è altresì considerato, che, trattandosi di proventi illeciti, essi nemmeno potevano valere a formare una positiva provvista utile per legittimare incrementi patrimoniali che risultano essere il frutto del reimpiego di quelle entrate illecite, e, quindi, della instaurazione di una sistematica attività di riciclaggio. Da qui, la conseguente affermazione della mafiosità delle sue imprese, che vivevano all'ombra di Zagaria. Vi è, dunque, un sufficiente coefficiente argomentativo in ordine alla provenienza illecita dell'intero patrimonio del proposto, che comporta che tutte le entrate, utilizzate per l'acquisto di beni personali, sono da considerare a loro volte illecite e giustificano pertanto la confisca, essendo stato accertato l'inquinamento mafioso dell'attività d'impresa. Ha dato atto, il provvedimento impugnato, della inconsistenza dei redditi prodotti fino al 1997, replicando all'obiezione relativa alla mancata considerazione dei redditi percepiti fra il 1990 e il 1997: ha osservato, infatti, che, dalla tabella della consulenza tecnica difensiva, emerge un quadro addirittura più sfavorevole per il [OSCURATO:PERSONA], senza che possa prescindersi - come si sostiene nel ricorso - dai dati oggettivi dei redditi di quegli anni per considerare una presunta proiezione di utilità. Anche sulla rilevanza delle linee di credito in favore del proposto, la motivazione del decreto impugnato non è illogica né apparente: la Corte di appello ha, infatti, escluso la connputabilità, tra le risorse utili, delle linee di credito bancarie accese nel 2002 e nel 2005, sottolineando, come aveva già fatto il primo giudice, che si tratta di risorse finanziarie che hanno generato un debito e che "in assenza della prova documentata di lecite fonti di guadagno che consentano di pagare i ratei di un mutuo" tale situazione diventa "ulteriore spia dell'ingresso di capitali di provenienza illecita", risolvendosi il pagamento dei ratei nell'utilizzo di profitti illeciti che non possono ritenersi valida fonte di incrementi di ricchezza. 5.3. Con tali dati la difesa ricorrente omette di confrontarsi: sposta in epoca più lontana il termine ad quem della pericolosità, senza però confrontarsi criticamente con le diverse emergenze valorizzate dalla Corte d'appello e, comunque, senza affrontare il tema della rilevanza inquinante della preponderante parte illecita del patrimonio sull'eventuale porzione iniziale di esso legittimamente formatasi. Deduce il ricorrente che la misura ablativa abbia attinto anche beni acquisiti indipendentemente dalle anzidette collusioni e con provvista non derivante dall'attività d'impresa nel campo edilizio, ma al di là della sua genericità, la deduzione è risultata smentita dagli accertamenti svolti durante il giudizio di prevenzione. Le osservazioni svolte dai giudici di merito legittimano, invece, la totale apprensione dei beni del proposto, in linea con la direzione assunta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel provvedimento impugnato, e che il Collegio intende ribadire, secondo cui può essere disposta «la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-01; conf. sez. 2 n. 9899 del 28/01/2021 dep. 12/03/2021, n. m.). Il principio è stato affermato con riguardo alle ipotesi in cui la pericolosità investa, come spesso accade, l'intero percorso esistenziale del proposto: si parla di impresa mafiosa laddove emerga - come nel caso di specie - una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili alla consorteria criminosa; in tali casi, ricorrendone i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali e utilità, la cui presumibile illecita provenienza non risulti in alcun modo smentita. Si è fatto riferimento, da parte della giurisprudenza, al caso in cui si registri una sovrapposizione tra la compagine associativa e quella societaria, ovvero quando l'intera attività d'impresa risulti inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano irreversibilmente contaminato l'accumulo di ricchezza, così da non consentire di distinguere tra capitali leciti e quelli illeciti, o, ancora, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con commistione tra attività di impresa e mafiosa, (Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018,Rv. 272640;conf.Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278891). Non si può che ribadire che, qui, l'attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione camorristica, alla quale è risultata asservita, rimanendo inquinata dal metodo mafioso, che ha consentito al ricorrente di beneficiare, costantemente, per un ampio arco temporale, di plurimi, lucrosi, affidamenti pubblici, i cui proventi sono stati reinvestiti, sia costituendo nuove società o acquisendo quote societarie, che con acquisti immobiliari. Cosicchè, risultano contaminati sia l'intero patrimonio aziendale che le componenti del patrimonio personale del proposto, che quel condizionamento mafioso ha reso possibile costituire. Nell'ambito di un complesso aziendale, a meno che tale possibilità non emerga nitidamente dalle risultanze istruttorie per peculiari ragioni contingenti, non può, infatti, scindersi, ai fini della confisca, la quota ideale riconducibile all'utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità ed all'iniziativa imprenditoriale legittima. Dinanzi ad un fenomeno di commistione tra attività imprenditoriale ed appartenenza all'associazione mafiosa, sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a verificare se ogni operazione sia immediatamente caratterizzata da evidenti requisiti di illiceità, costituendo essa il risultato di una determinata attività delittuosa o essendo stata resa possibile solamente in virtù dell'attivazione di un determinato canale illecito. Tutte le operazioni attuate per il tramite di un'impresa costituita o sviluppatasi grazie all'estrinsecarsi dell'attività mafiosa sul versante economico, infatti, rimangono geneticamente collegate, più o meno direttamente, ad una situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego (così Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply coop, in motivazione; conf. Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021 (dep. 2022 ) Rv. 283462 ). Non occorrono, dunque, indicazioni di dettaglio, giacchè l'attività imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] è risultata intrecciata in maniera tanto preponderante con la compagine associativa, da contaminare l'intera ricchezza accumulata dal proposto, inestricabilmente correlata alle attività illecita, anche nella parte destinata al riciclaggio, così che non se ne possono più apprezzare eventuali fonti lecite 6. Analoghe considerazioni valgono anche in ordine alle posizioni dei terzi interessati, per cui non si ravvisa alcuna violazione di legge, avendo il decreto impugnato adeguatamente motivato in ordine alla riconducibilità al proposto dei beni intestati ai congiunti, come peraltro già argomentato dal tribunale ( pg. 62 e ss.), mentre i ricorrenti si limitano a dolersi di un difetto di motivazione sul punto, ma gli elementi offerti da cui poter desumere che si tratti di cespiti di provenienza lecita, poiché da essi personalmente acquisiti attraverso provviste economiche non derivanti da quell'attività d'impresa sono stati vagliati nelle sedi di merito e ritenuti sconfessati. La asserita forza economica della Galoppo, proveniente dal patrimonio di famiglia, non ha trovato riscontro negli accertamenti svolti a suo carico, dal momento che gli acquisti effettuati a suo nome nel periodo dal 2002 al 2012, ammontanti a oltre quattrocentomila euro, risultano non sostenibili con gli esigui redditi dichiarati, pur contemplando la donazione paterna di 90 milioni di lire nel 1997. Lo stesso è a dirsi per gli esigui redditi personali del figlio del proposto, del tutto insufficienti a sostenere gli acquisti a lui solo formalmente riconducibili, per quanto argomentato dai giudici di merito. 7. Non ha alcun pregio, inoltre, la deduzione con la quale si mira a delimitare temporalmente la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], agganciandola a quella di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello, nel condannarlo per corruzione, ha circoscritto al 2005: ancora una volta la Difesa oblitera il dato che la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è correlata, non all'attività di [OSCURATO:PERSONA] presso la Regione, ma ai suoi rapporti con il clan dei Casalesi e alla acquisita capacità di beneficiare di importanti appalti da parte della Regione Campania non solo nel ciclo delle acque, e non solo in seguito all'avvento di [OSCURATO:PERSONA] presso la Regione Campania, essendo emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di commesse pubbliche regionali fino al 2013. D'altro canto, il rapporto sinallagnnatico con il clan era iniziato ben prima del 2002 e affonda le radici negli ultimi anni del secolo scorso, allorchè si registravano i primi contatti di [OSCURATO:PERSONA] con la gestione regionale dell'Acquedotto campano ( cfr. decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pg. 70) 7.1. Così ribadita la delimitazione temporale della pericolosità sociale del proposto, si osserva come la quasi totalità degli acquisti ( immobili e quote societarie) individuati dai giudici di merito si collochino nel periodo 2002/2013 ( Sez. Un. 4880/2015), o in epoca appena antecedente a quella per la quale si è accertata la pericolosità sociale del proposto (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 ,Ry. 256266;conf.Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013 (dep. 20 14 ), Rv. 258656; conf. Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014 Rv.259872). Inoltre, già il Tribunale aveva rilevato come, in definitiva, il valore dei lavori realizzati da [OSCURATO:PERSONA] non subiva affatto la rilevante flessione sostenuta dai consulenti, asseritamente verificatasi dal 2000 in poi, come sostenuto dai consulenti della Difesa, poiché, invece, una corretta lettura dei dati faceva emergere che, nel periodo 2006-2013, il dato era destinato ad incrementarsi, cosicchè, il dato percentuale valorizzato dai consulenti si rivelava ingannevole se considerato in assoluto, senza relazionarlo agli altri dati fattuali emersi ( dichiarazioni collaboratori di giustizia, e dati emergenti dalla sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, e, nel giudizio ordinario del procedimento 'Medea', nei confronti dei coimputati). 7.2. Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, a-specifiche rispetto al ragionamento giustificativo della Corte di appello, che ha ricostruito la iniziale provvista illecita del proposto e quindi l'origine illecita del suo patrimonio; esse risultano, in ogni caso, superate del tutto ragionevolmente dal provvedimento impugnato. 8. Inammissibilmente proposte solo dinanzi al Giudice di legittimità le doglianze afferenti alle vicende della VI.CAR Costruzioni e della SIBA s.r.I., in relazione alle quali, dalla consultazione dell'atto di appello, non emergono specifiche argomentazioni, sicché la questione non è proponibile in questa sede. 9. Non ha pregio il motivo incentrato sul mancato espletamento della perizia contabile, richiesta dalla Difesa, in assenza della sua decisività, avendo i giudici di merito ricostruito gli aspetti finanziari e patrimoniali sulla scorta degli accertamenti della G. di F. e valutando adeguatamente le consulenze della difesa ( Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936 ). 10. Alla de