CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P del Tribunale di Brindisi il 22 febbraio 2022, previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 1 e 7, ha rideterminato in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui capi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, aventi ad oggetto i reati di cui agli art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 28 dicembre 2014 e il 28 gennaio 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale svolta presso la ditta individuale gestita dall'imputato, hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 4 della sentenza impugnata) il rilevante importo delle imposte evase e la pluralità delle annualità cui si riferiscono le condotte di evasione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce la prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, per la condotta più risalente, ossia quella di cui al capo 2, la prescrizione, tenuto conto delle sospensioni intervenute (per complessivi 287 giorni), è maturata l'11 ottobre 2025, ossia dopo la sentenza impugnata. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M