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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 1963

Cassazione n. 02565/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1963 avverso l'ordinanza del 20/04/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona respingeva le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e ammetteva il condannato alla detenzione domiciliare.

Bolognini è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni 28 di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi nel 2012.

L'affidamento in prova veniva ritenuto impraticabile alla luce dei precedenti penali per delitti commessi fino al 2005 e delle denunce fino al 2021 per reati contro la fede pubblica, spaccio di stupefacenti e truffa; inoltre, l'istante non aveva allegato alcun programma terapeutico certificato come idoneo né lo svolgimento di attività lavorativa o riparativa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione di legge processuale con riferimento alla mancata valutazione dell'impedimento del difensore all'udienza del 20/4/2022.

Il difensore aveva tempestivamente inviato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base della certificazione medica allegata; l'istanza non era stata presa in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza, che aveva attestato l'instaurazione di una regolare contraddittorio.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'omessa acquisizione e comunque dell'omessa valutazione del programma terapeutico.

L'istanza difensiva aveva in allegato un piano terapeutico individualizzato, che il Tribunale non aveva preso in considerazione.

Inoltre, l'istanza dava atto che l'UEPE aveva convocato il condannato senza che lo stesso ne avesse contezza, in quanto la convocazione era stata inviata al difensore a mezzo PEC due giorni prima della data fissata.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Come dimostra la stessa documentazione allegata dal ricorrente, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore è stata inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale di Sorveglianza di Ancona soltanto alle ore 1'13 del 20 aprile 2022, giorno dell'udienza: la mancata valutazione dell'istanza da parte del Collegio consegue, quindi, alla sua tardività, che non ha permesso alla Cancelleria di sottoporla all'esame del Presidente.

Come sottolinea il Procuratore generale, l'impedimento a comparire all'udienza del difensore deve essere "prontamente comunicato" (art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.); ne consegue che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, benché non sia irricevibile né inammissibile, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963).

Tale principio si applica anche al procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725).

2. La mancata tempestiva trasmissione dell'istanza di rinvio e la conseguente mancata valutazione da parte del Collegio rendono inammissibile il secondo motivo di ricorso.

In effetti, tale motivo si basa sulla documentazione che il difensore aveva allegato all'istanza di rinvio per legittimo impedimento: documentazione che, per quanto si è già considerato, il Collegio non ha visionato e, quindi, non ha potuto prendere in considerazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1963 avverso l'ordinanza del 20/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona respingeva le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309 del 1990 avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e ammetteva il condannato alla detenzione domiciliare. Bolognini è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni 28 di reclusione per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commessi nel 2012. L'affidamento in prova veniva ritenuto impraticabile alla luce dei precedenti penali per delitti commessi fino al 2005 e delle denunce fino al 2021 per reati contro la fede pubblica, spaccio di stupefacenti e truffa; inoltre, l'istante non aveva allegato alcun programma terapeutico certificato come idoneo né lo svolgimento di attività lavorativa o riparativa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione di legge processuale con riferimento alla mancata valutazione dell'impedimento del difensore all'udienza del 20/4/2022. Il difensore aveva tempestivamente inviato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento sulla base della certificazione medica allegata; l'istanza non era stata presa in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza, che aveva attestato l'instaurazione di una regolare contraddittorio. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione per l'omessa acquisizione e comunque dell'omessa valutazione del programma terapeutico. L'istanza difensiva aveva in allegato un piano terapeutico individualizzato, che il Tribunale non aveva preso in considerazione. Inoltre, l'istanza dava atto che l'UEPE aveva convocato il condannato senza che lo stesso ne avesse contezza, in quanto la convocazione era stata inviata al difensore a mezzo PEC due giorni prima della data fissata. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Come dimostra la stessa documentazione allegata dal ricorrente, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore è stata inviata alla casella di posta elettronica del Tribunale di Sorveglianza di Ancona soltanto alle ore 1'13 del 20 aprile 2022, giorno dell'udienza: la mancata valutazione dell'istanza da parte del Collegio consegue, quindi, alla sua tardività, che non ha permesso alla Cancelleria di sottoporla all'esame del Presidente. Come sottolinea il Procuratore generale, l'impedimento a comparire all'udienza del difensore deve essere "prontamente comunicato" (art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen.); ne consegue che la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, benché non sia irricevibile né inammissibile, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963). Tale principio si applica anche al procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725). 2. La mancata tempestiva trasmissione dell'istanza di rinvio e la conseguente mancata valutazione da parte del Collegio rendono inammissibile il secondo motivo di ricorso. In effetti, tale motivo si basa sulla documentazione che il difensore aveva allegato all'istanza di rinvio per legittimo impedimento: documentazione che, per quanto si è già considerato, il Collegio non ha visionato e, quindi, non ha potuto prendere in considerazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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