CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026
Cassazione n. 25882/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoJacopo Lorenzi;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1859/2023depositata il 18/09/2023.Numero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata nella Salbec diBaiocchi s.r.l., stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto disomministrazione di acqua ad uso commerciale. Nel corso del rapporto ilgestore emetteva fatture periodiche calcolate sulla base di consumipresunti.In data 20 aprile 2010 [OSCURATO:SOCIETA] emetteva una fattura di conguagliorelativa ai consumi maturati negli anni precedenti, segnalando altresì lapresenza di consumi anomali.Successivamente emergeva l'esistenza di una perdita occulta nell'impiantoidrico posto a valle del contatore. Nel giudizio di primo grado venivaespletata una consulenza tecnica d'ufficio, la quale accertava la presenzadella perdita e il regolare funzionamento del contatore.La società utente conveniva, quindi, in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]chiedendo la risoluzione del contratto di somministrazione, il risarcimentodei danni e l'accertamento della non debenza delle somme richieste atitolo di conguaglio. La convenuta resisteva alle domande avversarie eproponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatturerimaste insolute.Con sentenza n. 1975/2019 il Tribunale di Firenze rigettava le domanderiteneva accertata l'omessa effettuazione delle letture periodiche da partedel gestore, escludendo tuttavia che tale condotta integrasse uninadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto eil riconoscimento del risarcimento richiesto.Numero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/20262. Avverso tale decisione la Salbec proponeva appello, deducendol'erronea valutazione della gravità dell'inadempimento ascritto aPubliacqua, il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, il mancatoespletamento di ulteriori accertamenti tecnici e l'erroneo accoglimentodella domanda riconvenzionale.2.1. Con sentenza n. 1859/2023 la Corte d'appello di Firenze rigettava ilgravame e confermava integralmente la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito Salbec di Baiocchis.r.l. ha proposto ricorso affidato a 5 motivi.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.3.2. Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 25 e 38 delRegolamento del servizio idrico e degli artt. 1455, 1560, 1562, secondocomma, e 1564 c.c., censurando l’erronea qualificazione giuridica dellafattispecie.Sostiene che la Corte territoriale abbia impropriamente incentrato ladecisione sulla natura accessoria dell’obbligo di lettura periodica delcontatore e sulla gravità del relativo inadempimento, mentre lacontroversia concerneva anzitutto la debenza del corrispettivo perquantitativi d’acqua che, pur regolarmente registrati dal misuratore, eranoandati dispersi per una perdita occulta e non erano stati effettivamenteutilizzati.Deduce che i consumi effettivi, quantificati dalla CTU in cinquanta metricubi mensili, erano già stati remunerati mediante il pagamento dellefatture in acconto, sicché il conguaglio avrebbe imposto il pagamento diuna prestazione non goduta. Richiamando la disciplina dellaNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026somministrazione, assume che il corrispettivo debba essere commisuratoal quantitativo effettivamente ricevuto e al normale fabbisogno dell’utente.Aggiunge che, anche sul piano dell’inadempimento, la natura accessoriadell’obbligo di lettura non ne escluderebbe la rilevanza, qualora la suaviolazione comprometta l’utilità della prestazione principale, come sarebbeavvenuto nella specie per effetto dell’addebito di consumi abnormiconseguenti alla dispersione. Contesta, inoltre, che l’onere di autoletturaprevisto dall’art. 25 del Regolamento possa sostituire l’obbligo del gestore,stabilito dall’art. 38, di effettuare letture semestrali e verificare eventualianomalie.Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza, sostenendo che l’utentenon sia tenuto a corrispondere il prezzo dell’acqua dispersa e non fruita,tanto più quando la perdita di utilità della somministrazione siariconducibile all’inadempimento, anche di obblighi accessori, del gestore.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art.1175 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamenteescluso la rilevanza dell'inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi dilettura periodica e di tempestiva segnalazione dei consumi anomali,di controllo gravanti sull'utente.Deduce che la disciplina regolamentare poneva a carico del gestorel'obbligo di effettuare le letture periodiche del contatore e di comunicareeventuali anomalie dei consumi, mentre l'autolettura costituiva una merafacoltà dell'utente. Assume pertanto che, una volta accertate la perditaocculta e l'omessa segnalazione da parte del gestore, la Corte territorialeavrebbe dovuto riconoscere l'autonoma rilevanza di tale inadempimentoalla luce dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delcontratto.[OSCURATO:PERSONA]. n. 24904 del 2021, la ricorrente sostiene chel'eventuale omissione dell'autolettura non esclude né l'inadempimento delNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026somministrante ai propri obblighi informativi né la conseguenteresponsabilità per i danni derivanti dalla mancata tempestivaindividuazione dell'anomalia.Lamenta, quindi, che la sentenza impugnata abbia trascurato la violazionedegli obblighi di correttezza gravanti sul gestore, escludendone ognirilevanza ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno.In conclusione, chiede la cassazione della sentenza, assumendo che lamancata tempestiva segnalazione della perdita occulta da parte diPubliacqua integri un autonomo inadempimento idoneo a fondare laresponsabilità risarcitoria del gestore.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello abbiapronunciato su una questione estranea al thema decidendum,introducendo d'ufficio il tema del riparto dell'onere della prova in materiadi contestazione dei consumi rilevati dal contatore.Sostiene che la controversia non riguardasse né il corretto funzionamentodel contatore né l'attendibilità delle rilevazioni dei consumi, circostanzepacifiche tra le parti e confermate dalla consulenza tecnica d'ufficio, bensìl'inadempimento del gestore agli obblighi di lettura periodica e disegnalazione dei consumi anomali, nonché la debenza delle sommerichieste a conguaglio per acqua dispersa a causa di una perdita occulta.Lamenta pertanto che la Corte territoriale abbia richiamato i principielaborati dalla giurisprudenza in tema di contestazione dei consumi rilevatidal contatore (Cass. n. 23699 del 2016), pur in assenza di unacontestazione sul funzionamento dell'apparecchio o sulla correttezza dellemisurazioni.Secondo la ricorrente, tale erronea impostazione avrebbe condotto ad unanon corretta qualificazione della fattispecie, poiché la domanda erafondata non sulla contestazione dei consumi registrati, ma sull'assuntoNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026che l'acqua oggetto della fatturazione di conguaglio fosse andata dispersae non fosse stata effettivamente fruita dall'utente.In conclusione, deduce che la sentenza sia incorsa nel vizio diultrapetizione per avere deciso una questione non devoluta al giudice,chiedendo l'affermazione del principio secondo cui, nelle controversieconcernenti l'inadempimento del gestore e la debenza di somme correlatea consumi derivanti da perdita occulta, non trova applicazione il criterio diriparto dell'onere probatorio elaborato con riguardo alle contestazionirelative al corretto funzionamento del contatore.4.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1218c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso laresponsabilità contrattuale di [OSCURATO:SOCIETA] e il conseguente diritto alrisarcimento del danno.Sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente negato leconseguenze dell'inadempimento accertato dal Tribunale in relazioneall'obbligo regolamentare di effettuare le letture periodiche del contatore,rilevando come fosse stato altresì escluso che tale omissione dipendesseda impedimenti imputabili all'utente. Aggiunge che tale statuizionesarebbe passata in giudicato per mancata impugnazione da parte diPubliacqua.Assume pertanto che, una volta definitivamente accertatol'inadempimento del gestore, la Corte territoriale non avrebbe potutoescluderne la responsabilità contrattuale né rigettare la domandarisarcitoria proposta dall'utente.Richiama inoltre i principi in materia di responsabilità contrattuale secondocui il creditore deve allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitorela prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dello stesso,sostenendo che la sentenza impugnata si sarebbe discostata da tali criteriNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/20264.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 e 196 c.p.c., lamentando l'omessa pronunciasulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio formulatain appello.Deduce di avere chiesto un'integrazione della CTU al fine di determinare,sulla base degli accertamenti tecnici già espletati, l'effettivo ammontaredei consumi imputabili all'utenza e il conseguente rapporto dare-avere trale parti, evidenziando come il consulente avesse individuato un consumomedio annuo significativamente inferiore a quello posto a fondamentodelle fatture di conguaglio.Sostiene che la Corte d'appello abbia rigettato l'istanza limitandosi adaffermarne la superfluità, senza esplicitare le ragioni dell'inutilitàdell'accertamento richiesto né confrontarsi con la necessità di pervenire auna quantificazione delle somme eventualmente dovute.Secondo la ricorrente, ove non avesse ritenuto di accogliere nel merito ledomande proposte, il giudice d'appello avrebbe dovuto disporrel'approfondimento tecnico richiesto, atteso che la controversia vertevaproprio sull'incidenza della perdita occulta nella determinazione deiconsumi fatturati e del credito azionato dal gestore.5. Il primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamentein ragione della loro stretta connessione, sono fondati nei termini diseguito esposti.Le censure investono, sotto profili complementari, la qualificazione e ladisciplina dell’inadempimento imputato al gestore del servizio idrico: ilprimo motivo contesta il rilievo decisivo attribuito dalla Corte territorialealla natura accessoria dell’obbligo di lettura periodica del contatore; ilsecondo denuncia la violazione degli obblighi di correttezza e buona fedeconnessi alla mancata tempestiva rilevazione e segnalazione dei consumianomali; il quarto concerne le conseguenze risarcitorie dell’accertatoinadempimento ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.Numero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026La controversia non investe il corretto funzionamento del contatore, né lacorrispondenza tra i quantitativi transitati nell’impianto e quelli registratidall’apparecchio di misurazione, come evidenziato dalla stessa sentenzaimpugnata (pag. 8 della motivazione). Essa concerne, invece, leconseguenze derivanti dall’inadempimento del gestore agli obblighi dilettura periodica del contatore e di tempestiva segnalazione delle anomaliedei consumi, con particolare riguardo alla possibilità che tale omissioneabbia impedito all’utente di individuare tempestivamente la perdita occultae di limitarne gli effetti pregiudizievoli.La Corte territoriale ha accertato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso per anni leletture periodiche previste dall'art. 38 del regolamento del servizio,escludendo che tale omissione fosse giustificata da impedimenti imputabiliall'utente. Risulta, in particolare, che il gestore effettuò soltanto tre lettureeffettive del contatore: la prima al momento della stipulazione delcontratto, la seconda il 12 aprile 2010 e la terza il 1° marzo 2011;soltanto in occasione della seconda lettura vennero rilevati e segnalati iconsumi anomali, successivamente ricondotti a una perdita occultanell'impianto privato.Nondimeno, la Corte d'appello ha escluso che tale inadempimento potessefondare le pretese della società utente, attribuendo rilievo decisivo, da unlato, alla natura accessoria dell'obbligo di lettura periodica e, dall'altro,alla circostanza che la dispersione si era verificata nell'impianto privato,soggetto alla custodia e alla vigilanza dell'utente.Tale conclusione non è conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenzadi questa Corte.Va anzitutto ricordato che la distinzione tra obbligazioni principali eobbligazioni accessorie non implica che la violazione di queste ultime sia,di per sé, priva di rilevanza ai fini della responsabilità contrattuale. Lagiurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, quandol'obbligazione accessoria si pone in rapporto di stretta strumentalitàNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026rispetto a quella principale, fino a costituirne il necessario presupposto diinadempimento dell'obbligazione principale, ove impedisca di conseguirel'utilità economico-giuridica cui il rapporto obbligatorio è preordinato.In tale prospettiva è stato affermato che «l'inadempimento di unaobbligazione accessoria, servente od esecutiva rispetto ad unaobbligazione principale, costituisce per ciò solo inadempimento diquest'ultima, nella misura in cui impedisce al creditore di ritrarne l'utilitàfebbraio 2019, n. 4153).Ne consegue che la qualificazione dell'obbligazione come accessoria nonesclude che la sua violazione possa assumere rilievo decisivonell'economia del rapporto, dovendosi verificare in concreto se essa abbiacompromesso il soddisfacimento dell'interesse creditorio dedotto incontratto.Difatti, il principio secondo il quale l'inadempimento di un contraentedetermina la risoluzione del contratto soltanto quando non sia di scarsaimportanza va applicato avendo come criterio fondamentale di valutazionel'interesse dell'altra parte, per cui non è giustificata, rispetto alla normadell'art 1455 cod. civ, la distinzione fra obbligazioni principali edaccessorie, potendo rispetto a ciascuna prestazione l'inadempimentoessere tale da giustificare la risoluzione (Cass., n. 3672/75; Cass., sez. 3,21/07/1980, n. 4772).Pertanto, anche la violazione di obblighi accessori è idonea a integrareresponsabilità contrattuale e a fondare la relativa obbligazione risarcitoria,senza che sia necessario accertare una lesione del sinallagma di intensitàtale da rendere non più tollerabile la prosecuzione del rapporto. Ciò cherileva è, infatti, la concreta incidenza dell'inadempimento sull'interesseperseguito dal creditore e il pregiudizio che ne sia derivato, secondo iprincipi generali degli artt. 1218 e 1223 c.c.Numero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026Inoltre, in tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica, èstato anche affermato che il gestore, anche in virtù degli obblighi dicorrettezza e buona fede gravanti sulle parti nell'esecuzione del rapporto,è tenuto a informare tempestivamente l'utente dell'esistenza di consumianomali, così da consentirgli di verificare l'eventuale presenza didispersioni e di attivarsi per evitare o limitare l'aggravamento del danno. Èstato altresì precisato che l'adempimento o meno, da parte dell'utente,dell'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e delcontatore e di effettuare l'autolettura non esclude, di per sé,l'inadempimento del somministrante al distinto obbligo di segnalazione deiconsumi anomali, né le conseguenze risarcitorie che da tale omissionepossano derivare (Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 24904; Cass.,Sez. II, n. 20540 del 2025; Cass., Sez. III, 9 gennaio 2025, n. 512).La Corte territoriale, discostandosi dai suddetti principi, ha, invece,periodica, traendone sostanzialmente la conseguenza della sua irrilevanzaai fini dell'accertamento della responsabilità del gestore.L'assunto non può essere condiviso.Gli obblighi derivanti dai principi di correttezza e buona fede concorrono,infatti, a integrare il contenuto del rapporto obbligatorio e impongono alleparti doveri di informazione, protezione e cooperazione funzionali allasalvaguardia dell'interesse perseguito dall'altro contraente. Ne consegueche la violazione di tali obblighi, ancorché accessori o strumentali rispettoalla prestazione principale, integra pur sempre un inadempimentocontrattuale, la cui rilevanza deve essere apprezzata in concreto alla lucedell'incidenza che esso è idoneo ad assumere sul conseguimentodell'utilità perseguita mediante il contratto.La distinzione tra obbligazioni principali e obbligazioni accessorie non può,pertanto, assumere valore dirimente. Ciò che rileva è verificare sel'obbligazione violata fosse funzionalmente preordinata alla tutelaNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026dell'interesse creditorio e se la sua inosservanza abbia concretamenteinciso sullo sviluppo del rapporto e sulla produzione del pregiudiziolamentato.Nel caso in esame, l'obbligo di effettuare le letture periodiche delcontatore e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie dei consumirisultava specificamente diretto a consentire all'utente la tempestivaconoscenza di situazioni patologiche del rapporto e l'adozione delleiniziative necessarie a prevenire o contenere le conseguenze dannosederivanti da dispersioni occulte. La mera qualificazione di tale obbligocome accessorio non era dunque sufficiente a escluderne la rilevanzagiuridica, né ad esonerare il giudice dal verificare in concreto leconseguenze prodotte dalla sua violazione.La sentenza impugnata, pur dando atto dell'inadempimento del gestore,ne ha erroneamente escluso la rilevanza causale sul rilievo che l'omessalettura avrebbe inciso soltanto sul protrarsi dell'inconsapevolezzadell'utente circa l'esistenza della perdita, la quale aveva avuto originenell'impianto privato.Il protrarsi dell'inconsapevolezza dell'utente non costituisce infatti unelemento estraneo alla fattispecie causale, ma identifica proprio l'effettoche l'obbligo di lettura periodica e di segnalazione dei consumi anomali eradestinato a evitare. La tempestiva conoscenza dell'anomalia avrebbepotuto consentire all'utente di individuare la perdita e di adottare lemisure necessarie per impedirne l'ulteriore protrazione.La circostanza che la perdita fosse localizzata nell'impianto privatocostituisce il presupposto materiale della dispersione, ma non esclude chel'omissione imputabile al gestore possa avere concorso all'aggravamentodel danno.La Corte d'appello avrebbe dovuto pertanto verificare se e in quale misurala regolare effettuazione delle letture periodiche avrebbe consentito dirilevare anticipatamente l'anomalia dei consumi e se la conseguenteNumero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026tempestiva segnalazione all'utente avrebbe permesso di individuare eriparare la perdita, evitando o riducendo il progressivo incremento deiconsumi e del relativo addebito.6. L’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo determinal’assorbimento del terzo e del quinto motivo.Il terzo motivo, relativo al richiamo dei criteri di riparto dell’onereprobatorio elaborati in materia di contestazione delle rilevazioni delcontatore, resta assorbito dalla cassazione della decisione per l’erroneaapplicazione della disciplina sostanziale degli obblighi gravanti sul gestoree del nesso causale.Resta parimenti assorbito il quinto motivo, concernente la mancatarinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, poiché il giudice del rinvio,nel procedere al nuovo accertamento del nesso causale e delle relativeconseguenze economiche, dovrà rivalutare la necessità degliapprofondimenti istruttori richiesti, senza essere vincolato dal precedentegiudizio di superfluità, fondato sull’erronea premessa dell’irrilevanzacausale dell’inadempimento del gestore.7. Dell'impugnata sentenza, in accoglimento per quanto di ragione delprimo, del secondo e del quarto motivo, assorbito il terzo e il quinto,s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corted'Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice dirinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo, secondo e quarto motivo,assorbito il terzo e il quinto; cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Firenze, perché, in diversa composizione, sipronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 7293/2024Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 25882/2026Data pubblicazione 28/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 settembre 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]