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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 39374/2022

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a seguente ORD, syl ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 2:49163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R. 309/1990.

Il ricorrente si concentra su un dato (quello della mancata analisi tossicologica su una dose di cocaina sequestrata) omettendo, viceversa, di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (l'esito delle analisi tossicologiche eseguite sulla marijuana; l'apprezzamento delle concrete modalità del fatto nel suo complesso per la detenzione di sostanze di natura diversa e capacità di approvvigionarsi di rilevanti quantitativi di stupefacente); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORD, syl ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 2:49163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4); Ritenuto, altresì, che è manifestamente infondato, smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata e generico è il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto a sensi dell'art. 73, comma 5, dP.R. 309/1990. Il ricorrente si concentra su un dato (quello della mancata analisi tossicologica su una dose di cocaina sequestrata) omettendo, viceversa, di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (l'esito delle analisi tossicologiche eseguite sulla marijuana; l'apprezzamento delle concrete modalità del fatto nel suo complesso per la detenzione di sostanze di natura diversa e capacità di approvvigionarsi di rilevanti quantitativi di stupefacente); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] st
Sentenza Cassazione n. 39374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris