CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 23638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31871/2021R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ A vv ocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 620 del 15/6/2021 del Tribunale di Frosinone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/7/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti;[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 047/2019/00162742/81/000 notificatagli dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, su incarico del Ministero della Giustizia, per il recupero di spese processuali –pari a euro 337.159,43 ed inerenti a processo penale che aveva coinvolto anche l’opponente – iscritte al ruolo n. 2019/001777, emesso da [OSCURATO:SOCIETA].; − l ’ opponente Fazio deduceva il «difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento» (opposizione qualificata ex art. 617 cod. proc. civ.) e l’«assenza di prova della debenza dell’importo intimato nella cartella di pagamento e iscritto a ruolo» (opposizione qualificata exart. 615 cod. proc. civ.); − si costituivano l ’ Agenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]., mentre restava contumace il Ministero della Giustizia; − il Tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 620 del 15/6/2021, accoglieva entrambi i profili di opposizione; − avverso tale decisione, il Ministero della Giustizia e la Corte d’Appello di Milano - [OSCURATO:PERSONA] proponeva no ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, in ordine all’accoglimento della doglianza ex art. 617 cod. proc. civ.; separatamente veniva proposto appello in relazione all’opposizione exart. 615 cod. proc. civ.; − resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , mentre non svolgevano difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA].; − in data 26/2/2024 veniva formulata proposta ai sensi dell ’ art. 380-bis cod. proc. civ. e il 3/4/2024 l ’ Avvocatura dello Stato, per la parte ricorrente, avanzava istanza di decisione del ricorso; − a ll’ esito della camera di consiglio del 12 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA] : − con la propria censura, formulata ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000, 156, 157 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale affermato il difetto di motivazione della cartella di pagamento, anche se la stessa conteneva il rinvio (non rilevato dal giudice di merito) alla condanna alle spese contenuta nella sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3830 del 13/3/2012, già nota all’opponente (condannato in quel processo), e alla partita di credito n. 1108/2019, formata confor- memente alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] delle Spese di Giustizia; inol- tre, lo svolgimento di compiute difese da parte del Fazio dimostrava il raggiungimento dello scopo dell’atto e, cioè, l’informazione sulla piena conoscenza della pretesa creditoria; − in ordine alla motivazione della cartella di pagamento volta al recupero di spese del processo penale (e, in particolare, al contenuto essenziale e minimo dell’atto) si registrano orientamenti di legittimità non uniformi; − secondo alcune pronunce, è sostanzialmente rimessa alla discre- zionalità del giudice di merito –insindacabile in sede di legittimità, se sostenuta da motivazione non apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico – la valutazione riguardante la sufficienza e l’idoneità della motivazione della cartella per spese di giustizia penali (tra le altre, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19619 del 19/07/2019); − in altre decisioni, la questione inerente alla congruità della moti- vazione della cartella di pagamento è stata superata, in applicazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., dalla mancata deduzione di un pregiudizio attuale e concreto cagionato all’esercizio del diritto di difesa dell’opponente dalle pretese omissioni dell’atto (in proposito , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7234 del 4/03/2022, Rv. 664443-01);− poi, nell ’ ambito dell ’ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (che , tuttavia, a differenza dell’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. come quella de qua,si fonda sulla negazione del diritto di agire in executivis e non mira a censurare la regolarità di un atto), si è statuito che il destinatario della riscossione delle spese di giustizia penali può limitarsi a muovere contestazioni anche generiche rispetto alla pretesanotifica- tagli e ha facoltà di ulteriormente specificarle, dopo che l ’ Amministra- zione abbia assolto l’onere di fornire il dettaglio delle somme richieste (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14082 del 22/05/2023, Rv. 667834-01); − infine , sull ’ obbligo di motivazione della cartella di pagamento (nello specifico, quello prescritto dall’art. 7 della Legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, in riferimento alla pretesa di interessi sul debito d’imposta), è intervenuta Cass., Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, i cui principî potrebbero essere applicabili anche alla fattispecie de qua; − ad avviso del Collegio, la non uniformità degli orientamenti , il vasto contenzioso attinente alla riscossione delle spese di giustizia pe- nali e l’esigenza di esaminare la portata delle statuizioni della citata decisione delle Sezioni Unite rendono evidente la rilevanza nomofilat- tica della questione; − si ravvisa pertanto l’ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica; p. q. m. la Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienz