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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24316/2026

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svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma.di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma.di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris