CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 1990
Cassazione n. 15399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RH3FR) S.F.D. nato il 16/07/1990 avverso la sentenza del 06/11/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo o 01(44'mgpn ihM/401/i8/1é" a coleo hidit-e-fFel+ferrser-e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Ravenna del 6 novembre 2018, con la quale è stato condannato alla pena di euro 11.000,00 di multa, in ordine al reato di violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, digs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 2 settembre 2017 in Cervia, quale cittadino straniero, aveva violato l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, emesso dal Questore di Terni il 14 agosto 2017. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., perché il G.d.P. avrebbe omesso di considerare l'omessa notifica del decreto di citazione in giudizio all'imputato. Il ricorrente, infatti, ritiene che la notifica di tale atto, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il domicilio eletto (lo studio del difensore d'ufficio) e non ai sensi degli artt. 1.57 e 159 cod. proc. pen. e senza il consenso di cui all'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 649 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato con sentenza definitiva in data 1 ottobre 2016 era stato condannato dal G.d.P. di Ancona per lo stesso fatto di cui al presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. La notifica del decreto di citazione in giudizio dell'imputato era stata effettuata presso il difensore di ufficio, senza nemmeno effettuare un tentativo di notifica all'imputato presso la residenza dichiarata in [OSCURATO:PERSONA] ad Afragola e senza accertare nemmeno che il difensore di ufficio avesse accettato o fosse disponibile ad accettare l'elezione di domicilio, per come è prescritto dall'art. 162 comma 4-bis cod. proc. pen. a pena di inefficacia. Di conseguenza la notifica andava effettuata nei modi ordinari anche per invitare l'imputato ad effettuare altra elezione di domicilio, atteso che la pregressa era divenuta inefficace.A questo proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il comma 4-bis dell'art. 162 è stato introdotto al fine di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di soggetto indagato ed assistito da difensore d'ufficio, in dipendenza di una designazione operata dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria che procede. Essa, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni, che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. Il legislatore, di conseguenza, ha inteso approntare un meccanismo che, al di là della regolarità formale dell'elezione di domicilio e delle conseguenti notificazioni, realizzi la possibilità per l'indagato di ricevere le notizie sul contenuto dell'accusa e sul processo e quindi di scegliere se presenziare o meno alla sua celebrazione. In altri termini, la disposizione in esame si inserisce in un contesto normativo orientato a garantire che l'assenza al processo dell'imputato sia ascrivibile ad una determinazione di rinuncia volontaria e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d'ufficio, destinatario di un'elezione di domicilio rifiutata e resa priva di efficacia. La soluzione opposta, consentendo che nonostante il rifiuto del difensore d'ufficio di accettare l'elezione di domicilio dell'indagato presso il proprio studio professionale, le notificazioni siano eseguite in questo luogo, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., finisce per rendere inutile la modifica apportata con il comma 4-bis. La norma ha inteso superare un sistema presuntivo di conoscenza legato alla sola regolarità formale dell'adempimento, quando ad esso non consegua un'informazione effettiva dell'atto processuale; in tal caso non sussiste la possibilità di procedere validamente nell'assenza dell'imputato, che non sia comparso all'udienza. Nello stesso senso militano le argomentazioni ed il principio di diritto formulati nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420, per la quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicinatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.Non si può escludere a priori, infatti, che le ricerche dell'indagato, condotte ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. peri. successivamente ad un'elezione di domicilio non efficace, ne consentano il reperimento. Ritiene in definitiva il Collegio che, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'indagato o dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non abbia accettato la veste di domiciliatario, come previsto dal comma 4 -bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non abbia provveduto ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica secondo le prescrizioni dettate dagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna dell'atto da notificare al medesimo difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, PM in poc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281198). 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Ravenna per un novo giudizio. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al