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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 38795/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 26 settembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione di beni contraffatti e per questo di provenienza illecita (capo B), nonché per il reato in materia di armi avente ad oggetto la detenzione di bombolette spray contenente un aggressivo chimico (capo C).

La corte dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. di cui al capo A.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte eliminato il segmento di pena in continuazione relativo al reato dichiarato prescritto.

Il ricorrente, inoltre, contesta la motivazione con riguardo alla esclusione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tenuto conto della natura e del numero degli oggetti ricettati, nonché della personalità del ricorrente e delle modalità della condotta.

Infine, il reato in materia di armi sarebbe insussistente per mancanza di principio attivo sufficiente della sostanza contenuta nelle bombolette urticanti, comunque non rientranti nel concetto di arma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.11 Tribunale, in relazione al reato di cui al capo A, dichiarato prescritto dalla Corte di appello, aveva inflitto un aumento di pena in continuazione pari a mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa, da ridurre per il rito abbreviato (cfr. fg. 5 della sentenza di primo grado) e, quindi, determinabile in mesi due di reclusione ed euro 67 di multa.

La Corte di appello non ha tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, vieppiù arrivando a quantificare la pena finale in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, in misura addirittura superiore a quella stabilita dal Tribunale.

La fondatezza del motivo di ricorso comporta che in questa sede deve essere rilevata, in assenza di cause di sospensione, l'intervenuta prescrizione decennale dei reati, commessi il 22 giugno del 2011, dei quali solo genericamente il ricorrente contesta la sussistenza, non escludibile ex art. 129 cod. proc. pen..

Si ricordi, infatti, il principio secondo cui, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato) (Sez.

U, n, 1, del 2000, Tuzzolino).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 26 settembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di ricettazione di beni contraffatti e per questo di provenienza illecita (capo B), nonché per il reato in materia di armi avente ad oggetto la detenzione di bombolette spray contenente un aggressivo chimico (capo C). La corte dichiarava la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. di cui al capo A. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte eliminato il segmento di pena in continuazione relativo al reato dichiarato prescritto. Il ricorrente, inoltre, contesta la motivazione con riguardo alla esclusione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tenuto conto della natura e del numero degli oggetti ricettati, nonché della personalità del ricorrente e delle modalità della condotta. Infine, il reato in materia di armi sarebbe insussistente per mancanza di principio attivo sufficiente della sostanza contenuta nelle bombolette urticanti, comunque non rientranti nel concetto di arma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.11 Tribunale, in relazione al reato di cui al capo A, dichiarato prescritto dalla Corte di appello, aveva inflitto un aumento di pena in continuazione pari a mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa, da ridurre per il rito abbreviato (cfr. fg. 5 della sentenza di primo grado) e, quindi, determinabile in mesi due di reclusione ed euro 67 di multa. La Corte di appello non ha tenuto conto della diminuzione per il rito abbreviato, vieppiù arrivando a quantificare la pena finale in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, in misura addirittura superiore a quella stabilita dal Tribunale. La fondatezza del motivo di ricorso comporta che in questa sede deve essere rilevata, in assenza di cause di sospensione, l'intervenuta prescrizione decennale dei reati, commessi il 22 giugno del 2011, dei quali solo genericamente il ricorrente contesta la sussistenza, non escludibile ex art. 129 cod. proc. pen.. Si ricordi, infatti, il principio secondo cui, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato) (Sez. U, n, 1, del 2000, Tuzzolino). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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