CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Firenze ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze che in data 24 ottobre 2022 aveva respinto la richiesta di aggravamento della misura cautelare personale non custodiale applicata a [OSCURATO:PERSONA], richiesta che era stata formulata il 5 settembre 2022 ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. in seguito alla trasgressione delle prescrizioni imposte dall'ordinanza genetica. In particolare, lo Stefanelli era stato arrestato il 1 settembre 2022 nella flagranza di un furto tentato aggravato; condotto il giorno seguente all'udienza di convalida, gli era stata applicata la misura dell'obbligo di dimora in Pozzuoli e gli era stato prescritto di presentarsi presso i carabinieri di quella città, all'atto della liberazione, per dichiarare il proprio domicilio. L'indagato non si era presentato ai carabinieri ed aveva fatto perdere le proprie tracce, non fornendo proprie notizie nemmeno alla madre, che a Pozzuoli doveva ospitarlo. Il 23 settembre era stato nuovamente arrestato a Firenze per il delitto di rapina. In accoglimento dell'appello, il Tribunale del riesame ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con quella della custodia in carcere. 2. Ricorre avverso l'ordinanza lo Stefanelli, deducendo - quale unico motivo - violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza di attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente ripercorre la propria complessiva vicenda processuale, osservando che, in data 13 settembre 2022, il pubblico ministero aveva riunito due distinte notizie di reato in un unico procedimento: l'una era quella che aveva portato all'arresto del 1 settembre ed all'applicazione della misura dell'obbligo di dimora, mai concretamente eseguita in ragione della mancata presentazione ai carabinieri, e l'altra era riferita a diverso furto per il quale l'analoga misura sulle prime applicata è stata effettivamente sostituita con la custodia in carcere il 24 settembre 2022. A tale misura si è aggiunta quella, pure custodiale, applicata nel procedimento per la rapina commessa il 23 settembre (nel frattempo giudicata in primo grado). Deduce dunque la difesa del ricorrente che, al momento della decisione del Tribunale di Firenze che ha respinto la richiesta di aggravamento presentata dal pubblico ministero, lo Stefanelli era già ristretto in carcere, in esecuzione di due diverse ordinanze cautelari, da un mese, e che la decisione di rigetto sia stata del tutto condivisibile, tenuto conto dell'insussistenza di esigenze cautelari attuali.Non ogni violazione delle prescrizioni imposte può comportare aggravamento della misura: assumono invece rilievo le sole trasgressioni che siano tali da far ritenere non più sufficiente l'originaria misura; il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a valutare l'astratta gravità del titolo di reato del quale lo Stefanelli è stato accusato nel separato procedimento penale. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente deduce genericamente violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., norma non prevista a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza e la cui lesione non è dunque denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. E' invece prevista a pena di nullità la violazione dell'art. 292, comma 2 lett. c bis), cod. proc. pen., che richiama l'art. 274, ma che non viene in rilievo in questa sede. Infatti, la decisione impugnata non era chiamata ad occuparsi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, sì che l'eventuale pretermissione di tale giudizio possa essere oggetto di scrutinio in questa sede. Compito del Tribunale del riesame era invece soltanto quello di controllare la correttezza della valutazione del primo giudice con riferimento al parametro costituito dall'art. 276 cod. proc. pen., norma tutt'affatto diversa per presupposti e finalità. 2. Nella sostanza, la critica del ricorrente non riguarda la violazione di una norma processuale provvista di sanzione, ma si riferisce alla motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, però, è inammissibile anche sotto questo profilo. Secondo la prospettazione del ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente valutato come «effettiva trasgressione» una condotta che è stata considerata solo sulla base dell'astratta gravità del titolo di reato ascritto, senza che sussistessero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. E' anzitutto fuori fuoco il richiamo all'art. 274 cod. proc. pen., norma che viene in rilievo in situazioni diverse da quella cui si riferisce la fattispecie portata oggi all'attenzione della Corte, e precisamente: a) in sede di prima applicazione della misura; b) in sede di sua revoca o sostituzione in melius; c) in sede di sua sostituzione in peius a causa del sopravvenuto aggravamento delle esigenze.In tutte queste situazioni, infatti, le norme di riferimento richiamano la disposizione (art. 274) relativa alle esigenze cautelari: così, in particolare, gli articoli 292, comma 2, lett. c bis) e 299, commi 1, 2 e 4 cod. proc. pen. La norma di cui ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame, invece, prevede l'aggravamento della misura quale sanzione rispetto all'inosservanza delle prescrizioni imposte in sede di applicazione della misura meno gravosa, di cui proprio l'inosservanza delle prescrizioni palesa l'insufficienza. L'art. 276 cod. proc. pen. non richiede al giudice la valutazione della gravità delle esigenze cautelari, ma solo la considerazione «dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione» delle prescrizioni imposte. Il giudice ha già una prima volta valutato le esigenze cautelari e le ha ritenute fronteggiabili con una determinata misura, alla luce del principio del «minimo sacrificio per la libertà personale» (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, in motivazione). Il giudizio che gli viene demandato dall'art. 276 cod. proc. pen. ha riguardo non ad un improvviso mutamento delle esigenze cautelari, ma - innanzitutto - alla riconsiderazione del giudizio di idoneità della misura (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 41089 del 10/09/2021, Bulla, Rv. 282154; Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260; Sez. 1, n. 3285 del 21/12/2015, dep. 2016, Dzhangveladze, Rv. 265726) ad affrontare le medesime, e non mutate, esigenze cautelari. A tal fine egli deve valutare l'entità, i motivi e le circostanze della violazione alle prescrizioni per comprendere se si tratti di una violazione priva di significato ovvero di una violazione che costituisca la spia di un giudizio errato "per difetto" in ordine all'idoneità della misura originariamente applicata a fronteggiare le esigenze. Nello stesso tempo, l'ordinamento sanziona l'inosservanza delle prescrizioni stabilendo che a chi ha trasgredito le prescrizioni inerenti ad una misura cautelare non si applichi la previsione stabilita dal comma 2 dell'art. 280 cod. proc. pen. che prevede limiti all'applicazione della custodia in carcere (cfr. art. 280, comma 3, cod. proc. pen.). Al contrario, come si è detto, l'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. prevede la possibilità di un aggravamento della misura a causa dell'inasprimento delle esigenze cautelari, che può anche non dipendere da una condotta attuale della persona sottoposta a misura. In ogni caso, la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alle caratteristiche della violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. è insindacabile dal giudice di legittimità, se sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 1, n. 41089 del 10/09/2021, Bulla, cit.; Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036; Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Moccia, Rv. 201400). E' appunto ciò che è accaduto nel caso di specie, laddove il Tribunale del riesame ha anzitutto preso atto della mancata presentazione del ricorrente a Pozzuoli, dove avrebbe dovuto sottoporsi alla misura non custodiale applicatagli, ed ha valutato la circostanza che, rimanendo nel territorio di commissione del reato per il quale la misura era stata applicata e dunque violando la misura imposta, egli ha pure commesso un ulteriore illecito penale. Correttamente ed in modo scevro da vizi logici, dunque, il Tribunale del riesame ha ritenuto rilevante la violazione, ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. Del tutto priva di rilievo, per le ragioni già spiegate dall'ordinanza impugnata (pag. 2, ultimo capoverso), è la circostanza che nel frattempo il ricorrente sia stato sottoposto a custodia cautelare ad altro titolo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria