CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 14041/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato nel suo interesse e ha dichiarato l'immediata esecutività della sentenza appellata di condanna per il delitto di cui all'art. 497 bis co. 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo di ricorso -con cui il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo violazione di legge in relazione all'art. 581 cod. proc. pen.- è inammissibile perché la Corte di Appello ha correttamente svolto lo scrutinio circa l'inammissibilità dell'atto di appello e ne ha valutato l'aspecificità rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale, inammissibilità che questa Corte può anche autonomamente vagliare ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che l'appellante ha trascurato l'effettiva ratio decidendi del Tribunale, che ha prima individuato i rispettivi campi di applicabilità del primo e del secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. ed ha poi escluso che, nel caso di specie, sussistessero margini per ricondurre la condotta del prevenuto al caso — indubbiamente marginale — del primo comma; Considerato che l'appello, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, era del pari aspecifico, giacché non contrastava il ragionamento del Tribunale, che aveva valorizzato in malam partem la formazione e l'utilizzazione del documento falso per espatriare e sfuggire alla cattura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.