CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04108/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 412/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliataex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6027/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio -a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 689/2015 in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 -con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente ENEL, dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate per l’anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (FONDENEL) con l'aliquota prevista per l'indennità di fine rapporto, in luogo dell'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale. 2. Avverso la sentenza della C.t.r. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivied il contribuente ha resistito con controricorso. 3. Con ordinanza interlocutoria n. 14480 del 2023 questa Corte, rilevato che il controricorrente aveva depositato atto di rinun cia con allegata documentazione,la quale, tuttavia, non risultava comunicata alla controparte, rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando al controricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ ordinanza per la notifica alla ricorrente. 4. In data 17 ottobre 2023 l’Avvocatura erariale, preso atto dell’accordo intercorso in data 14 febbraio 2019 tra la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma e il controricorrente e della rinuncia al controricorso, ha dichiaratodi rinunziare al ricorso con compensazione delle spese di lite. Considerato che: 1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorsoed al controricorso manifestata ritualmente dalle parti in virtù di espresso accordo raggiunto sulla lite. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sulle spese ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. In ragione deltenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazio