CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pozzo di Gotto aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica, condannandola, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 206,00 di multa, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. equivalente alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza della motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen. Con il secondo motivo deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é inammissibile. Ed invero, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). Nella specie la questione non risulta dedotta nei motivi di appello. Il secondo motivo é manifestamente infondato. Ed invero il giudice d'appello si é pronunciato negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del disvalore del fatto, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui l'effettivo utilizzatore dei locali era un lavoratore extracomunitario non meglio identificato, oltre che alla luce dei precedenti penali dell'imputata. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci marzo 2023.[OSCURATO:PERSONA] iLre stensore [OSCURATO:PERSONA] MdriliCArapi, [OSCURATO:PERSONA]