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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01463/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denuncia l'omessa declaratoria di prescrizione prima della sentenza di appello, è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 16.1.2013, si è estinto il 19.7.2021, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26.10.2021.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio percné il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione.

S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denuncia l'omessa declaratoria di prescrizione prima della sentenza di appello, è fondato, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, commesso in data 16.1.2013, si è estinto il 19.7.2021, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26.10.2021. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio percné il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sua pronuncia. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris