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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20404/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, detenzione e porto d'armi, ricettazione ed altro, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'ordinanza, in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sembrava avere adempiuto a quanto previsto dal codice di rito, non avendo considerato come l'art. 275 comma 4 cod.proc.pen. faccia derivare dal superamento del 70esimo anno di età una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche della persona: non era stato motivato su quali fossero gli specifici elementi dai quale emergesse un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericolo cui fa riferimento l'art. 274 cod.proc.pen., né quali fossero le specifiche modalità e circostanze di fatto, desunte da comportamenti o atti concreti dai quali ricavare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a ricordare in modo del tutto generico il passato criminale di [OSCURATO:PERSONA] e come la lunga detenzione dello stesso non avesse avuto alcuna efficacia deterrente o rieducativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. E' noto che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere superabile solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura (vedi Sez.1, Sentenza n. 18173 del 08/04/2009, Frigato e altro, Rv. 243867 - 01: "La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.% è stato anche precisato che "l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei "pericula libertatis" nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere." (Sez. 3, Sentenza n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02) apremesso, il giudice per le indagini preliminari ha adempiuto all'obbligo di motivazione rilevando, riguardo al ricorrente, che [OSCURATO:PERSONA] ha un passato criminale fatto di omicidi, e che nei suoi confronti la detenzione non ha avuto alcuna efficacia deterrente, per cui unica misura adeguata, malgrado l'età avanzata, sia quella della detenzione in carcere (pag.346 e 347 ordinanza impugnata); trattasi di motivazione congrua, sulla quale il ricorso propone una diversa valutazione, operazione non consentita in sede di legittimi.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poicté dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertl del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perde provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co à deciso il 07/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione mafiosa, estorsione consumata e tentata, detenzione e porto d'armi, ricettazione ed altro, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che l'ordinanza, in punto di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sembrava avere adempiuto a quanto previsto dal codice di rito, non avendo considerato come l'art. 275 comma 4 cod.proc.pen. faccia derivare dal superamento del 70esimo anno di età una presunzione di ridotta pericolosità sociale connessa all'inevitabile scadimento delle facoltà fisiche e psichiche della persona: non era stato motivato su quali fossero gli specifici elementi dai quale emergesse un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericolo cui fa riferimento l'art. 274 cod.proc.pen., né quali fossero le specifiche modalità e circostanze di fatto, desunte da comportamenti o atti concreti dai quali ricavare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, essendosi il giudice limitato a ricordare in modo del tutto generico il passato criminale di [OSCURATO:PERSONA] e come la lunga detenzione dello stesso non avesse avuto alcuna efficacia deterrente o rieducativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. E' noto che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della custodia cautelare in carcere superabile solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura (vedi Sez.1, Sentenza n. 18173 del 08/04/2009, Frigato e altro, Rv. 243867 - 01: "La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.% è stato anche precisato che "l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei "pericula libertatis" nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere." (Sez. 3, Sentenza n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02) apremesso, il giudice per le indagini preliminari ha adempiuto all'obbligo di motivazione rilevando, riguardo al ricorrente, che [OSCURATO:PERSONA] ha un passato criminale fatto di omicidi, e che nei suoi confronti la detenzione non ha avuto alcuna efficacia deterrente, per cui unica misura adeguata, malgrado l'età avanzata, sia quella della detenzione in carcere (pag.346 e 347 ordinanza impugnata); trattasi di motivazione congrua, sulla quale il ricorso propone una diversa valutazione, operazione non consentita in sede di legittimi. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poicté dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertl del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perde provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co à deciso il 07/04/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacc
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