CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18026/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco -intimato- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 7333/2019 depositata il 13/12/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha opposto l'avviso di accertamento relativo all'IMU dell’anno 2012. In primo grado il ricorso era ritenuto inammissibile in quanto assolutamente carente di motivi. La contribuente proponeva appello ed eccepiva il difetto di sottoscrizione. Il giudice di secondo gradoha respinto l’appello, dichiarando inammissibile il ricorso, osservando che dalla documentazione versata in atti risulta che il responsabile del servizio era il ragioniere Dara, sottoscrittore dell’avviso; rileva inoltre che in nessun atto, compreso il ricorso di primo grado, vi era alcun specifico motivo di impugnazione dell’atto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la contribuente affidandosi ad un motivo. Nonsi è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata trattata l'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso la parte lamenta ai sensi dell’ art.360 n. 3 c.p.c. la violazione art 1 comma 87 della legge 549/1995 del “comma 6 della legge 241/90” e del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, nonché dell’art 11 del D.lgs. 504/1992. Deduce la erronea applicazione del principio della prorogatio previsto solo per organi amministrativi e non generalizzato, posto che al funzionario trasferito o rimosso dall’incarico, in mancanza di diversa disposizione scritta, subentra di diritto solo ed esclusivamente il dirigente del settore fino alla nomina di un nuovo funzionario. Osserva di avere eccepito la nullità dell'atto impugnato per carenza di sottoscrizione in quanto al momento dell'apposizione della firma sull’avviso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al funzionario preposto erano stati sottratti i poteri perché destinato ad altra mansione; scansiona l'ordine di servizio numero 15 del 2016 dal quale si evince che con decorrenza 19 settembre 2016 l'istruttore [OSCURATO:PERSONA] veniva assegnato al settore affari generali e risorse umane. Osserva inoltre che l’inadeguato richiamo, nell’atto introduttivo del giudizio, ad un articolo di legge (art 42 DPR 600/73) non può inficiare la validità delle contestazioni mosse anche perché il giudice ha il potere -dovere di riqualificare la domanda se erroneamente rubricata in diritto. Il motivo è inammissibile. Le censure sono generiche e non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice d'appello, nel rilevare che l’eccezione di difetto di sottoscrizione è stata sollevata solo in grado di appello, dà atto di aver esaminato “produzione documentale” dalla quale risulta che alla data di emissione dell'avviso impugnato il responsabile del servizio era ancora il ragioniere Dara. Inoltre, e si tratta di un argomento logicamente preliminare, rileva che dall'esame degli atti compreso il ricorso di primo grado, non è dato rilevare alcuno specifico motivo di impugnazione dell'atto se non un generico richiamo all’art 42 del DPR 600/1973, che non consente di individuare il nucleo della censura rivolto all'atto impugnato. A fronte di ciò la parte non trascrive o riassume il ricorso di primo grado nelle sue parti essenziali, né l’atto di appello, al fine di consentire a questa Corte il controllo sulla sussistenza di motivi specifici, aldilà del generico richiamo ad una norma di legge peraltro non applicabile alla fattispecie, e soprattutto di verificare che il difetto di sottoscrizione sia stato già eccepito specificamente in primo grado, non potendo la questione essere proposta per la prima volta in appello (Cass. 24669 del 14/09/2021). Sul punto vi è da osservare che la parte pur affermando per che il documento scansionato a pagina 7 del ricorso (ordine di trasferimento del rag. Dara sottoscrittore dell’avviso) le è stato fornito tardivamente non specifica in quale fase del giudizio lo abbia depositato e sottoposto al giudice di merito e soprattutto se abbia sottoposto al giudice di merito le ragioni per le quali è tardivamente venuta a conoscenza di detto provvedimento, chiedendo eventualmente una restituzione in termini. Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,