CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 21204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26633-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] volo, riliquidazione pensione R.G.N. 26633/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2018 R.G.N. 3649/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma riconosceva il diritto di [OSCURATO:PERSONA], iscritto al [OSCURATO:PERSONA] costituito presso l’Inps, alla riliquidazione della pensione di anzianità. Per quanto qui rileva, la Corte rigettava l’eccezione di giudicato proposta dell’Inps ritenendo l’assenza di giudicato per diversità delle domande proposte nei due giudizi e, dopo aver affermato che la riliquidazione operava considerando un massimale pensionistico riferito ad anno diverso da quello invocato dall’Inps, riliquidava la pensione secondo i conteggi effettuati dall’appellante, non contestati dall’Inps. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. La Corte avrebbe escluso il giudicato – seguente ad altra sentenza della Corte d’appello di Roma resa tra le stesse parti –avente ad oggetto la domanda di Visintoni, poi respinta, di applicare un diverso coefficiente di capitalizzazione sulla quota del trattamento pensionistico liquidata in forma capitale. In quel giudizio, non era stata contestata, se non sotto quel profilo, la quantificazione del trattamento pensionistico operata dall’Inps, sicché il giudicato, coprendo anche il deducibile, era caduto sull’applicazione del massimale pensionistico. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, commi 5 – 8 l. n.48 0/ 88 per avere la Corte affermato di dover applicare un massimale pensionistico riferito a un anno diverso da quello ritenuto dall’Inps,ma aver poi applicato i conteggi dell’appellante elaborati sul presupposto dell’inapplicabile del massimale. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2934 e 2938 c.c. chiedendo che, in caso di reiezione dei primi due motivi di ricorso, sia dichiarata la prescrizione decennale dei ratei di differenza sul trattamento pensionistico per il periodo 1.12.99 – 25.3.2014, come già eccepito nei gradi di merito.Il primo motivo è fondato. In fatto risulta che la liquidazione della pensione calcolata dall’Inps e goduta per una quota in forma capitale e per altrain forma di rateo mensile, fosse stata determinata dall’Istituto con applicazione del massimale di cui all’art.8, co.5 –8 l. n.480/88. Visintoni instaurò un primo giudizio in cui chiedeva la riliquidazione della quota corrisposta in forma capitale facendo applicazione di un coefficiente di capitalizzazione diverso. Il giudizio è passato in giudicato con una pronuncia di rigetto della domanda (Corte d’appello di Roma sentenza n.8962/10). Nel presente giudizio, la stessa quantificazione dell’Inps viene contestata sotto un diverso profilo. La domanda ha ad oggetto la riliquidazione – questa volta di entrambe le quote del trattamento, sia quella capitalizzata sia quella da corrispondersi ratealmente – sulla base della ritenta non applicabilità del massimale ex art.8, co.5 ss. l. n.488/80. La Corte, nel ritenere che i due giudizi avessero ad oggetto diverso, non ha considerato che il diritto alla pensione è unico, come lo è il rapporto previdenziale che vi sta alla base, e involge l’intero trattamento pensionistico, nelle sue due componenti della quota liquidata in forma capitalizzata e nella quota liquidata in ratei mensili. Con la sentenza n.8962/10 è passata in giudicato la statuizione che determina il diritto alla quota capitalizzata nella misura fissata dall’Inps, ovvero con applicazione del massimale. Il rigetto nel merito della domanda avente ad oggetto il coefficiente di capitalizzazione copre infatti anche il deducibile, ovvero ogni altra questione attinente al diritto alla prestazione pensionistica, nell’an e nella sua quantificazione, ivi compresa la questione, colà deducibile ma non dedotta, relativa all’applicazione del massimale. Per effetto di quella sentenza, perciò, il diritto alla pensione è stato definitivamente accertato nella misura determinata dall’Inps e dunque con applicazione del massimale. Tale giudicato opera nel presente giudizio anche per la quota di trattamento da liquidarsi in via mensile poiché, come detto, il diritto alla pensione è unico, sebbene composto di una quota liquidata in forma capitale e di una liquidata in modo rateale. Nel momento in cui viene definitivamente determinata la quota del trattamento da liquidarsi in forma capitalizzata con applicazione del massimale, allo stesso modo viene determinata inmodo definitivo e con applicazione del massimale la residua quota dell’unitario diritto alla prestazione pensionistica, ovvero quella erogata mensilmente. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel mer