CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2022
Cassazione n. 07431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO dì BOLOGNA visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso nonché la memoria depositata il 19 febbraio 2022; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, conclusione affatto scalfita dal contenuto della memoria poiché la ripetizione della motivazione della Corte, svolta in altra sentenza, non conferisce dignità di motivo in diritto alle proposte argomentazioni difensive; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla qualifica soggettiva dell'imputato che esercitava mansioni, implicanti il rilascio di documenti che certificavano l'avvenuto pagamento delle cartelle di pagamento, ben diverse da quelle della mera addetta al rilascio di titoli di viaggio nella stazione ferroviaria, figura professionale richiamata con i motivi di ricorso (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata con ampio richiamo alla pertinente giurisprudenza dì questa Corte in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale spettante al dipendente della società Equitalia); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iì<11 febbraio 2022 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]