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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 34978/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15402-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la sentenza n. 5039/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata il 2 1 / 1 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto de l ricors o proposto a vverso intimazione di pagamento relativa ad IRPEF ed atti ad essa presupposti; Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 60, ultimo comma, d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento nonostante quanto attestato dai «documenti anagrafici (certificato di residenza e carta d’identità del contribuente ...) » circa l’intervenuto trasferimento della residenza anagrafica del contribuente presso altro Comune in data anteriore; 1.2.la doglianza è inammissibile non avendo il ricorrente trascritto , neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione, né allegatola stessa al ricorso, e neppure risulta in quale luogo del fascicolo processuale o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio al principiodi specificità ex art. 366 cod. proc. civ.;

1.3. è opportuno, peraltro, evidenziare che,secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado trascritta in parte quanel controricorso, la suddetta doglianza fu respinta nella sentenza di primo grado, confermata sul punto in grado di appello, sul rilievo che il contribuente «avrebbe dovuto comunicare all’Ente impositore il cambio d’indirizzo» , con accertamento, dunque, anche in fatto insindacabile nella presente sede;

1.4. è d’uopo, quindi, ribadire che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio, e tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, al che consegue che il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato(cfr. Cass. n. 4412 del 2020; Cass. n. 11170 del 2013; Cass. n. 5358 del 2006);

2.1. il secondo motivo, rubricato «insussistenza di abuso di condotta processuale» è inammissibile atteso che, se è vero che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (cfr. Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014), il che richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (cfr. Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014), e comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (cfr. Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015);

2.2. nel caso in esame il motivo si rivela dunque incomprensibile nel suo svolgimento, non rispondendo ai criteri di specificità dei motivi richiesti da questa Corte in relazione al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. (v. le pagg. 20-56 dell’atto), con un’esposizione delle censure tanto disorganica da non offrire una rappresentazione chiara delle questioni di causa, rendendo incomprensibile a questa Corte il motivo di doglianza, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo;

3.1. il terzo, quarto e quintomotivo sono parimenti inammissibili non essendo articolatiin specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art.360, comma 1 c.p.c. e non individuando con chiarezza ivizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass.

SU n.32415 del 08/11/2021) ;

3.2. con riguardo poi alla lamentata omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul motivo di appello formulato dal contribuente in merito alla validità della delega rilasciata per la sottoscrizione degli atti presupposti, la doglianza, oltre chein primo luogo del tuttopriva di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto il motivo dell’appello non risulta riportatonel ricorso neppure per sintesi, è anche infondataatteso che la Commissione tributaria regionale ha al riguardo confermato la pronuncia di primo grado circa l ’inammissibilità delle censure rivolte avverso l’avviso di accertamento in quanto divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione nei termini prescritti;4. per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso;

5. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro5.800,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Cosìdeciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15402-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la sentenza n. 5039/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella LOMBARDIA, depositata il 2 1 / 1 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Milano, in rigetto de l ricors o proposto a vverso intimazione di pagamento relativa ad IRPEF ed atti ad essa presupposti; Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 60, ultimo comma, d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento nonostante quanto attestato dai «documenti anagrafici (certificato di residenza e carta d’identità del contribuente ...) » circa l’intervenuto trasferimento della residenza anagrafica del contribuente presso altro Comune in data anteriore; 1.2.la doglianza è inammissibile non avendo il ricorrente trascritto , neppure in parte qua, il contenuto della suddetta documentazione, né allegatola stessa al ricorso, e neppure risulta in quale luogo del fascicolo processuale o di parte essa in atto si troverebbe, in spregio al principiodi specificità ex art. 366 cod. proc. civ.; 1.3. è opportuno, peraltro, evidenziare che,secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado trascritta in parte quanel controricorso, la suddetta doglianza fu respinta nella sentenza di primo grado, confermata sul punto in grado di appello, sul rilievo che il contribuente «avrebbe dovuto comunicare all’Ente impositore il cambio d’indirizzo» , con accertamento, dunque, anche in fatto insindacabile nella presente sede; 1.4. è d’uopo, quindi, ribadire che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinata dall'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio, e tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, al che consegue che il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato(cfr. Cass. n. 4412 del 2020; Cass. n. 11170 del 2013; Cass. n. 5358 del 2006); 2.1. il secondo motivo, rubricato «insussistenza di abuso di condotta processuale» è inammissibile atteso che, se è vero che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (cfr. Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014), il che richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (cfr. Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014), e comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (cfr. Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015); 2.2. nel caso in esame il motivo si rivela dunque incomprensibile nel suo svolgimento, non rispondendo ai criteri di specificità dei motivi richiesti da questa Corte in relazione al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. (v. le pagg. 20-56 dell’atto), con un’esposizione delle censure tanto disorganica da non offrire una rappresentazione chiara delle questioni di causa, rendendo incomprensibile a questa Corte il motivo di doglianza, quando invece l’obiettivo del processo è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo; 3.1. il terzo, quarto e quintomotivo sono parimenti inammissibili non essendo articolatiin specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art.360, comma 1 c.p.c. e non individuando con chiarezza ivizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass. SU n.32415 del 08/11/2021) ; 3.2. con riguardo poi alla lamentata omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sul motivo di appello formulato dal contribuente in merito alla validità della delega rilasciata per la sottoscrizione degli atti presupposti, la doglianza, oltre chein primo luogo del tuttopriva di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto il motivo dell’appello non risulta riportatonel ricorso neppure per sintesi, è anche infondataatteso che la Commissione tributaria regionale ha al riguardo confermato la pronuncia di primo grado circa l ’inammissibilità delle censure rivolte avverso l’avviso di accertamento in quanto divenuto definitivo a seguito di mancata impugnazione nei termini prescritti;4. per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso; 5. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro5.800,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consigli
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