CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21430/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Diaz n. 100 presso l o studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di PALERMO n. 799/2021 depositata il 19/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021n. 21430sez. M2 - ud. 14 - 10 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, ha rigettato la sua domanda di usucapione di un terreno sito in Mazara del Vallo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitàdel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1146, 1158 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; omissione di processo ermeneutico, per non essere stato esaminato il fatto decisivo dell’interversione del possesso; omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del possesso vantato dai ricorrenti; omesso esame di prove testimoniali e documentali assunte. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché con esso viene formulata una mescolanza di censure in violazione della regola della chiarezza e della specificità: infatti, “nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, Ric. 2021n. 21430sez. M2 - ud. 14 - 10 - 2022 -3- da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127 –01; Cass, Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013, Rv. 627659 -01). In ogni caso, le censure sono inammissibili anche perché, tramite esse, il ricorrente mira ad una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisto al processo. La Corte territoriale ha in particolare fatto applicazione del principio secondo cui la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente in un preliminare ad effetti anticipati è qualificabile come detenzione (cfr. Cass. SU, n. 7930/2008), e non come possesso utile all’usucapione, essendo a tal fine necessaria la prova dell’interversio possessionis ai sensi dell’art.1141 c.c. Prova che, nella fattispecie, la Corte territoriale non ha ritenuto integrata dalle opere eseguite sul bene dallo Scilla (la realizzazione di una recinzione, del cancello, di una soletta e la coltivazione del fondo), in quanto rientranti tra le attività in via generale consentite dal promittente venditore nel contesto di un preliminare ad effetti anticipati, e dunque di per sé inidonee a concretare un atto di opposizione rivolto specificamente contro il possessore. Interversione che il giudice di seconde cure ha invece ritenuto integrata dal rifiuto dello Scilla di consegnare il bene alla Calcari, quando quest’ultima nel 2010 ebbe a richiedere il rilascio del fondo (interversione avvenuta dunque non in tempo utile per il maturare dell’usucapione). Ric. 2021n. 21430sez. M2 - ud. 14 - 10 - 2022 -4- Il ricorrente, nel sostenere che dagli elementi istruttori in atti il giudice di seconde cure avrebbe dovuto trarre il convincimento circa l’avvenuta interversione del possesso sin da epoca antecedente, non critica la ratio decidendi , ma le contrappone una propria alternativa lettura delle prove, con ciò sollecitando una inammissibile nuova valutazione del fatto. Si intende dare continuità al principio secondo cui “In tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici - l'apprezza mento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda di usucapione della proprietà di un bene ottenuto a seguito di stipulazione di un contratto preliminare, posto che, in assenza di un atto di interversione, la relazione che l'anticipata consegna determina con il bene oggetto di preliminare si configura in termini di mera detenzione)” (cfr. Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017, Rv. 642317 -01). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021n. 21430sez. M2 - ud. 14 - 10 - 2022 -5- La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 4000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q