CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],683 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8248/2021I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],N umero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 10181/2026in persona del suo Presidente e legale rappresentante proData pubblicazione 19/04/2026tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi -controC.A.F.A.R. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo -avverso la sentenza n. 346/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 25/09/2020 R.G.N. 315/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].CAFAR [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 346/2020 della Corte d’appello diBologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale dida parte di INPS di € 512.679,58 ai sensi dell’art. 9 della leggen. 67/1988, interpretato autenticamente dall’art. 32, comma7ter, della legge n. 98/2013, nonché di €30.000,00 riconosciutidallo stesso INPS con nota del 12 maggio 2008.Resiste INPS con controricorso.La medesima sentenza è impugnata da INPS per due motivi, cuiCAFAR resiste con controricorso.CAFAR ha depositato memoria.Numero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 febbraioNu m2e0ro2 d6i r,a ccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso, per violazione e falsaapplicazione degli artt. 138 e 23 Cost. e dell’art. 1341 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.INPS a sua volta censura la sentenza per due motivi.1)Violazione e falsa applicazione dell’art.9, comma 5, dellalegge n.67/1988 così come interpretato autenticamentedall’art.32, comma 7ter, del d.l. n. 69/2013, convertito nellalegge n.98/2013 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.in relazione al fatto che INPS è stato condannato al pagamentodella somma di € 30.000,00 ma la relativa richiesta è stataavanzata per la prima volta in appello, come rilevato nellastessa sentenza.Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro unastessa sentenza comporta che, una volta avvenuta lanotificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbonoessere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso: tuttavia quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primosi converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchèproposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. (Cass. n.28656/2017 ex multis).Numero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026La sentenza ha così motivato.-CAFAR è cooperativa agricola operante in zona di pianura chelavora materie prime conferite da soci che allevano animali inzone montane o svantaggiate. Ha agito in giudizio ritenendo diavere titolo ad ottenere in restituzione i contributi previdenzialiindebitamente versati ad INPS nel periodo 2011/2013 ritenendocostituzionalmente illegittimo l’art. 32, comma 7ter, della leggen. 98/2013 nella parte in cui disponeva che non si dà luogo arestituzione o ripetizione di versamenti contributivi eseguitiantecedentemente all’entrata in vigore della legge.-Il Tribunale ha rigettato il ricorso, CAFAR ha impugnatolamentando l’erroneità della sentenza per aver consideratoirripetibili le somme pagate a seguito di rateazione e per nonaver considerato che solo una parte dei contributi era statarateizzata.-Nelle more del giudizio l’art. 32, comma 7ter, cit. è statodichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.49/2019.-Il primo motivo di appello non può essere accolto: con ledomande di dilazione presentate il 18.6.2012, il 17.12.2012 e il17.9.2013, CAFAR ha espressamente dichiarato di “riconoscerein modo esplicito e incondizionato il debito contributivodenunciato e di rinunciare a tutte le eccezioni che possonoinfluire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell’INPSnonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sedecivile”. Sulla validità ed efficaci di tale rinuncia il Giudie haesaustivamente argomentato richiamando Cass. n. 2062/2014applicabile al caso di specie e condivisa.-Va accolto il secondo motivo, rispetto al quale INPS non hapreso espressamente posizione, essendo stati rateizzati daNumero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026CAFAR solo il IV trimestre del 2011, il II del 2012 e il I dNeulm 2er0o 1di 3ra ccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026(circostanza ammessa dallo stesso INPS). L’INPS non muovealcuna contestazione n relazione alla quantificazione dellesomme pretese dalla società in restituzione, rispetto alle qualideve essere riconosciuto il diritto alla ripetizione.A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32comma 7ter “non vi è dubbio che la società abbia diritto, ai sensidell’art. 9 L. 67/1988 interpretato autenticamente dall’art. 32comma VII ter della L. n. 98/2013 di ottenere la restituzione ditutti i contributi non oggetto di rateizzazione”.-L’appello va accolto, infine, anche per la restituzione di €30.000,0: la debenza di tale somma è stata espressamentericonosciuta dall’ente con nota del 12.5.2008 versata in atti.L’oggetto del contendere è la restituzione di contributi che lacooperativa assume di aver versato indebitamente: Cafarafferma di aver diritto agli sgravi di cui all’art. 9, comma 5, dellalegge n. 67/1988 come interpretato autenticamente dall’art.9ter del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, cheha riconosciuto il pagamento dei contributi in misura ridottaanche a cooperative e consorzi che non operano in zonesvantaggiate o di montagna in misura proporzionale allaquantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zonesvantaggiate o di montagna e successivamente conferito allacooperativa anche per le annualità che non le sono statericonosciute dalla Corte territoriale.INPS, viceversa, sostiene che detti sgravi non competono intoto.Nel ricorso incidentale, infatti, pone in discussione la sussistenzadei presupposti di legge per fruire dei benefici contributivi.Numero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026Analizzando, quindi, in via prioritaria le doglianze dell’INPNSum (ecroh dei r,a ccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026se fondate, sarebbero risolutive), è principio noto, e non indiscussione in questa sede, che onerata della prova di averdiritto agli sgravi è la parte che li invoca.Sul punto, la Corte ha ritenuto che, in ordine ai contributi che lacooperativa assumeva di aver versato in eccesso, in quantosoggetto beneficiario degli sgravi di cui all’art. 9 della legge n.67/1988, sussistesse il diritto alla restituzione limitatamentealle somme che erano state pagate senza far ricorso allarateazione: nel decidere in tal senso, ha affermato che “INPSnon muove alcuna contestazione in relazione allaquantificazione delle somme pretese dalla società appellante inrestituzione”.Nel ricorso incidentale INPS sostiene “che non risulta allegata eprovata la proporzione degli stessi [ossia, degli sgravi] rispettoal prodotto, poi trasformato, apportato dai soci ubicati in zoneagricole o svantaggiate, anche se conferito a questi ultimi daterzi in virtù di contratti associativi” e richiama le parti dellamemoria di primo grado in cui sarebbe stata presente talecontestazione.Peraltro, dall’estratto come riportato in ricorso dettacontestazione non si evince e dalla lettura della memoria, che èallegata, si comprende, viceversa, che INPS aveva aggreditosolo il profilo di diritto concernente la possibilità per lacooperativa di ripetere quanto pagato, previo incidente dicostituzionalità dell’art. 32, comma 7ter, cit.A fronte di una sentenza che afferma testualmente non esservicontestazioni da parte dell’INPS in merito alla “quantificazionedelle somme pretese dalla società appellante in restituzione”, ilprimo motivo di censura di cui al ricorso incidentale dell’INPScosì come strutturato si profila inammissibile.Numero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026Difetta del necessario grado di specificità anche la sNeucmoerno ddi ara ccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026censura dell’Ente previdenziale. INPS si duole che la richiesta direstituzione di €30.000,00 non fosse contenuta nel ricorso diprimo grado e sostiene che era stata avanzata solo in sede digravame: omette, però, di riportare gli atti introduttivi, così nonconsentendo a questa Corte di apprezzare la doglianza.Non ponendosi un problema di mancato assolvimento da partedella cooperativa dell’onere della prova sulla stessa gravante inordine al quantum degli sgravi spettanti (e quindi in ordine alquantum di contributi che ha diritto a vedersi restituire daINPS), nessun rilievo hanno anche le osservazioni mosse daINPS nel controricorso in risposta al ricorso principale di CAFAR.Quanto a quest’ultimo, si osserva.Al di là delle norme indicate in rubrica, la cooperativa lamentache la Corte abbia errato nel considerare che la rinuncia acontestare in fatto e in diritto la pretesa dell’INPS di cuiall’istanza di rateazione potesse ritenersi estesa anche a quellecontestazioni che non erano ipotizzabili al momento dipresentazione della istanza stessa perché conseguenti alladeclaratoria di incostituzionalità della norma sulla cui base laparte si era determinata ad effettuare il pagamento.La doglianza si esprime nei seguenti termini: “è chiaro che ilcontraente che decida di avvalersi della possibilità di rateizzareil debito accettando, suo malgrado, di non opporre alcunaeccezione, lo fa poiché tale operazione si inserisce in undeterminato contesto fattuale/normativo che evidenzial’astratto obbligo del pagamento della prestazione contributiva,che trova la sua fonte e derivazione nella legge. Il privato,riconoscimento in capo a un ente pubblico di un diritto dipagamento di un credito previdenziale laddove esso sia statoNumero registro generale 8248/2021escluso da una decisione della Corte costituzionale che ne haN umero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 10181/2026negato la fondatezza legale e l’esistenza. L’atto di rinuncia siData pubblicazione 19/04/2026fonda su un quadro normativo che è stato censurato sul pianocostituzionale”.Il motivo, per come strutturato, è inammissibile, poiché si limitaad affermare, in astratto ed in via generale, che le pronunce diincostituzionalità incidono, sempre e comunque, sugli accordistipulati tra privati ma non contestualizza la censura rispettoagli specifici accordi di cui trattasi, che costituiscono la fontedell’obbligo del datore di lavoro di versamento dei contributi.Le istanze di rateazione non sono state riprodotte, di tal chè nonè dato comprendere a quali contributi si riferiscano - se, adesempio, abbiano ad oggetto contributi non compresinell’ambito di applicazione della norma che viene invocata.Gli accordi, poi, non sono stati adeguatamente “aggrediti”: nonsi dice, infatti, in primis, se (o che) il rapporto negoziale fosseancora in corso (e non fosse, invece, già esaurito) né si denunciaalcun profilo di nullità per vizio della volontà, che neppure èallegato essere stato contestato in sede di gravame.Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, sono dadichiararsi inammissibili sia il ricorso principale che quelloincidentale; la soccombenza reciproca giustifica lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale e del ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 8248/2021Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 10181/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorsoincidentale.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito