Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 48/1966
ECLI:IT:COST:1966:48
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] di Palmi, con decreto 31 marzo 1964, condannava [OSCURATO:PERSONA] ad una ammenda, per avere omesso di versare alla Cassa edile
di [OSCURATO:PERSONA] le percentuali di legge per i lavoratori da lui
dipendenti, ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14
luglio 1960, n. 1032.
In seguito ad opposizione, lo stesso Pretore, con sentenza 9 giugno
1964, considerato che l'articolo unico del detto decreto presidenziale
era stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 129 del 1963, e che il Putignano non aveva accettato né
aderito al contratto collettivo 24 luglio 1959, assolveva il Putignano,
ritenendo che il fatto addebitatogli non costituisse reato.
Contro tale sentenza ricorreva in Cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, deducendo che la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittima solo l'obbligatorietà erga
omnes del versamento delle percentuali, relative al trattamento per
ferie, gratifiche e festività, a un ente espressamente istituito a
tale scopo, mentre rimane l'obbligo dell'accantonamento, con libertà
di scelta dell'istituto che dovrà raccogliere e conservare quei fondi,
e conseguentemente permangono, nella specie, gli estremi dell'illecito
penale nel comportamento del Putignano.
La Corte di cassazione, con ordinanza 26 febbraio 1965, ritenuto
che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo unico del citato decreto presidenziale per
la parte concernente l'obbligatorietà erga omnes dell'art. 34 (pel
riferimento alla Cassa edile di cui alla fine del terzo ed ultimo
comma) e dell'art. 62 del contratto collettivo che disciplina
l'istituzione di dette Casse; che tuttavia non risulta essersi la Corte
costituzionale ancora espressamente pronunciata sulla costituzionalità
della norma in parola con specifico riferimento all'accordo integrativo
per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], applicabile nella specie, ha
dichiarato non manifestamente infondata la questione della legittimità
costituzionale della norma di cui al D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per
la parte che rende obbligatorie erga omnes le clausole concernenti la
Cassa edile di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo 1 luglio 1959,
per gli operai edili della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nessuna delle parti si è costituita davanti alla Corte e pertanto
il giudizio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle Norme integrative 16
marzo 1956, si è svolto in camera di consiglio.
:
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza 26 febbraio 1965 ha per oggetto la norma del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, per la parte che rende obbligatorie erga
omnes le clausole concernenti la Cassa edile di cui all'art. 11
dell'accordo collettivo integrativo 1 luglio 1959, per gli operai edili
della provincia di [OSCURATO:PERSONA].
Questa Corte, nella sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ricordata
dall'ordinanza, ha ritenuto che le clausole dei contratti collettivi
che prevedono l'istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il
versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie,
gratifica natalizia e festività, non rientrano fra quelle a cui il
Governo deve uniformarsi, nell'esercizio del potere ad esso delegato
dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741. L'istituzione e il
funzionamento di tali Casse, infatti, attengono a materia estranea alla
diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui solamente ha riguardo
l'art. 1 della detta legge. Pertanto, con la detta sentenza, è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rendeva obbligatori
erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,
per il riferimento alle casse edili in esso contenuto, e l'art. 62, che
disciplinava l'istituzione di esse.
Sulla base delle stesse considerazioni e negli stessi limiti sono
stati inoltre, in successive sentenze, dichiarati costituzionalmente
illegittimi i decreti del Presidente della Repubblica riguardanti
contratti collettivi provinciali integrativi del predetto contratto
nazionale, sempre per la parte in cui rendevano obbligatorie erga omnes
le clausole relative all'istituzione delle Casse edili e ai versamenti
ad esse delle percentuali dovute per ferie, gratifiche natalizie e
festività (sentenze un. 31, 59, 78, 79 del 1964; n. 100 del 1965).
Il caso presente è sostanzialmente identico a quelli decisi con le
sentenze ora ricordate e pertanto, alla stregua delle considerazioni
innanzi richiamate, va dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'impugnato decreto, limitatamente alla parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'accantonamento delle percentuali presso la
Cassa edile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento
economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed
affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e [OSCURATO:PERSONA], per la
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la
Cassa edile di [OSCURATO:PERSONA] delle percentuali dovute per ferie,
gratifica natalizia e festività, previsto dall'art. 11, ultima parte,
del contratto collettivo per la provincia di [OSCURATO:PERSONA] 1 ottobre
1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
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