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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 16572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uciito-il_ctif_ensur.e cit [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 12 luglio 2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Como del 26 giugno 2021, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Dall'esame degli atti del procedimento emerge che il Wuttke è stato scarcerato contestualmente alla data di celebrazione del procedimento a suo carico definito con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen..

Il ricorso, pertanto, è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di inte- resse.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hannd stabilito che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'inte- resse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento ad una futura utilizza- zione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deri- verebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'in- teressato (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002).

Poiché, nella fattispecie, il Wuttke, rimesso in libertà in relazione al titolo qui im- pugnato, non ha personalmente dedotto il suo interesse a coltivare l'impugnazione davanti a questa Corte ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta deten- zione, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta ca- renza di interesse, senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla co- stante giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla di- chiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 234859; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Al d ogtoit s Ema DEPOMATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uciito-il_ctif_ensur.e cit [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 12 luglio 2021, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Como del 26 giugno 2021, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Dall'esame degli atti del procedimento emerge che il Wuttke è stato scarcerato contestualmente alla data di celebrazione del procedimento a suo carico definito con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.. Il ricorso, pertanto, è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di inte- resse. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hannd stabilito che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'inte- resse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento ad una futura utilizza- zione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deri- verebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'in- teressato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Poiché, nella fattispecie, il Wuttke, rimesso in libertà in relazione al titolo qui im- pugnato, non ha personalmente dedotto il suo interesse a coltivare l'impugnazione davanti a questa Corte ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta deten- zione, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta ca- renza di interesse, senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla co- stante giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla di- chiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 234859; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Al d ogtoit s Ema DEPOMATO
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