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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15660/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: PADOVANI Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; CATALANO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Padovani e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Catalano, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, qualificava il delitto di riciclaggio, contestato in concorso al capo A, in termini di ricettazione (con la recidiva qualificata per entrambi) e, calcolata la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche, rideterminava in melius la pena irrogata in primo grado.

Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati:

1. [OSCURATO:PERSONA],

1.1. con il primo motivo la difesa lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt.99, 157, 648 cod. pen.), non avendo la Corte di merito rilevato la prescrizione del reato di ricettazione in concorso (così qualificato il fatto originariamente contestato come concorso in riciclaggio) intervenuta ben prima (21/1/2021) della data della decisione (30/11/2021), pur tenendo conto delle sospensioni occorse in primo grado per complessivi 11 mesi circa, non potendo tenersi conto della recidiva (giuridicamente inesistente e comunque disapplicata sin dal primo grado);

1.2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) non avendo la Corte di merito rilevato l'assenza del dolo di ricettazione, non essendo stata dimostrata la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza da delitto del veicolo in suo possesso;

2. [OSCURATO:PERSONA],

2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen.), avendo il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio e condannato in primo grado per rispondere del delitto di riciclaggio in concorso, mentre la Corte di appello, del tutto inopinatamente, qualificava il fatto contestato come concorso in riciclaggio, impedendo all'appellante di interloquire sulla qualificazione giuridica, così realizzando la violazione, sanzionata con la nullità della sentenza, del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti sono inammissibili.

1. Motivi dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha esplicitamente (ancorché erroneamente) ritenuto sussistente la contestata recidiva qualificata e ne ha tenuto conto ai fini della modulazione circostanziale (Sez.

U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319).

Il punto della decisione non ha formato oggetto di motivo di appello nell'atto di impugnazione proposto alla Corte di merito; la deduzione dell'errore in diritto solo con i motivi di ricorso si pone pertanto in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 27869 del 8/4/2022, Rv. 283630; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello), non avendo il ricorrente assicurato continuità alla catena devolutiva prevista dal legislatore.

Non trattandosi della applicazione di una pena illegale, neppure si può attingere ai poteri officiosi previsti dal comma 2 dell'art. 609 cod. proc. pen..

In presenza della recidiva qualificata, riconosciuta ed applicata in primo grado, al tempo della decisione di secondo grado (30 novembre 2021) non erano pertanto ancora decorsi i termini di prescrizione relativi al reato (art. 648 cod. pen.) ritenuto in sentenza.

Il fatto-reato istantaneo di ricettazione per cui è sentenza, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, risulta infatti contestato come commesso il 20 febbraio 2010; con la sentenza di primo grado è stata riconosciuta la contestata recidiva.

Il termine di prescrizione (anni 8, in ragione del limite edittale del titolo di reato, aumentato della metà ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., anni 12, va aumentato ulteriormente della metà, anni 6, per effetto degli atti interruttivi occorsi, ai sensi dell'art. 161 comma secondo, cod. pen.) maturerebbe pertanto il 20 febbraio 2028, cui vanno aggiunti complessivi mesi 11 (gennaio 2029) per le sospensioni del detto termine intervenute nel corso del giudizio.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione del motivo di gravame speso nel merito, che la Corte ha correttamente respinto, specificamente argomentando in ordine alla sussistenza di elementi fattuali idonei ritenere dimostrato il dolo di ricettazione, in ragione delle modalità della custodia e trasporto del veicolo e del tentativo di alienazione clandestina concordato con il correo, tutte condotte queste incompatibili con un acquisto di buona fede, consumato nella convinzione della lecita provenienza del bene acquistato.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è pure inammissibile, per la manifesta infondatezza dell'unico motivo processuale dedotto.

2.1. la Corte territoriale, ritenuto che non vi fosse prova di responsabilità della attività dissimulatoria in capo agli appellanti, ha condannato gli stessi per il reato di ricettazione, così diversamente qualificando il concorso in riciclaggio contestato con l'atto di esercizio dell'azione penale.

La difesa ritiene che tale attività ricada nel paradigma del comma 2 dell'art. 521 (sanzionato da nullità assoluta, secondo quanto prevede l'art. 522 cod. proc. pen.), dovendosi escludere che, nella fattispecie, il giudice abbia, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 521, semplicemente riqualificato il medesimo fatto contestato.

La mera ricezione del veicolo di illecita provenienza sarebbe, ad avviso della difesa, un fatto nuovo e diverso rispetto a quello di riciclaggio dello stesso veicolo già contestato.Si tratta, viceversa, ad avviso del Collegio, della qualificazione (attività propria della giurisdizione: narra mihi factum dabo tibi ius) di una condotta certamente già conosciuta dall'imputato nei suoi tratti identificativi, in quanto immanente in imputazione sin dall'atto di esercizio dell'azione penale (i due imputati avevano infatti acquistato il veicolo di illecita provenienza, nella consapevolezza di tale traccia illecita, provvedendo poi a cancellarne ed alterarne i tratti identificativi).

Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen..

Alcuna violazione della legge processuale infirma la sentenza impugnata.

Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez.

U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez.

U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez.

U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938).

Attesa la medesimezza o, se si preferisce, la continenza del fatto (ricezione della res illecita) ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato (ricezione ed alterazione dei tratti identitari), consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di responsabilità (per un delitto peraltro meno gravemente sanzionato) abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale.

L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per il meno grave delitto di ricettazione (Sez.

6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204).

Il reato, così come qualificato dalla Corte territoriale, neppure è estinto, giacché anche nei confronti del Catalano è stata già riconosciuta la recidiva qualificata, con le ricadute previste dalla legge (art. 157, comma secondo e 161, comma secondo, cod. pen.) sulla decorrenza dei termini di prescrizione, il punto della decisione non è comunque oggetto di ricorso.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il pagamento a titolo di sanzione, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma che si ritiene di poter quantificare in euro 3000,00 di ammenda ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: PADOVANI Marcello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; CATALANO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; la inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dai difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Padovani e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Catalano, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, qualificava il delitto di riciclaggio, contestato in concorso al capo A, in termini di ricettazione (con la recidiva qualificata per entrambi) e, calcolata la diminuzione per le già riconosciute attenuanti generiche, rideterminava in melius la pena irrogata in primo grado. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati: 1. [OSCURATO:PERSONA], 1.1. con il primo motivo la difesa lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (artt. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli artt.99, 157, 648 cod. pen.), non avendo la Corte di merito rilevato la prescrizione del reato di ricettazione in concorso (così qualificato il fatto originariamente contestato come concorso in riciclaggio) intervenuta ben prima (21/1/2021) della data della decisione (30/11/2021), pur tenendo conto delle sospensioni occorse in primo grado per complessivi 11 mesi circa, non potendo tenersi conto della recidiva (giuridicamente inesistente e comunque disapplicata sin dal primo grado); 1.2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen.) non avendo la Corte di merito rilevato l'assenza del dolo di ricettazione, non essendo stata dimostrata la consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza da delitto del veicolo in suo possesso; 2. [OSCURATO:PERSONA], 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen.), avendo il giudice di appello violato il principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza; l'imputato era stato infatti tratto a giudizio e condannato in primo grado per rispondere del delitto di riciclaggio in concorso, mentre la Corte di appello, del tutto inopinatamente, qualificava il fatto contestato come concorso in riciclaggio, impedendo all'appellante di interloquire sulla qualificazione giuridica, così realizzando la violazione, sanzionata con la nullità della sentenza, del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti sono inammissibili. 1. Motivi dedotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha esplicitamente (ancorché erroneamente) ritenuto sussistente la contestata recidiva qualificata e ne ha tenuto conto ai fini della modulazione circostanziale (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319). Il punto della decisione non ha formato oggetto di motivo di appello nell'atto di impugnazione proposto alla Corte di merito; la deduzione dell'errore in diritto solo con i motivi di ricorso si pone pertanto in violazione di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 27869 del 8/4/2022, Rv. 283630; Sez. 2, n. 17693, del 17/1/2018, Rv. 278221; Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 16610, del 24/1/2017, Rv. 269632; Sez. 3, n. 21920, del 16/5/2012, Rv. 252773, che ritiene il vizio non sanabile neppure ex post per effetto della motivazione comunque spesa sul punto, in assenza di gravame, dalla Corte di appello), non avendo il ricorrente assicurato continuità alla catena devolutiva prevista dal legislatore. Non trattandosi della applicazione di una pena illegale, neppure si può attingere ai poteri officiosi previsti dal comma 2 dell'art. 609 cod. proc. pen.. In presenza della recidiva qualificata, riconosciuta ed applicata in primo grado, al tempo della decisione di secondo grado (30 novembre 2021) non erano pertanto ancora decorsi i termini di prescrizione relativi al reato (art. 648 cod. pen.) ritenuto in sentenza. Il fatto-reato istantaneo di ricettazione per cui è sentenza, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, risulta infatti contestato come commesso il 20 febbraio 2010; con la sentenza di primo grado è stata riconosciuta la contestata recidiva. Il termine di prescrizione (anni 8, in ragione del limite edittale del titolo di reato, aumentato della metà ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., anni 12, va aumentato ulteriormente della metà, anni 6, per effetto degli atti interruttivi occorsi, ai sensi dell'art. 161 comma secondo, cod. pen.) maturerebbe pertanto il 20 febbraio 2028, cui vanno aggiunti complessivi mesi 11 (gennaio 2029) per le sospensioni del detto termine intervenute nel corso del giudizio. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e costituisce mera reiterazione del motivo di gravame speso nel merito, che la Corte ha correttamente respinto, specificamente argomentando in ordine alla sussistenza di elementi fattuali idonei ritenere dimostrato il dolo di ricettazione, in ragione delle modalità della custodia e trasporto del veicolo e del tentativo di alienazione clandestina concordato con il correo, tutte condotte queste incompatibili con un acquisto di buona fede, consumato nella convinzione della lecita provenienza del bene acquistato. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è pure inammissibile, per la manifesta infondatezza dell'unico motivo processuale dedotto. 2.1. la Corte territoriale, ritenuto che non vi fosse prova di responsabilità della attività dissimulatoria in capo agli appellanti, ha condannato gli stessi per il reato di ricettazione, così diversamente qualificando il concorso in riciclaggio contestato con l'atto di esercizio dell'azione penale. La difesa ritiene che tale attività ricada nel paradigma del comma 2 dell'art. 521 (sanzionato da nullità assoluta, secondo quanto prevede l'art. 522 cod. proc. pen.), dovendosi escludere che, nella fattispecie, il giudice abbia, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 521, semplicemente riqualificato il medesimo fatto contestato. La mera ricezione del veicolo di illecita provenienza sarebbe, ad avviso della difesa, un fatto nuovo e diverso rispetto a quello di riciclaggio dello stesso veicolo già contestato.Si tratta, viceversa, ad avviso del Collegio, della qualificazione (attività propria della giurisdizione: narra mihi factum dabo tibi ius) di una condotta certamente già conosciuta dall'imputato nei suoi tratti identificativi, in quanto immanente in imputazione sin dall'atto di esercizio dell'azione penale (i due imputati avevano infatti acquistato il veicolo di illecita provenienza, nella consapevolezza di tale traccia illecita, provvedendo poi a cancellarne ed alterarne i tratti identificativi). Il paradigma normativo di riferimento è pertanto quello indicato al comma 1 dell'art. 521 cod. proc. pen.. Alcuna violazione della legge processuale infirma la sentenza impugnata. Sul punto si deve dar seguito al condivisibile orientamento storicizzato di questa Corte, che ha escluso in simili fattispecie concrete la violazione del principio di correlazione, di cui all'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., (Sez. U., n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Sez. U. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso riter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione; in senso conforme Sez. U., n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; conf. anche Sez. 3, n. 8965, del 16/1/2019, Rv. 275928; Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, Rv. 280938). Attesa la medesimezza o, se si preferisce, la continenza del fatto (ricezione della res illecita) ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato (ricezione ed alterazione dei tratti identitari), consegue che non è neppure immaginabile un vulnus difensivo, essendo da escludere che l'affermazione di responsabilità (per un delitto peraltro meno gravemente sanzionato) abbia trovato fondamento nell'accertamento di condotte illecite incompatibili, o anche solo eterogenee od eccentriche con quel che la difesa poteva ragionevolmente attendersi dal materiale processuale. L'imputato ha del resto potuto sul punto muovere le sue osservazioni critiche con il proposto ricorso, così escludendosi la sorpresa nella condanna intervenuta in grado di appello per il meno grave delitto di ricettazione (Sez. 6. n. 422, del 19/11/2019, Rv. 278093; Sez. 5, n. 19380, del 12/2/2018, Rv. 273204). Il reato, così come qualificato dalla Corte territoriale, neppure è estinto, giacché anche nei confronti del Catalano è stata già riconosciuta la recidiva qualificata, con le ricadute previste dalla legge (art. 157, comma secondo e 161, comma secondo, cod. pen.) sulla decorrenza dei termini di prescrizione, il punto della decisione non è comunque oggetto di ricorso. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il pagamento a titolo di sanzione, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma che si ritiene di poter quantificare in euro 3000,00 di ammenda ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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