CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 35493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti,•/n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, alla pena di dieci mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen., ritenuti avvinti dalla continuazione. Rilevato, tuttavia, che l'atto d'impugnazione è stato sottoscritto personalmente dall'imputato e che la sottoscrizione personale costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017. Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere s e ore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] olo -