CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37698/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1570/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la somma richiesta a [OSCURATO:PERSONA] dall'Istituto, a titolo di contributi della [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2010, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; in estrema sintesi, la Corte territoriale, pur ritenendo astrattamente configurabile l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] del professionista che versa alla Cassa di appartenenza solo il contributo integrativo, ha ritenuto, in concreto, insussistente il credito dell'INPS in ragione del fatto che la professionista aveva percepito un reddito, nell'anno 2010, inferiore ad Euro 5.000,00 e l'INPS, gravato dell'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, non aveva allegato lo svolgimento abituale dell'attività professionale nell'arco temporale di riferimento; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la professionista in epigrafe; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ; entrambe le parti hanno depositato memoria; Ric. 2020 n. 19651 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est: Euro 5.000,00); l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); Ric. 2020 n. 19651 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; a tali principi si è conformata la decisione impugnata che è dunque immune dai mossi rilievi; diversamente da quanto denunciato dall'INPS, la Corte di appello, infatti, non è pervenuta alla decisione sulla base di un ragionamento di tipo automatico, desumendo cioè l'insussistenza del debito contributivo, in via diretta, dall'entità del reddito prodotto dalla professionista nell'anno di riferimento; i giudici hanno piuttosto affermato che, in presenza di un reddito, per l'anno 2010, inferiore ad Euro 5.000,00 (nello specifico, Euro 3.972,00 e non Euro 6.775,00 come indicato dall'Istituto) era necessaria la prova dello svolgimento abituale dell'attività professionale e tale prova non era stata raggiunta in quanto l'INPS, su cui grava l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, non aveva dedotto, per l'anno in oggetto, le necessarie circostanze; le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. nr. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM Ric. 2020 n. 19651 sez. ML - ud. 16-09-2021 -4- La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge, con distrazione agli avv.ti Bluso e [OSCURATO:PERSONA] per dichiarato anticipo; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 settembre 20