CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1436-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenz a n. 1661 /20 19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositat a il 23/5/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 / 6 /20 25 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale del la Puglia , con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta va l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) av verso la pronuncia n. 781/2015 della Commissione t ributaria p rovinciale di Brindisi , con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuentepropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ed illustratoda memoria. Agenzia delle entrate riscossione resiste concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. P reliminarmente va dato atto che, nelle more del giudizio di merito, è stata emanata una disposizione (art. 4 d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 -posti in riscossione nel periodo 2000/2010. 1.2. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (..)». 1.3. La fattispecie in esame, come confermato dall’Agente della riscossione (cfr. pag. 5 ss. controricorso), rientra parzialmente in detta previsione dato che il debito del contribuente relativo a parte delle cartelle impugnate, oggetto di ricorso in cassazione(e precisamente quelle con i 024/2006/0000109915/000, limitatamente allepartite 05004A007138000, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, di competenza erariale, sottese all’intimazione di pagamento impugnata) è inferiore ad Euro 1.000,00 ed è relativo ad annualità comprese tra l’anno 2000 e l’anno 2010. 1.4. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta relativa alle suddette cartelle ed all’iscrizione ipotecaria e della conseguente parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2.1. Relativamente alle rimanenti cartelle, con unico motivo il ricorrentedenuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'art. 2953 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente applicatoalle cartell e di pagamento impugnate il termine ordinario di prescrizionedecennale. 2.2. La doglianza è fondatanei limiti di seguito indicati. 2.3.Con la sentenza n. 23397 del 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sancendo che la mancata o tardiva impugnazione di una cartella esattoriale non determina da sola l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello lungo decennale, in quanto tale conversione opera solo in presenza di un titolo derivante da sentenza passata in giudicato. 2.4. In altri termini, è stato ribadito come l'effetto della c.d. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. trova applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo. 2.5. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. in tal senso anche Cass. n. 11800/2018). 2.6. Va, tuttavia, posto in rilievo che, secondo un’altrettanta consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. 2.7. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati. 2.8. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. n. 10547/2019), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass. n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale. 2.9. La sentenza impugnata, dopo aver correttamente evidenziato il mancato decorso del termine decennale del termine di prescrizione relativamente alla cartella n. 02420030027301247, avente ad oggetto crediti erariali, ha invece omesso di esaminare le singole date di notifica delle rimanenti cartelle esattoriali, procedendo a rilevare il decorso per ciascuna del rispettivo termine di prescrizione prima della notifica dell’atto impugnato, verificando il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo, e si è limita ta a respingere l’appello del contribuente genericamente applicando il termine di prescrizione decennale. 3.Sulla scorta di quanto sin qui affermato va di chiara ta cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 024/2006/0000109915/000, limitatamente alle partit e 05004A007138000, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, ed alla relativa iscrizione ipotecaria e va accolto il ricorso, relativamente alle rimanenti cartelle,nei limiti dianzi indicati, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali nr. 024/2006/0000109915/000, limitatamente allepartite 05004A007138000, 024/2006/0013537592/000, 024/2003/0027301247/000, 024/2004/0014110186/000, ed alla relativa iscrizione ipotecaria; accoglie nei limiti indicati in motivazioneil ricorso inerente le rimanenti cartelle e la relativa iscrizione ipotecaria; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giud