CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19042/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l a sentenza n. 2378 /202 3 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 20 luglio2023; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 368/2013 del 6 settembre 2013, il Tribunale di Voghera, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ed ancora in appresso [OSCURATO:SOCIETA].), condannò - tra l’altro - [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento (rectius, all’abbattimento ed alla riedificazione in altra posizione) di un muroposto su un fondo in Comune di Casteggio. In forza di tale pronuncia, passata in cosa giudicata, la [OSCURATO:SOCIETA]. promosse innanzi il Tribunale di Pavia procedura esecutiva (iscritta al R.G.Es. n. 839/2014 di detto Ufficio) per la determinazione delle modalità dell’obbligo di fare ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ., procedura nella quale dispiegò intervento la [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente dell’immobile ove le opere dovevano essere compiute. 2. Avverso la sentenza azionata in executivis [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione di terzo ordinaria exart. 404, primo comma, cod. proc. civ., deducendo la sua qualità di litisconsorte pretermesso nel giudizio concluso con la pronuncia impugnata. L’opposizione -disattesa in prime cure con sentenza del Tribunale di Pavia n. 1379/2019 del 5 settembre 2019 -venne accolta, a seguito di appello dell’originario attore, dalla Corte di appello di Milano la quale, con la sentenza n. 2979/2020 del 18 novembre 2020, dichiarò la nullità della sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera poiché resa in pretermissione di litisconsorte necessario e rimise le parti innanzi il Tribunale di Pavia per il merito del giudizio. 3. A seguito di ciò, [OSCURATO:PERSONA] formulò innanzi al giudice del procedimento exart. 612 cod. proc. civ. opposizione all’esecuzione, contestando il diritto dei creditori (procedente ed intervenuto) a dare r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ulteriore corso alla forzata attuazione per sopravvenuta caducazione del provvedimento giudiziale costituente titolo esecutivo. 4. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza dei creditori opposti e celebrato secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, il Tribunale di Pavia dichiarò la cessazione della materia del contendere e compensò le spese di lite. 5. La decisione in epigrafe indicata ha confermato la pronuncia, respingendo i contrapposti appelli spiegati (in via principale) da [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché (in via incidentale) da [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese del grado. Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte milanese, disattendendo le argomentazioni degli appellanti principali, ha ritenuto irrilevante il fatto che la sentenza di accoglimento dell’opposizione exart. 404 cod. proc. civ. non fossepassata in giudicato, sul rilievo che detta sentenza, in forza dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., risolvendo «una questione di rito (e non di merito) in ordine alla pretermissione di un litisconsorte necessario […] è idonea a sostituirsi con effetto immediato alla sentenza del Tribunale che tale pretermissione aveva escluso». 6. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. La causa è statadiscussa alla pubblica udienza in epigrafe, in vista della quale il P.G. ha depositato conclusioni scrittenel senso del rigetto delricorso e le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di non integrità del contraddittorio sollevatada parte controricorrente, sul presupposto del mancato conferimento di procura alle liti per il giudizio di cassazione r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e della mancata regolare evocazione di quest’ultima in sede di legittimità. 1.1. Al riguardo, basti rilevare, in contrario, come in grado di appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita «in proprio e in qualità di mandataria di UBI leasing S.p.A.»: la procura speciale per ricorrere in cassazione avverso la sentenza conclusiva di tale grado conferita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. deve quindi intendersi riferita alla duplice veste da questa società assunta nel giudizio, non occorrendo ulteriore specificazione (anche) della qualità di mandataria. Pertanto, l’impugnazione di legittimità deve considera rsi proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. e non sussiste alcuna pretermissione di litisconsorte necessario. 2. Ancora in via preliminare, parte controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare. Più specificamente, assume l’esistenza di (altra e diversa rispetto a quella dichiarata nella sentenza gravata) causa di cessazione della materia del contendere, costituita dal fatto che l’obbligo di fare portato dal titolo giudiziale azionato è stato, nelle more della presente opposizione, «integralmente e coattivamente» eseguito con chiusura della procedura esecutiva promossa exart. 612 cod. proc. civ., sicché quest’ultima, pur in ipotesi di cassazione della pronuncia gravata, non potrebbe mai riprendere. 2.1. Il rilievo non merita adesione. Non occorre, ai fini dello scrutinio dello stesso, indagare sulla concreta realizzazione dell’obbligo di fare consacrato nel titolo né sugli effetti della (eventuale) attuazione coattiva di tale obbligo sull ’esito della incidentale opposizione all’esecuzione in discorso. È invece dirimente osservare come la qui gravata sentenza abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla controversia oppositiva quale corollario della caducazione del titolo esecutivo fatto valere ed escluso, pertanto, il diritto dei creditori (in varia posizione) r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agenti a promuovere l’esecuzione coattiva proprio (e soltanto) in ragione della caducazione così ritenuta. Risulta allora certamente ravvisabile un interesse (di diritto, non di mero fatto) dei creditori ad un accertamento in senso contrario (domandato appunto quale esito della auspicata cassazione), cioè ad un accertamento della legittimità dell’azione esecutiva esperitae della insussistenza della dichiarata caducazione: non già ai fini di una ripresa della procedura esecutiva, bensì ai fini della attribuzione del carico delle spese della procedura stessa (cioè a dire della ripetibilità d i esborsi e compensi da parte del procedente) e del regolamento delle spese della controversia di opposizione esecutiva. 3. L’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,denuncia «violazione o erronea applicazione di norme di diritto in materia processuale -violazione degli artt. 282, 336, 359 e 404 e ss. di cui al capo V del titolo III cod. proc. civ. con riferimento alla ritenuta provvisoria esecutività della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2979/2020 (emessa nell’ambito dell’azione ex art. 404 cod. proc. civ.) e dell’intervenuto effetto sostitutivo ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. e del conseguente effetto di caducazione o comunque nullità e/o annullamento del titolo esecutivo (sentenza n. 368/2013 del Tribunale di Voghera) azionato nella procedura esecutiva per obbligo di fare RG. 839/2014 pendente avanti il Tribunale di Pavia, contenuto nella sentenza oggetto di impugnazione nell’ambito del giudizio di merito in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. nonché violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. in ordine agli effetti del giudicato formale». Ad avviso di parte ricorrente, in sintesi, la sentenza n. 2979/2020 della Corte di appello di Milano, siccome non passata in giudicato (dacché impugnata con ricorso per cassazione ancora pendente), non provoca la caducazione della sentenza -titolo esecutivo. r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] particolare, si assume l’inoperatività de l disposto dell’art. 336 cod. proc. civ.: sia in ordine all’effetto espansivo interno (correlato unicamente alla sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, ovvero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva rigettato l’opposizione ex art. 404 cod. proc. civ.) , sia in ordine all’effetto espansivo esterno (non trovando la sentenza del Tribunale di Voghera azionata in via esecutiva presupposto logico giuridico nella sentenza del Tribunale di Pavia riformata dalla Corte di appello). Si evidenzia, infine, che la sentenza resa sull’opposizione di terzo exart. 404 cod. proc. civ. ha natura di accertamento dichiarativo, come tale priva, in virtù del principio generale sancito dall’art. 282 cod. proc. civ., di efficacia esecutiva sino al suo passaggio in giudicato. 4. La doglianza non merita accoglimento. 4.1. Allo specifico esame di essa è opportuno far precedere brevi considerazioni di tenore generale sull’istituto regolato dall’art. 404, primo comma, del codice di rito. L’opposizione di terzo c.d. ordinaria è un mezzo di impugnazione straordinario accordato ad un soggetto che non abbia partecipato al giudizio contro un provvedimento, anche già passato in giudicato, che pregiudica i suoi diritti. L’esperimento con esito vittorioso del rimedio si concreta in una pronuncia avente un duplice contenuto: di annullamento della sentenza gravata (fase definita rescindente) e, per conseguenza, di sostituzione di quest’ultima con una nuova decisione sul merito della controversia (fase definita rescissoria). Tipica ipotesi di opposizione exart. 404, primo comma, cod. proc. civ. è quella proposta dal terzo litisconsorte pretermesso, connotata da una duplice peculiarità. In primo luogo, essa, qualora accolta, determina il venir meno della efficacia della sentenza opposta anche tra coloro che erano state parti nel relativo processo: in questo caso, infatti, il pregiudizio patito dal r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] terzo è costituito dalla violazione dell’integrità del contraddittorio (cioè dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi in sua assenza), sicché è il giudizio stesso (e, per propagazione, la sentenza che lo conclude) ad essere viziato da nullità insanabile (da ultimo Cass. 23/07/2025, n. 20880; conf. Cass. 18/01/2022, n. 1441; Cass. 29/02/2016, n. 3925). Ricaduta della gravità del vizio che abilita all’opposizione è poi il possibile singolare andamento del relativo giudizio. Come più volte chiarito da questa Corte, in caso di opposizione del terzo litisconsorte necessario pretermesso contro una sentenza di primo grado,le due fasi - rescindente e rescissoria - si svolgono innanzi allo stesso giudice, il quale può, con un ’ unica decisione, annullare la sentenza opposta ed emettere la pronuncia sostitutiva (oppure pronunciare una prima sentenza di annullamento e quindi, all’esito dell’espletamento dei mezzi di prova ritenuti necessari, pronunciare sul merito); nell’ipotesi di opposizione contro una sentenza di secondo grado, invece, il giudice dell’appello è tenuto a dichiarare la nullità della sentenza opposta e poirimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli art. 406 e 354 cod. proc. civ. (oltre alle pronunce citate sopra, v. anche Cass. Cass. 22/02/2021, n. 4665; Cass. 12/06/2020, n. 11289; Cass. 16/07/1983, n. 4896). In altri termini, la fase rescissoria è istituzionalmente devoluta ad altro giudice quando è, in esito alla fase rescindente, accolta l’opposizione avverso una sentenza resa in secondo grado. 4.2. Nel caso de quo, l’opposizione, dispiegata da terzo litisconsorte necessario pretermesso, è stata (dopo reiezione in prime cure) accolta soltanto in grado di appello, con una sentenza, non definitiva, di declaratoria di nullità della sentenza opposta (la n. 368/2013 del Tribunale di Voghera, posta a base della procedura esecutiva) e rimessione al giudice di primo grado per il merito della controversia. r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nell a breve illustrazione del motivo, parte ricorrente sostiene che la sentenza di accoglimento della opposizione di terzo, avente natura di accertamento dichiarativo, in quanto non passata in cosa giudicata, non abbia cagionatola caducazione della sentenza fatta valere come titolo nella procedura esecutiva. Ritiene la Corte che la prospettiva ora sintetizzata - su cui riposa l’intera argomentazione dell’impugnante e nella quale si è invero mossa anche la pronuncia impugnata -sia non corretta, anzi fuorviante. Più specificamente, ai fini della soluzione della lite appare superfluo e non pertinente domandarsi se la pronuncia di nullità resa da Corte di appello di Milano n. 2979/2020 abbia, per l’operare dell’effetto sostitutivo o di quello espansivo, caducato, rimosso dal mondo giuridico la sentenza del Tribunale di Voghera, privandola della sua valenza di accertamento della situazione sostanziale oggetto di decisione. 4.3. Nel caso in scrutinio, la questione dirimente è diversa: essa consiste nello stabilire se, per effetto della pronuncia rescindente non ancora passata in giudicato, la sentenza del Tribunale di Voghera, dichiarata nulla, conservi o meno l’idoneità in executivisdi cui essa era originariamente munita, ovvero la qualità di titolo esecutivo, l’attitudine a fondare la pretesa di conformare coattivamente la realtà materiale alla statuizione in diritto resa. La risposta all’interrogativo è, ad avviso della Corte, negativa. Decisiva, al riguardo, è la previsione, nella struttura del giudizio di opposizione di terzo exart. 404 cod. proc. civ., del potere del giudice di sospendere l’esecuzione della sentenza opposta: si tratta di una misura, contemplata dall’art. 407 cod. proc. civ., avente funzione e contenuto tipicamente cautelare, da adottare con provvedimento in forma di ordinanza sulla base di un apprezzamento di mera verosimiglianza circa lafondatezza delle ragioni di opposizione. r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i generali princìpi del nostro ordinamento processuale, i provvedimenti cautelari sono, per definizione, teleologicamente preordinati ad assicurare gli effetti della decisione di merito. Nell’ipotesi di cui all’art. 404 cod. proc. civ., dunque, alla paralisi temporanea dell’efficacia esecutiva della sentenza opposta giustificata dalla verosimile fondatezza della opposizione di terzo non può che corrispondere la rimozione immediata quantomeno della qualità di titolo esecutivo della medesima sentenza , ove la fondatezza della opposizione sia acclarata all’esito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente culminato con unapronuncia, pur non passata in giudicato, di nullità dellasentenza. In altri termini, sarebbe gravemente distonico (o, per meglio dire, privo di razionale giustificazione ) riconoscere ad un provvedimento interinale, emesso in funziona cautelare sulla base di mera verosimiglianza, l ’efficacia di sterilizzare l’idoneità esecutiva della sentenza opposta e negare una (quantomeno) analoga efficacia alla pronuncia che, pur in un suo gradoma in virtù di una cognizione piena, definisce la lite oppositiva con esito favorevole all’istante. Sono queste le ragioni -ed in tali sensi si emenda anche la gravata decisione - per cui la sentenza del Tribunale di Voghera non p uò fondare l’azione esecutiva intentata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Resta impregiudicata, in quanto qui irrilevante, la diversa questione della produzione dell’effetto di definitiva caducazione oggettiva (non più quale titolo esecutivo, bensì quale pronuncia sulla domanda in origine dispiegata dalle parti) della sentenza resa oggetto della opposizione di terzo vittoriosamente esperita. Il ricorso è, pertanto, rigettato. 5. Dovere nomofilattico impone una notazione conclusiva. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche nella composizione a Sezioni Unite, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo importa la cessazione della materia del contendere r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sulla opposizione all’esecuzione che sia stata proposta per altri motivi, cioè a dire adducendo differenti contestazioni del diritto a procedere esecutivamente (basti, sul punto, il richiamo a Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 e successive conformi, tra le quali Cass.28/03/2022, n. 9899). Nella vicenda in parola, invece, [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto, a suffragio della opposizione dispiegata, proprio la caducazione della sentenza azionata quale titolo esecutivo : questa costituiva il thema decidendum della lite, sicché la fondatezza di tale motivo avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di accoglimento della opposizione con regolazione delle spese processuali secondo soccombenza effettiva, non virtuale. Ogni intervento sulla correttezza per tale profilo della pronunciata statuizione di cessazione della materia del contendere è tuttavia precluso al giudice di legittimità, in difetto di impugnazione ad opera dell’odierna parte controricorrente. 6. La novità, negli esatti termini, delle questioni giuridiche vagliate giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. 7. Atteso il rigettodel ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e - ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. r.g. n. 19042/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame