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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16428/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7207/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, –resistenti – per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6827del 7.3.2023; La Corte, - all’esito della camera di consiglio del 4.2.2025 ; - visto il ricorso ex artt. 391 - bis e 287 cod. proc. civ. depositato il 4.3.2023, con il quale si chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.4987/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 6827/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; - esaminati gli atti; - ritenuto di dover disporre la correzione dell’errore materiale in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale, non potendosi qualificare la richiesta di distrazione come domanda autonoma (cfr. Cass. 17.5.2017, n. 12437); - considerato, quanto alle spese del presente procedimento di correzione di errore materiale, che sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, stante la mancata opposizione dei resistenti; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 6827, pubblicata il 7.3.2023, nel senso che, con riferimento alla parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese di lite, vengano aggiunte, dopo le parole “oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A”, le seguenti ulteriori parole: “con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”.

Conferma nel resto la sentenza suddetta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7207/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, –resistenti – per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6827del 7.3.2023; La Corte, - all’esito della camera di consiglio del 4.2.2025 ; - visto il ricorso ex artt. 391 - bis e 287 cod. proc. civ. depositato il 4.3.2023, con il quale si chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N.4987/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 6827/2023 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; - esaminati gli atti; - ritenuto di dover disporre la correzione dell’errore materiale in questione, con riferimento all’omissione suindicata, trattandosi, per giurisprudenza pacifica, di una omissione materiale emendabile con il procedimento per correzione di errore materiale, non potendosi qualificare la richiesta di distrazione come domanda autonoma (cfr. Cass. 17.5.2017, n. 12437); - considerato, quanto alle spese del presente procedimento di correzione di errore materiale, che sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, stante la mancata opposizione dei resistenti; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corte suprema di cassazione n. 6827, pubblicata il 7.3.2023, nel senso che, con riferimento alla parte relativa alla condanna ed alla liquidazione delle spese di lite, vengano aggiunte, dopo le parole “oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A”, le seguenti ulteriori parole: “con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”. Conferma nel resto la sentenza suddetta.
Sentenza Cassazione n. 16428/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris