CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 33284/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Veroli il 29 aprile 1961 avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ammettendolo alla detenzione domiciliare con prescrizioni. Il Tribunale teneva conto dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] fino a data relativamente recente e sintomatici di una spiccata pericolosità sociale, della totale assenza di revisione critica rispetto agli agiti devianti e dell'atteggiamento serbato durante i colloqui con gli operatori e ammetteva il condannato alla detenzione domiciliare considerata l'assenza di ulteriori procedimenti penali pendenti e la sussistenza di valida attività lavorativa oltre che di domicilio idoneo. 2. Avverso l'ordinanza, l'interessato ha proposto ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo laviolazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 47 Ord. pen. Lamenta il ricorrente la erronea valutazione della pluralità di elementi positivi superati in ragione "dei reati commessi dal [OSCURATO:PERSONA] fino a data relativamente recente e sintomatici di una spiccata pericolosità sociale; della totale assenza di revisione critica rispetto alle condotte devianti e all'atteggiamento serbato durante i colloqui con gli operatori", avendo il Tribunale rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale "trattandosi di misura troppo ampia e inidonea a contenere il pericolo di recidiva". Il ricorrente evidenzia l'omessa valutazione della possibilità di rieducazione del [OSCURATO:PERSONA], dell'insufficienza delle prescrizioni a scongiurare la recidiva e dell'esito del colloquio del condannato con il personale UEPE. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Va premesso che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). 2.1. In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, la mancata ammissione di colpevolezza, o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062 - 01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998 - 01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta 2¦ ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322 - 01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 - 01). È infine principio consolidato quello per cui non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001; più recentemente sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019). 3. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi in quanto, a fronte dell'esito della relazione dell'UEPE di Frosinone del 25 novembre 2025 che ha posto in rilievo tanto l'atteggiamento autoreferenziale del condannato, quanto la ridotta disponibilità a riflettere sulle proprie condotte, non ha effettuato il bilanciamento in relazione alla valida attività lavorativa, alla presenza di un domicilio idoneo e di stabili relazioni familiari, pur rappresentate dall'UEPE che si era espresso favorevolmente per la concessione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della più ampia misura, previa partecipazione dello stesso ad un percorso per uomini maltrattanti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp P.Q.M