CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03583/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva, sulla base di deduzioni non consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte, che ha segnalato come i numerosi precedenti, anche specifici, del ricorrente valessero ad escludere l'occasionalità della condotta, che risultava invece espressiva di maggior pericolosità e tale da giustificare la concreta applicazione della recidiva, sia pur bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C