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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02038/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 3 febbraio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, in ordine al reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché il 21 marzo 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza averne fatto denuncia all'Autorità, aveva detenuto presso la sua abitazione in Nicosia (EN) dieci cartucce da caccia, cal. 12.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe verificato in alcun modo l'efficienza delle munizioni sequestrate.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di considerare che l'imputato, sentito all'udienza del 3 febbraio 2020, aveva dichiarato di non essere consapevole della presenza delle cartucce e che le stesse potevano essere di proprietà di suo nonno, circostanza che aveva trovato riscontro nel fatto che Mazzaglia (il poliziotto che aveva effettuato la perquisizione) non avesse svolto alcuna attività tesa a stabilire l'epoca di acquisto delle munizioni e nel fatto che l'imputato non era titolare di licenza di caccia.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il Tribunale avrebbe mancato di concedere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

2.4. Con l'ultimo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., perché il giudice di merito aveva applicato nei suoi confronti la disciplina della continuazione, quando il reato accertato aveva natura unica.

2.5. Sono state presentate note scritte del 20.11.2021 con le quali si insiste per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO /N DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale nella sentenza impugnata ha tratto il convincimento della natura e qualità delle cartucce sequestrate in base alla testimonianza del polizotto verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al tipo di proiettile a palla, alla marca e al calibro, sicché in assenza di elementi di segno contrario, legittimamente ha ritenuto che le munizioni fossero efficienti e fossero sussistenti tutti i requisiti del reato contravvenzionale suindicato.

1.2. Il secondo motivo ha carattere confutativo della valutazione operata in modo ineccepibile dal giudice di merito, il quale ha attribuito la detenzione delle stesse all'imputato in ragione del rinvenimento effettuato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione ed ha quindi ritenuto che le stesse fossero nella sua disponibilità, anche alla luce delle dichiarazioni con le quali Io stesso imputato aveva ammesso di abitare in detta casa.

1.3. Il terzo motivo di ricorso invece è fondato, perché a pag. 4 della sentenza impugnata, in modo esplicito, il giudice ha applicato l'istituto della continuazione per la detenzione delle singole cartucce, svolgendo così un'operazione che si pone in contrasto con il dettato di cui agli artt. 81 e 697 cod. pen., secondo l'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 12616 del 27/06/1986 Agostini, Rv. 174245), per la quale il numero e la quantità delle armi e munizioni illegalmente detenute al momento dell'accertamento del reato devono essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena entro i limiti di discrezionalità concessi dal giudice e non al fine dell'applicazione della continuazione.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che l'impugnata sentenza debba essere annullata con rinvio al Tribunale di Enna per un nuovo giudizio, nel quale si osservino i principi sopra indicati e che il ricorso vada rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Enna.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 26/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 3 febbraio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, in ordine al reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché il 21 marzo 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza averne fatto denuncia all'Autorità, aveva detenuto presso la sua abitazione in Nicosia (EN) dieci cartucce da caccia, cal. 12. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe verificato in alcun modo l'efficienza delle munizioni sequestrate. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 697 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di considerare che l'imputato, sentito all'udienza del 3 febbraio 2020, aveva dichiarato di non essere consapevole della presenza delle cartucce e che le stesse potevano essere di proprietà di suo nonno, circostanza che aveva trovato riscontro nel fatto che Mazzaglia (il poliziotto che aveva effettuato la perquisizione) non avesse svolto alcuna attività tesa a stabilire l'epoca di acquisto delle munizioni e nel fatto che l'imputato non era titolare di licenza di caccia. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il Tribunale avrebbe mancato di concedere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.4. Con l'ultimo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., perché il giudice di merito aveva applicato nei suoi confronti la disciplina della continuazione, quando il reato accertato aveva natura unica. 2.5. Sono state presentate note scritte del 20.11.2021 con le quali si insiste per raccoglimento del ricorso. CONSIDERATO /N DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha tratto il convincimento della natura e qualità delle cartucce sequestrate in base alla testimonianza del polizotto verbalizzante [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento al tipo di proiettile a palla, alla marca e al calibro, sicché in assenza di elementi di segno contrario, legittimamente ha ritenuto che le munizioni fossero efficienti e fossero sussistenti tutti i requisiti del reato contravvenzionale suindicato. 1.2. Il secondo motivo ha carattere confutativo della valutazione operata in modo ineccepibile dal giudice di merito, il quale ha attribuito la detenzione delle stesse all'imputato in ragione del rinvenimento effettuato dalla polizia giudiziaria nella sua abitazione ed ha quindi ritenuto che le stesse fossero nella sua disponibilità, anche alla luce delle dichiarazioni con le quali Io stesso imputato aveva ammesso di abitare in detta casa. 1.3. Il terzo motivo di ricorso invece è fondato, perché a pag. 4 della sentenza impugnata, in modo esplicito, il giudice ha applicato l'istituto della continuazione per la detenzione delle singole cartucce, svolgendo così un'operazione che si pone in contrasto con il dettato di cui agli artt. 81 e 697 cod. pen., secondo l'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 12616 del 27/06/1986 Agostini, Rv. 174245), per la quale il numero e la quantità delle armi e munizioni illegalmente detenute al momento dell'accertamento del reato devono essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena entro i limiti di discrezionalità concessi dal giudice e non al fine dell'applicazione della continuazione. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte ritiene che l'impugnata sentenza debba essere annullata con rinvio al Tribunale di Enna per un nuovo giudizio, nel quale si osservino i principi sopra indicati e che il ricorso vada rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Enna. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 26/11
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