CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, commessi nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita il 15 ottobre 2020. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla condanna dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per essersi attribuito valore di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni da lui rese al Curatore fallimentare, è generico perché non tiene conto della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto il corrispondente motivo di appello: ossia, perché la suddetta confessione era stata riscontrata dal dato documentale. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, posto che, in presenza di ammanchi di beni societari, spetta all'amministratore dare spiegazione della destinazione loro impressa. Le ulteriori doglianze spiegate a sostegno del motivo in esame sono, comunque, manifestamente infondate, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A questo deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in riferimento all'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e del patrimonio societario, è manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte «In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.» (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01) 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]