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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06176/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 deiia CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdat-e-a~erhtei3,3444_. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 Propone ricorso per cassazione gli imputati , deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della Sarkoziova e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. peri. per entrambi i ricorrenti.

Il motivo proposto nei confronti della Sarkoziova è inammissibile in quanto generico.

Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : i ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. il motivo inerente alla mancata concessione dell'attenuante è, del pari, inammissibile.

Per !a Sarkoziova: il motivo non è stato proposto in appeilo, sicchè sul punto, in relazione a tale ricorrente si registra una insanabile frattura della catena devolutiva.

Con riguardo al Cristofaro merge con chiarezza che la serie compulsiva di acquisti fosse indice di un fatto non lieve anche tenuto conto della biografia dell'imputato e che pertanto non vi fossero gli estremi per concedere una ulteriore diminuzione di pena.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

Alia inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] RECCMN_E, [OSCURATO:PERSONA]• ..

L iERlA z 22 E '/ 022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 deiia CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdat-e-a~erhtei3,3444_. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 55 DL n. 231 del 2007 Propone ricorso per cassazione gli imputati , deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della Sarkoziova e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. peri. per entrambi i ricorrenti. Il motivo proposto nei confronti della Sarkoziova è inammissibile in quanto generico. Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : i ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. il motivo inerente alla mancata concessione dell'attenuante è, del pari, inammissibile. Per !a Sarkoziova: il motivo non è stato proposto in appeilo, sicchè sul punto, in relazione a tale ricorrente si registra una insanabile frattura della catena devolutiva. Con riguardo al Cristofaro merge con chiarezza che la serie compulsiva di acquisti fosse indice di un fatto non lieve anche tenuto conto della biografia dell'imputato e che pertanto non vi fossero gli estremi per concedere una ulteriore diminuzione di pena. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alia inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] RECCMN_E, [OSCURATO:PERSONA]• .. L iERlA z 22 E '/ 022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris