CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12182/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]5nato a SIRACUSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui nel delitto di rapina l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretizzarsi in un'utilità materiale, potendo consistere in qualsiasi vantaggio che l'agente mira a conseguire attraverso la condotta di sottrazione ed impossessamento del bene, con violenza o minaccia (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104); che, nel caso di specie, la mancata effettiva sottrazione delle chiavi da parte del ricorrente per via dell'intervento della polizia penitenziaria rende l'evento idoneo ad essere qualificato in termini di tentativo, essendo gli atti univocamente diretti a perseguire l'intento criminoso (si veda pag. 4 della condotta impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M