CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della persona offesa, con cui si è richiesta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2021, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado, ha assolto l'odierno ricorrente dal reato di cui agli artt. 110 e 659 cod. pen., dichiarandolo non punibile per particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancata assunzione di prova decisiva ed il vizio di motivazione. In particolare, si censura l'omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta, formulata con l'atto di appello, di riaprire l'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod. proc. pen., ai fini dell'acquisizione di alcune relazioni e schede di servizio redatte dalla polizia municipale ed inerenti agli interventi effettuati presso l'abitazione dell'imputato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà della motivazione per essere stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato, con la conseguente applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonostante si affermi che un buon numero di condomini non abbia mai percepito rumori provenienti dall'appartamento degli studenti. Evocando la violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., inoltre, ci si duole del fatto che non vi erano prove circa la presenza dell'imputato nelle singole occasioni di disturbo lamentate dalle persone offese, sicché la responsabilità gli era stata attribuita a titolo oggettivo, senza tenere in considerazione che spesso egli non era a Bologna nei weekend e che aveva definitivamente lasciato l'abitazione nel gennaio 2017, ben prima degli altri coinquilini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato ed è anche generico. 1.1. Quanto al primo profilo, afferente alla mancanza di motivazione sulla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è stato ripetutamente affermato — e deve essere qui ribadito - che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione va specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782/2007 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e a., Rv. 245009; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). Nel caso di specie, la struttura motivazionale del provvedimento impugnato lascia all'evidenza comprendere che il giudice d'appello ha ritenuto il compendio istruttorio assolutamente sufficiente ai fini della decisione, con ciò implicitamente attestando come la rinnovazione richiesta dall'appellante non fosse a tal fine necessaria. Del resto, la sentenza impugnata (pag. 10), in linea con quel che l'appellante avrebbe voluto dimostrare con la produzione documentale, attesta che in occasione degli svariati controlli effettuati dalla polizia municipale su richiesta dei vicini di casa in orario notturno non fu riscontrato alcun rumore e soltanto nel primo accesso della polizia l'imputato ed i suoi coinquilini furono avvertiti delle conseguenze di un eventuale accertamento di disturbo della quiete pubblica. 1.2. Proprio alla luce di tale precisazione, la doglianza è anche generica, limitandosi il ricorrente ad osservare che la documentazione di cui era stata richiesta l'acquisizione in grado d'appello mirava proprio a far emergere l'esito negativo delle richieste d'intervento della polizia per asseriti disturbi alla quiete pubblica, oltre che "la descrizione di circostanze molto diverse da quelle riportate dalle parti civili e dai testi da questi citati in primo grado (anche, ad esempio, semplicemente in tema di orari delle segnalazioni e di frequenza delle stesse)". Mentre la prima notazione, come detto, è in linea con quanto affermato in sentenza, la seconda che si è riportata, non altrimenti specificata, non soddisfa l'onere che incombe a chi lamenti con il ricorso di legittimità la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. Ed invero, è consolidato l'orientamento secondo cui è decisiva quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817). Requisiti, questi, che nella specie non sono riscontrabili e che non sono neppure allegati. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. La doglianza sulla ritenuta insussistenza dell'elemento oggettivo del reato è manifestamente infondata.In diritto va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948). L'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli e a., Rv. 263433). Nel caso di specie, la sentenza afferma che, alla luce degli elementi probatori raccolti, «solo in alcune occasioni i rumori provenienti dall'abitazione occupata dagli imputati erano stati di entità tale da arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, essendo nella maggior parte dei casi risultati perlopiù circoscritti alla sfera di percepibilità di soli vicini più prossimi» e proprio per questo ha ritenuto che la condotta illecita non fosse stata abituale e che nulla ostasse al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con riguardo a talune occasioni, dunque, non v'è dubbio che la sentenza - con motivazione non illogica ed operando una ricostruzione di fatto qui non censurabile (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) - abbia correttamente ritenuto la sussistenza del reato contestato, che è reato istantaneo e solo eventualmente permanente (cfr. Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, dep. 1998, Garbo, Rv. 209960), sicché la sua incompatibilità con l'istituto di cui all'art. 131 bis cod, pen. sussiste soltanto in caso di reiterazione della condotta che configuri un'ipotesi di "comportamento abituale" (Sez. 3, n. 48315 del 11/10/2016, Quaranta, Rv. 268498), situazione che la sentenza impugnata ha escluso proprio perché nella maggior parte dei casi non v'era stato il disturbo di una serie indeterminata di persone. 2.2. Quanto all'omessa indicazione delle ragioni che consentirebbero di ritenere ascrivibili all'imputato le condotte contestate e che egli fosse effettivamente presente nell'appartamento condiviso nelle occasioni in cui il disturbo fu accertato, si tratta di doglianza inammissibile per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge - e connesso vizio di mancanza di motivazione - non dedotta nei motivi d'appello. Al di là del ruolo che i giudici di merito attribuiscono specificamente al ricorrente (v. pag. 1) e che non viene in questa sede specificamente contestato, deve al proposito ribadirsi che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e la sentenza impugnata, riportando dettagliatamente i motivi di gravame proposti da ciascun appellante, dà atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva lamentato il mancato accertamento del contributo causale dato da ciascun coinquilino al reato contestato nelle diverse occasioni ai fini del giudizio di responsabilità, ma soltanto ai fini della gradazione del trattamento sanzionatorio, aspetto, quest'ultimo, che non costituisce oggetto del presente ricorso. 3. Il ricorso, complessivamente infondato, va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe