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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13155/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non solo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma è anche inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello; considerato, infatti, che il Giudice di appello ha pienamente adempiuto all'onere motivazionale (pag. 3) sostenendo che il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda delittuosa si ricava direttamente dalla presenza incontestabile delle impronte digitali riconducibili allo stesso all'interno del casco indossato da uno dei rapinatori; ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'affermata sussistenza della recidiva, è reiterativo e generico, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato - rispetto ad un'esposizione del tutto generica della censura anche con il motivo d'appello - i dati fattuali attestanti una "rilevante gravità" del fatto di rapina (commesso con armi e da soggetti travisati) che, correlata all'esistenza di precedenti specifici, risulta sintomatica della pericolosità sociale perdurante e su cui è stato fondato il riconoscimento della recidiva; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non solo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma è anche inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello; considerato, infatti, che il Giudice di appello ha pienamente adempiuto all'onere motivazionale (pag. 3) sostenendo che il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda delittuosa si ricava direttamente dalla presenza incontestabile delle impronte digitali riconducibili allo stesso all'interno del casco indossato da uno dei rapinatori; ritenuto che il secondo motivo, che contesta l'affermata sussistenza della recidiva, è reiterativo e generico, a fronte della motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato - rispetto ad un'esposizione del tutto generica della censura anche con il motivo d'appello - i dati fattuali attestanti una "rilevante gravità" del fatto di rapina (commesso con armi e da soggetti travisati) che, correlata all'esistenza di precedenti specifici, risulta sintomatica della pericolosità sociale perdurante e su cui è stato fondato il riconoscimento della recidiva; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.
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