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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] mosca ; avverso la sentenza del 09/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] (SEZ.DIST. di TARANTO); visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udita la difesa dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), con la statuizione di cui in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il 5 dicembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p del Tribunale di Taranto ha condannato Emilio di Palma con riferimento a due associazioni per delinquere ex art. 416, capi a) e g), oltre che in ordine a moll:eplici reati fine tra cui furti, esercizio abusivo della professione (di farmacista) nonché commercializzazione di farmaci attraverso canali diversi dalle farmacie, dai dispensari e dalle strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente.

La Corte territoriale, in particolare, dichiarata l'estinzione dei reati fine per prescrizione, ha condannato l'imputato ritenendolo promotore e organizzatore di un'unica associazione per delinquere, sostanzialmente contestata con i capi a) e g) d'imputazione.

Trattasi di sodalizio avente lo scopo di commettere una serie indeterminata di furti di parafarmaci e farmaci, taluni anchie anabolizzanti, in offesa della [OSCURATO:SOCIETA], presso il cui deposito farmaceutico all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] espletava la propria attività lavorativa, per poi rivenderli attraverso canali non ufficiali.

Partecipi all'associazione, con il compito di procacciare i clienti, sono stati invece ritenuti [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), il quale è stato ritenuto operante in stretta connessione con Aiello per la commercializzazione illecita resa possibile anche in ragione della propria attività commerciale di rivendita di integratori.

Il sodalizio, infine, è stato considerato permanente dal mese di settembre 2012 fino all'intervento delle forze dell'ordine del 23 ottobre 2012, operato a riscontro di elementi emersi da attività di intercettazione di conversazioni e di riprese video e culminato nel sequestro, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di prodotti farmaceutici sottratti alla citata cooperativa oltre che di documentazione predisposta per la loro illecita commercializzazione.

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi oltre che due motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, si deducono inosservanza e erronea applicazione della legge penale nonché vizi motivazionali.

La Corte territoriale, in sostanza, con motivazione peraltro contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente sussunito la fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 416 cod. pen., in luogo del semplice concorso di persone in reato continuato, nonostante l'insussistenza di un programma criminale aperto, tipico del reato associativo, e l'esecuzione da parte dei rei di una mera «serie chiusa di reati specifici».

Il limitato arco temporale (dal settembre 2020 al 23 ottobre dello stesso anno) escluderebbe poi la permanenza e la stabilità del vincolo oltre la realizzazione dei singoli reati.

Mancherebbero altresì elementi da cui desumere le modalità di ripartizione degli utili e l'affectio societatis, in considerazione anche dell'esistenza di mere relazioni intersoggettive «vincolate al semplice approvvigionamento di farmaci» e dell'assenza di necessarie relazioni radicate nel tempo e di legami dovuti alla condivisione di un ideale o di un modo di vivere (come invece avverrebbe nelle «società mafiose»).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre che vizi di motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla commisurazione giudiziale della pena, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in capo a soggetto incensurato e privo di carichi pendenti.

2.3. Con il primo dei motivi nuovi si deduce un ulteriore profilo di contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, che si aggiunge a quelli già prospettati con il primo motivo di ricorso.

Come emergerebbe dalla lettura della parte motiva e di quella dispositiva, la sentenza avrebbe difatti ritenuto assorbita l'associazione di cui al capo g), con la quale si è contestato all'imputato il ruolo di promotore e organizzatore, nell'associazione di cui al capo a), con la quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato della mera partecipazione.

Sarebbe stato più logico, conclude sul punto il ricorrente, ritenere invece assorbito il capo a) nella contestazione di cui al capo g).

2.4. Con il secondo dei motivi nuovi, pur nella dichiarata c:onsapevolezza che si tratterebbe di circostanza fattuale peraltro sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, si prospetta la valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche della transazione intercorsktra [OSCURATO:PERSONA] e la Parte civile, in forza della quale l'imputato si è impegnato a ristorare i danni patiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] mediante la dazione di denaro e il trasferimento di un bene immobile.

Il ricorrente ha infine depositato una comunicazione con la quale il difensore della parte civile annuncia la revoca della relativa costituzione e con il detto motivo nuovo evidenzia l'intervenuto decorso del termine di prescrizione della fattispecie associativa nel mese di settembre 2021 (epoca successiva alla sentenza impugnata), sollecitando una sentenza di annullamento senza rinvio all'esito della ritenuta ammissibilità del ricorso.

3. La Procura generale presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno discusso e concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile.

2. Sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni afferenti ai rispettivi oggetti.

2.1. Dalla motivazione della sentenza impugnata e dal ricorso emerge che, circa l'astratta distinzione tra l'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, tanto la Corte territoriale quanto il ricorrente, in sostanza, muovono da uno stesso principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale si intende dare continuità.

In particolare, l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è pacificamente individuato nel carattere dell'accordo criminoso.

Esso difatti nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti statuizioni massimate, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 53000, del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540).

Ciò che in realtà il ricorrente critica è dunque la concreta sussunzione, alla stregua del principio di cui innanzi, del fatto accertato nell'astratta previsione di cui all'art. 416 cod. pen., invece correttamente operata dalla Corte territoriale come emerge dal relativo apparato motivazionale, peraltro congruo, coerente e non manifestamente illogico.

La sentenza impugnata, difatti, ha accertato gli elemen ti distintivi dell'associazione di cui all'imputazione (capi a e g) in considerazione di innumerevoli elementi probatori, dettagliatamente indicati e valutati, emergenti dagli esiti di intercettazioni di conversazioni tra i sodali e tra loro e gli acquirenti, dalle risultanze delle videoriprese, eseguite all'interno del magazzino ove all'epoca dei fatti lavorava l'imputato, e dai di riscontri ottenuti mediante servizi di polizia giudiziaria.

Quest'ultimi sono altresì culminati nel sequestro a carico dell'imputato, anche presso l'abitazione familiare, di prodotti medicinali sottratti alla società cooperativa e di documentazione predisposta per l'illecita rivendita e indicante ordinativi oltre che la scontistica applicata agli acquirenti.

Nel dettaglio, la Corte territoriale ha valorizzato, anche sotto il versante organizzativo, la posizionei Palma all'interno del magazzino dal quale i prodotti poi commercializzati dagli altri sodali sono stati sottratti, proprio sulla scorta delle ordinazioni raccolte dai partecipi presso i clienti.

Di qui la possibilità del sodalizio di operare in maniera stabile nel settore della commercializzazione illecita dando luogo alla realizzazione di un canale di smercio parallelo a quello legale, dalla potenzialità illimitata, la cui permanenza è cessa solo in forza dell'intervento delle forze dell'ordine del 23 ottobre 2012.

La rete di distribuzione sottostante all'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], ha proseguito la Corte territoriale, è stata invece gestita, ciascuno con un settore di propria competenza in relazione alla tipologia di prodotti, dalla moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo operante anche tramite la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di rivendita di integratori.

Il descritto assetto organizzativo, in particolare, è stato ritenuto tale da sostanziarsi in una stabile attività capace, dal punto di vista della reiterazione delle vendite e della loro quantità, di dare luogo a una serie numericamente indeterminata e temporalmente non circoscritta di condotte illecite aventi scopo finale di lucro.

La valutazione della documentazione sequestrata, rinvenuta nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Leone, ha difetti reso possibile accertare che il gruppo ìoltre a procacciare i prodotti singolarmente richiesti dai vari clienti, ai quali, in caso di indisponibilità erano comunque offerti prodotti alternativi, si è concretamente dotato di veri e propri cataloghi per l'offerta dei beni ifinanche con la previsione di prezzi scontati e inferiori a quelli praticati sul mercato lecito.

La sentenza, ricostruiti nei descritti termini il modus operandi del sodalizio e l'organizzazione dello stesso, ha ritenuto ulteriormente provato l'assetto organizzativo per l'esecuzione del programma indeterminato del sodalizio oltre che l'affectio societatis, anche in forza delle condotte tenute dai sodali nel momento di particolare fibrillazione del sodalizio coincidente con l'intervento delle forze dell'ordine e il conseguente sequestro.

Sul punto sono state valorizzate diverse conversazioni telefoniche, intercorse soprattutto tra Leone e Aiello, captate anche nell'immediatezza del sequestro, nel corso delle quali i sodali ioltre a scambiarsi informazioni in merit all'intervento della polizia giudiziaria i si sono attivati per cercare, ancorché invano, di attivare prospettati contatti nelle forze dell'ordine al fine di risollevare le sorti del sodalizio.

2.2. Orbene, dal descritto apparato motivazionale della sentenza impugnata emerge l'inconferenza di tutte le articolate censure, prime fra tutte proprio le doglianze deducenti non meglio esplicitate omesse motivazioni, contraddittorietà e manifeste illogicità, tra cui anche quella prospettata nel primo motivo nuovo.

La sentenza, difatti, lungi dall'aver ritenuto tecnicamente «assorbito» il reato ascritto al capo g) nella fattispecie contestata al capo a), ha solo accertato la sussistenza non di due differenti associazioni, peraltro entrambe contestate all'attuale ricorrente, bensì di un unico sodalizio come sostanzialmente ascritto nella considerazione unitaria dei capi a) e g).

2.2.1. L'insussistenza di un programma criminale aperto, tipico del reato associativo, e l'esecuzione da parte dei rei di una mera «serie chiusa di reati specifici» sono stati invece esclusi dalla Corte territoriale nonostante il limitato arco temporale di permanenza del sodalizio (dal settembre 2020 al 23 ottobre dello stesso anno), essendo essa comunque cessata, come chiarito in sentenza, solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.

Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., peraltro, non rileva, di per sé, la mera durata del vincolo tra il singolo e l'associazione ma il carattere dell'accordo criminoso, come già innanzi descritto.

2.2.2. Pgrimenti esplicita in sentenza, differentemente da quanto prospettato in ricorso, è stata poi la considerazione delle modalità di riparto degli utili, quale elemento ulteriormente caratterizzante l'assetto organizzativo del sodalizio, avvenuta non solo con la vendita diretta eseguita da Leone ma anche con la tecnica della vendita da [OSCURATO:PERSONA] a Aiello e della rivendita da questi a Marangi con successiva commercializzazione dei prodotti.

L'affectio societatis, infine, non può dirsi esclusa in considerazione dell'esistenza di mere relazioni intersoggettive «vincolate al semplice approvvigionamento di farmaci» e dell'assenza di necessarie relazioni radicate nel tempo e di legami dovuti alla condivisione di un ideale o di un modo di vivere (come invece avverrebbe nelle «società mafiose»).

Tale assunto difensivo si scontra difatti con il principio per cui ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa.

Per converso, ben possono assumere rilievo forme di partecipazione destinate, ab origine, a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale.

In termini si veda Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767, che, in fattispecie per certi versi assimilabile alla presente, Ca ritenuto corretta l'attribuzione della qualità di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti e al «piazzamento» dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni sullo stato della merce.

3. Il secondo motivo di ricorso e con esso il connesso secondo motivo nuovo, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella commisurazione giudiziale della pena anche circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati sol considerando le pagine 57 e 58 nelle quali la sentenza impugnata si diffonde sullo specifico punto.

3.1. La Corte territoriale, pur considerando l'incensurate.zza dell'imputato, ha esplicitamente e debitamente commisurato la pena argomentando, oltre che dall'assenza di segni di resipiscenza, dal descritto ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA], dalla sria ritenuta particolare proclività al crimine, desunta anche dalle modalità della condotta volta all'organizzazione dell'associazione, in quanto posta in essere da parte di lavoratore dipendente presso il magazzino fonte di approvvigionamento per il sodalizio.

3.2. Tanto è bastato, peraltro, a esplicitare anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, sotto tale aspetto, la censura si mostra inammissibile anche per difetto di specificità laddove neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, mostrando così di aver insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione.

In punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rileva difatti evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso che, non consentendo una valida instaurazione del rapporto processuale, impedisce di rilevare la prescrizione del reato prospettata dal ricorrente, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

In ragione della inattività di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. nel giudizio di legittimità, nulla è dovuto in termini di rifusione delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità alla parte civile, la cui costituzione non risulta revocata da atto depositato presso la cancelleria della Suprema Corte e sottoscritto dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], difeso di fiducia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] mosca ; avverso la sentenza del 09/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] (SEZ.DIST. di TARANTO); visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udita la difesa dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), con la statuizione di cui in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il 5 dicembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p del Tribunale di Taranto ha condannato Emilio di Palma con riferimento a due associazioni per delinquere ex art. 416, capi a) e g), oltre che in ordine a moll:eplici reati fine tra cui furti, esercizio abusivo della professione (di farmacista) nonché commercializzazione di farmaci attraverso canali diversi dalle farmacie, dai dispensari e dalle strutture che detengono farmaci direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente. La Corte territoriale, in particolare, dichiarata l'estinzione dei reati fine per prescrizione, ha condannato l'imputato ritenendolo promotore e organizzatore di un'unica associazione per delinquere, sostanzialmente contestata con i capi a) e g) d'imputazione. Trattasi di sodalizio avente lo scopo di commettere una serie indeterminata di furti di parafarmaci e farmaci, taluni anchie anabolizzanti, in offesa della [OSCURATO:SOCIETA], presso il cui deposito farmaceutico all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA] espletava la propria attività lavorativa, per poi rivenderli attraverso canali non ufficiali. Partecipi all'associazione, con il compito di procacciare i clienti, sono stati invece ritenuti [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), il quale è stato ritenuto operante in stretta connessione con Aiello per la commercializzazione illecita resa possibile anche in ragione della propria attività commerciale di rivendita di integratori. Il sodalizio, infine, è stato considerato permanente dal mese di settembre 2012 fino all'intervento delle forze dell'ordine del 23 ottobre 2012, operato a riscontro di elementi emersi da attività di intercettazione di conversazioni e di riprese video e culminato nel sequestro, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di prodotti farmaceutici sottratti alla citata cooperativa oltre che di documentazione predisposta per la loro illecita commercializzazione. 2. Avverso la prefata sentenza l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi oltre che due motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono inosservanza e erronea applicazione della legge penale nonché vizi motivazionali. La Corte territoriale, in sostanza, con motivazione peraltro contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe erroneamente sussunito la fattispecie concretamente accertata nell'astratta previsione di cui all'art. 416 cod. pen., in luogo del semplice concorso di persone in reato continuato, nonostante l'insussistenza di un programma criminale aperto, tipico del reato associativo, e l'esecuzione da parte dei rei di una mera «serie chiusa di reati specifici». Il limitato arco temporale (dal settembre 2020 al 23 ottobre dello stesso anno) escluderebbe poi la permanenza e la stabilità del vincolo oltre la realizzazione dei singoli reati. Mancherebbero altresì elementi da cui desumere le modalità di ripartizione degli utili e l'affectio societatis, in considerazione anche dell'esistenza di mere relazioni intersoggettive «vincolate al semplice approvvigionamento di farmaci» e dell'assenza di necessarie relazioni radicate nel tempo e di legami dovuti alla condivisione di un ideale o di un modo di vivere (come invece avverrebbe nelle «società mafiose»). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre che vizi di motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla commisurazione giudiziale della pena, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in capo a soggetto incensurato e privo di carichi pendenti. 2.3. Con il primo dei motivi nuovi si deduce un ulteriore profilo di contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, che si aggiunge a quelli già prospettati con il primo motivo di ricorso. Come emergerebbe dalla lettura della parte motiva e di quella dispositiva, la sentenza avrebbe difatti ritenuto assorbita l'associazione di cui al capo g), con la quale si è contestato all'imputato il ruolo di promotore e organizzatore, nell'associazione di cui al capo a), con la quale [OSCURATO:PERSONA] è imputato della mera partecipazione. Sarebbe stato più logico, conclude sul punto il ricorrente, ritenere invece assorbito il capo a) nella contestazione di cui al capo g). 2.4. Con il secondo dei motivi nuovi, pur nella dichiarata c:onsapevolezza che si tratterebbe di circostanza fattuale peraltro sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, si prospetta la valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche della transazione intercorsktra [OSCURATO:PERSONA] e la Parte civile, in forza della quale l'imputato si è impegnato a ristorare i danni patiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] mediante la dazione di denaro e il trasferimento di un bene immobile. Il ricorrente ha infine depositato una comunicazione con la quale il difensore della parte civile annuncia la revoca della relativa costituzione e con il detto motivo nuovo evidenzia l'intervenuto decorso del termine di prescrizione della fattispecie associativa nel mese di settembre 2021 (epoca successiva alla sentenza impugnata), sollecitando una sentenza di annullamento senza rinvio all'esito della ritenuta ammissibilità del ricorso. 3. La Procura generale presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno discusso e concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2. Sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni afferenti ai rispettivi oggetti. 2.1. Dalla motivazione della sentenza impugnata e dal ricorso emerge che, circa l'astratta distinzione tra l'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, tanto la Corte territoriale quanto il ricorrente, in sostanza, muovono da uno stesso principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e al quale si intende dare continuità. In particolare, l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è pacificamente individuato nel carattere dell'accordo criminoso. Esso difatti nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti statuizioni massimate, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 53000, del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Ciò che in realtà il ricorrente critica è dunque la concreta sussunzione, alla stregua del principio di cui innanzi, del fatto accertato nell'astratta previsione di cui all'art. 416 cod. pen., invece correttamente operata dalla Corte territoriale come emerge dal relativo apparato motivazionale, peraltro congruo, coerente e non manifestamente illogico. La sentenza impugnata, difatti, ha accertato gli elemen ti distintivi dell'associazione di cui all'imputazione (capi a e g) in considerazione di innumerevoli elementi probatori, dettagliatamente indicati e valutati, emergenti dagli esiti di intercettazioni di conversazioni tra i sodali e tra loro e gli acquirenti, dalle risultanze delle videoriprese, eseguite all'interno del magazzino ove all'epoca dei fatti lavorava l'imputato, e dai di riscontri ottenuti mediante servizi di polizia giudiziaria. Quest'ultimi sono altresì culminati nel sequestro a carico dell'imputato, anche presso l'abitazione familiare, di prodotti medicinali sottratti alla società cooperativa e di documentazione predisposta per l'illecita rivendita e indicante ordinativi oltre che la scontistica applicata agli acquirenti. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha valorizzato, anche sotto il versante organizzativo, la posizionei Palma all'interno del magazzino dal quale i prodotti poi commercializzati dagli altri sodali sono stati sottratti, proprio sulla scorta delle ordinazioni raccolte dai partecipi presso i clienti. Di qui la possibilità del sodalizio di operare in maniera stabile nel settore della commercializzazione illecita dando luogo alla realizzazione di un canale di smercio parallelo a quello legale, dalla potenzialità illimitata, la cui permanenza è cessa solo in forza dell'intervento delle forze dell'ordine del 23 ottobre 2012. La rete di distribuzione sottostante all'organizzazione di [OSCURATO:PERSONA], ha proseguito la Corte territoriale, è stata invece gestita, ciascuno con un settore di propria competenza in relazione alla tipologia di prodotti, dalla moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo operante anche tramite la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di rivendita di integratori. Il descritto assetto organizzativo, in particolare, è stato ritenuto tale da sostanziarsi in una stabile attività capace, dal punto di vista della reiterazione delle vendite e della loro quantità, di dare luogo a una serie numericamente indeterminata e temporalmente non circoscritta di condotte illecite aventi scopo finale di lucro. La valutazione della documentazione sequestrata, rinvenuta nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Leone, ha difetti reso possibile accertare che il gruppo ìoltre a procacciare i prodotti singolarmente richiesti dai vari clienti, ai quali, in caso di indisponibilità erano comunque offerti prodotti alternativi, si è concretamente dotato di veri e propri cataloghi per l'offerta dei beni ifinanche con la previsione di prezzi scontati e inferiori a quelli praticati sul mercato lecito. La sentenza, ricostruiti nei descritti termini il modus operandi del sodalizio e l'organizzazione dello stesso, ha ritenuto ulteriormente provato l'assetto organizzativo per l'esecuzione del programma indeterminato del sodalizio oltre che l'affectio societatis, anche in forza delle condotte tenute dai sodali nel momento di particolare fibrillazione del sodalizio coincidente con l'intervento delle forze dell'ordine e il conseguente sequestro. Sul punto sono state valorizzate diverse conversazioni telefoniche, intercorse soprattutto tra Leone e Aiello, captate anche nell'immediatezza del sequestro, nel corso delle quali i sodali ioltre a scambiarsi informazioni in merit all'intervento della polizia giudiziaria i si sono attivati per cercare, ancorché invano, di attivare prospettati contatti nelle forze dell'ordine al fine di risollevare le sorti del sodalizio. 2.2. Orbene, dal descritto apparato motivazionale della sentenza impugnata emerge l'inconferenza di tutte le articolate censure, prime fra tutte proprio le doglianze deducenti non meglio esplicitate omesse motivazioni, contraddittorietà e manifeste illogicità, tra cui anche quella prospettata nel primo motivo nuovo. La sentenza, difatti, lungi dall'aver ritenuto tecnicamente «assorbito» il reato ascritto al capo g) nella fattispecie contestata al capo a), ha solo accertato la sussistenza non di due differenti associazioni, peraltro entrambe contestate all'attuale ricorrente, bensì di un unico sodalizio come sostanzialmente ascritto nella considerazione unitaria dei capi a) e g). 2.2.1. L'insussistenza di un programma criminale aperto, tipico del reato associativo, e l'esecuzione da parte dei rei di una mera «serie chiusa di reati specifici» sono stati invece esclusi dalla Corte territoriale nonostante il limitato arco temporale di permanenza del sodalizio (dal settembre 2020 al 23 ottobre dello stesso anno), essendo essa comunque cessata, come chiarito in sentenza, solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine. Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., peraltro, non rileva, di per sé, la mera durata del vincolo tra il singolo e l'associazione ma il carattere dell'accordo criminoso, come già innanzi descritto. 2.2.2. Pgrimenti esplicita in sentenza, differentemente da quanto prospettato in ricorso, è stata poi la considerazione delle modalità di riparto degli utili, quale elemento ulteriormente caratterizzante l'assetto organizzativo del sodalizio, avvenuta non solo con la vendita diretta eseguita da Leone ma anche con la tecnica della vendita da [OSCURATO:PERSONA] a Aiello e della rivendita da questi a Marangi con successiva commercializzazione dei prodotti. L'affectio societatis, infine, non può dirsi esclusa in considerazione dell'esistenza di mere relazioni intersoggettive «vincolate al semplice approvvigionamento di farmaci» e dell'assenza di necessarie relazioni radicate nel tempo e di legami dovuti alla condivisione di un ideale o di un modo di vivere (come invece avverrebbe nelle «società mafiose»). Tale assunto difensivo si scontra difatti con il principio per cui ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa. Per converso, ben possono assumere rilievo forme di partecipazione destinate, ab origine, a una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. In termini si veda Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767, che, in fattispecie per certi versi assimilabile alla presente, Ca ritenuto corretta l'attribuzione della qualità di organizzatore di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti e al «piazzamento» dei relativi compendi in capo ad un commerciante che, parallelamente all'attività lecita, fungeva da punto di riferimento dei canali di vendita illecita, individuando acquirenti, precisando prezzi e margini di guadagno ed assumendo informazioni sullo stato della merce. 3. Il secondo motivo di ricorso e con esso il connesso secondo motivo nuovo, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella commisurazione giudiziale della pena anche circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati sol considerando le pagine 57 e 58 nelle quali la sentenza impugnata si diffonde sullo specifico punto. 3.1. La Corte territoriale, pur considerando l'incensurate.zza dell'imputato, ha esplicitamente e debitamente commisurato la pena argomentando, oltre che dall'assenza di segni di resipiscenza, dal descritto ruolo centrale di [OSCURATO:PERSONA], dalla sria ritenuta particolare proclività al crimine, desunta anche dalle modalità della condotta volta all'organizzazione dell'associazione, in quanto posta in essere da parte di lavoratore dipendente presso il magazzino fonte di approvvigionamento per il sodalizio. 3.2. Tanto è bastato, peraltro, a esplicitare anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, sotto tale aspetto, la censura si mostra inammissibile anche per difetto di specificità laddove neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle dette circostanze, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, mostrando così di aver insistito per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. In punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rileva difatti evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959). 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso che, non consentendo una valida instaurazione del rapporto processuale, impedisce di rilevare la prescrizione del reato prospettata dal ricorrente, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). In ragione della inattività di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. nel giudizio di legittimità, nulla è dovuto in termini di rifusione delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità alla parte civile, la cui costituzione non risulta revocata da atto depositato presso la cancelleria della Suprema Corte e sottoscritto dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor
Sentenza Cassazione n. 21288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris