CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11577/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Lorusso in Roma al largo Messico n. 7; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1967/3/2014, depositata in data 24/10/2014; Irpef-accertamento sintetico udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cosenza , emetteva cinque avvisi di accertamento sintetico con cuirecuperava a imposizione,a fini Irpef, maggior reddito di [OSCURATO:PERSONA] a no per gli anni di imposta dal 1999 al 2003, in base a incrementi patrimoniali costituiti dall’acquisto di un immobile nel 2003 e di alcune quote societarie nel 2002. 2. La contribuente proponeva cinque distinti ricorsi, uno per ciascun avviso,che, riuniti, erano respinti dalla CTP di Cosenza. 3. La CTR della Calabria rigettava l’appello. In particolare,i giudici del gravame evidenziavano che la contribuente aveva dichiarato redditi, per euro 2.620,00, solo nel 2003, e, a fronte degli incrementi patrimoniali, non aveva dimostrato la presenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte; la documentazione depositata non dimostrava che il prezzo di acquisto dell’immobile fosse stato versato con somme oggetto di finanziamento dalla società di persone dicui ella era parte; infine evidenziavano l’infondatezza della deduzione difensiva relativa all’errata individuazione del prezzo di acquisto dell’immobile, asseritamente inferiore a quello risultante dall’atto pubblico di compravendita. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base a cinquemotivi. L’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023. Considerato che: 1. La ricorrente pr opone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Violazione di legge: art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, evidenziando che l’amministrazione, in sede di accertamento induttivo,deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negativedel reddito e non può automaticamente considerare redditi le operazioni di prelievo effettuate dai conti correnti a lui riconducibili; deduce di aver prodotto tre assegni bancari tratti dalla società all’ordine dell’alienante l’appartamento e copia del giornale di contabilità e del mastrino di sottoconto da cui emergeva il finanziamentononchè il preliminare di compravendita con un prezzo di cessione inferiore a quello indicato nel contratto definitivo; deduce la mancanza di irregolarità formali così grav i da legittimare l’accertamentoinduttivo. Con il secondo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 6 L. n. 212 del 2000. Inesistenza della notifica sotto diverso e ulteriore profilo, dolendosi della inesistenza della notifica dell’avviso di liquidazione, dell’avviso di accertamento e/o avviso bonario, in quanto l’Agenzia non avrebbe provveduto alla spedizione o produzione della raccomandata informativa. Con il quarto motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione e o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212/2000. Con il quinto motivo deduce omissione e/o insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione con risultanze documentali ex art. 360, primo comma, n. 5 su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: artt. 3 e 7 L. n. 212 del 2000. 2. Occorre preliminarmente evidenziare che i motivi, proposti promiscuamente, tranne il secondo, come vizio di motivazione e violazione di legge, appaiono tutti inammissibili in relazione alla dedotta violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., formulata con canoni non rispettosi della formulazione di tale disposizione vigente ratione temporis. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).Si deve trattare, in quest’ultimo caso, di un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ed inteso quale accadimento naturale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). Resta quindi escluso il vizio di insufficiente, confusa o inconferente motivazione, cui pure in tutti i motivi laricorrente fa riferimento. Tali considerazioni di carattere generale, unitamente alla circostanza che in alcuno dei motivi la ricorrente individua con precisione il fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR (l’unica circostanza fattuale indicata, nel primo motivo e in parte nel terzo motivo,è data dalla produzione documentale relativa al finanziamento proveniente dalla società e al preliminare di acquisto, elementi documentali tutti però espressamente valutati dalla CTR , con ampia motivazione), rendono inammissibili tutti i motivi ove fanno cumulativo (primo, terzo, quarto e quinto motivo) o esclusivo (il secondo motivo) riferimento all’art. 360 n. 5cod. proc. civ.3. Ciò premesso, i l primo motivo è poi inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973,concretizzata nella necessitàdi tenere conto delle componenti negative di reddito e della illegittimità dell’accertamento induttivo nei casi di tenuta regolare della contabilità; il riferimento normativo citato è del tutto irrilevante nel caso di specie, ove si verte in tema di accertamento sintetico emessoin base al cd. redditometro di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973(Cass. 30/05/2018, n. 13602, tra le tante, ha affermato che i n materia di accertamento sintetico, una volta che l'amministrazione ha dimostrato la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente in base ad elementi certi, anche in presenza di un unicoelemento certo, è a carico del contribuente l'onere della prova che l'imponibile così accertato è costituito in tuttoo in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti o da finanziamenti di terzi); il motivo è altresì inammissibile in riferimento all’art. 38 in quanto la censura rimane a livello di mera affermazione senza che nel corpo del motivo sia in alcun modosviluppata. 4. Il terzo motivo è inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 6 della l. n. 212 del 2000; la ricorrente si duole della mancata conoscenza dell’atto fiscale che discenderebbe dalla inesistenza della notifica dell’avviso di liquidazione, dell’avviso di accertamento e/o avviso bonario per omessa raccomandata informativa da parte dell’Agenzia delle entrate , ma la doglianza è del tutto generica sia perché p rofila un vizio di notifica di un atto non meglio precisato sia perché non indica in alcun modo se e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di appello, posto che di essa non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata. 5. Per analoghe ragioni è altresì inammissibile il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce, sotto vari profili, la nullità dell’avviso per vizi motivazionali, senza in alcun modo evidenziare se la questione, di cui la CTR non tratta,sia stata oggetto di appello. 6. Il quinto motivo, oltre che per le stesse ragioni indicate finora, è infine inammissibile anche per la sua evidente genericità censurando innumerevoli violazioni dello Statuto del contribuente, applicabile anche ai concessionari, provvedendo poi ad elencarne alcuni a titolo esemplificativo. 7. Ne deriva declaratoria di inammissibilità (alla luce della inammissibilità di tutti i motivi) del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile i l ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo