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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08388/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pisa, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 25/02/2021, a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione, con la quale i coimputati [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, lamentando il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. 2.

Sostiene il ricorrente di non aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 73, 74, 80 d.p.r. 309/90, per essersi associato con altri allo scopo di commettere una serie di importazioni di sostanza stupefacente dalla Spagna; di essere stato citato nel suddetto giudizio di rinvio, in qualità di imputato non appellante; di aver richiesto l'estensione degli effetti della sentenza, in caso di assoluzione dei coimputati che avevano proposto ricorso per cassazione, ottenendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza di conferma della condanna; di non aver beneficiato degli effetti dell'assoluzione della Munoz e dell'Ospina, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una motivazione che non aveva tenuto conto delle indicazioni della sentenza rescindente, con particolare riferimento al reato di associazione di cui al capo 7.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

3.1. È pacifico il principio di diritto secondo cui sussiste la legittimazione del coimputato non appellante - citato, nel giudizio promosso dal coimputato diligente, nel quale sia pure comparso ed abbia rappresentato, per mezzo del suo difensore, le proprie conclusioni - a ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto l'impugnazione proposta, omettendo di pronunciarsi sull'effetto estensivo nei suoi confronti; in tal caso, infatti, il giudice ha il dovere di pronunciarsi in ordine alla posizione dell'imputato non appellante in quanto, sussistendone i presupposti ex art. 587 cod. proc. pen., l'estensione dell'impugnazione giova anche agli altri imputati, con la conseguenza che egli deve solo valutare se i motivi proposti dall'appellante siano personali o meno (sez. 5, n. 9007 del 08/11/2005, dep. 2006, Marrone, Rv. 233763 - 01).

3.2. Nel caso di specie, la corte territoriale ha adempiuto lo specifico onere valutativo, sostenendo il carattere personale dei motivi di impugnazione dei coimputati ricorrenti, con motivazione esaustiva, immune da vizi logici, rilevanti in sede di legittimità.

Ha infatti sottolineato che le censure di Hernandez e Ospina, complessivamente considerate, non riguardavano l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quanto la partecipazione dei due imputati ai reati contestati, alla stregua del tenore delle conversazioni intercettate ad essi attribuite; che, al contrario, il Navarro era stato ben identificato e che non vi era dubbio in ordine alla sua partecipazione al sodalizio con altri soggetti rimasti ignoti oltre che con quelli giudicati separatamente; che l'esistenza di una complessa organizzazione dedita al narcotraffico era emersa tra l'altro da una conversazione alla quale partecipava il Navarro, con riferimenti alla fornitura dall'estero di ingenti quantitativi di droga da vendere in Italia, in maniera continuativa e programmata nel tempo.4.

All'inammissibilità del ricorso. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pisa, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale si è riportato ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso in esame, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 25/02/2021, a seguito di annullamento con rinvio dalla Cassazione, con la quale i coimputati [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, lamentando il mancato riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. 2. Sostiene il ricorrente di non aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 73, 74, 80 d.p.r. 309/90, per essersi associato con altri allo scopo di commettere una serie di importazioni di sostanza stupefacente dalla Spagna; di essere stato citato nel suddetto giudizio di rinvio, in qualità di imputato non appellante; di aver richiesto l'estensione degli effetti della sentenza, in caso di assoluzione dei coimputati che avevano proposto ricorso per cassazione, ottenendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza di conferma della condanna; di non aver beneficiato degli effetti dell'assoluzione della Munoz e dell'Ospina, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una motivazione che non aveva tenuto conto delle indicazioni della sentenza rescindente, con particolare riferimento al reato di associazione di cui al capo 7. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 3.1. È pacifico il principio di diritto secondo cui sussiste la legittimazione del coimputato non appellante - citato, nel giudizio promosso dal coimputato diligente, nel quale sia pure comparso ed abbia rappresentato, per mezzo del suo difensore, le proprie conclusioni - a ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto l'impugnazione proposta, omettendo di pronunciarsi sull'effetto estensivo nei suoi confronti; in tal caso, infatti, il giudice ha il dovere di pronunciarsi in ordine alla posizione dell'imputato non appellante in quanto, sussistendone i presupposti ex art. 587 cod. proc. pen., l'estensione dell'impugnazione giova anche agli altri imputati, con la conseguenza che egli deve solo valutare se i motivi proposti dall'appellante siano personali o meno (sez. 5, n. 9007 del 08/11/2005, dep. 2006, Marrone, Rv. 233763 - 01). 3.2. Nel caso di specie, la corte territoriale ha adempiuto lo specifico onere valutativo, sostenendo il carattere personale dei motivi di impugnazione dei coimputati ricorrenti, con motivazione esaustiva, immune da vizi logici, rilevanti in sede di legittimità. Ha infatti sottolineato che le censure di Hernandez e Ospina, complessivamente considerate, non riguardavano l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quanto la partecipazione dei due imputati ai reati contestati, alla stregua del tenore delle conversazioni intercettate ad essi attribuite; che, al contrario, il Navarro era stato ben identificato e che non vi era dubbio in ordine alla sua partecipazione al sodalizio con altri soggetti rimasti ignoti oltre che con quelli giudicati separatamente; che l'esistenza di una complessa organizzazione dedita al narcotraffico era emersa tra l'altro da una conversazione alla quale partecipava il Navarro, con riferimenti alla fornitura dall'estero di ingenti quantitativi di droga da vendere in Italia, in maniera continuativa e programmata nel tempo.4. All'inammissibilità del ricorso. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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