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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06964/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per la mancata sospensione del processo e remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 116, commi 15 e 17 d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui nel caso di recidiva nel biennio si applica la sanzione penale e non la sanzione amministrativa come nell'ipotesi di guida senza patente senza recidiva.

3. Il ricorso é inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto come nuovo il motivo avente ad oggetto la questione dianzi esposta che ha costituito oggetto della memoria 26.4.2022 in quanto tardivo in linea con il principio secondo cui gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 aprile 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per la mancata sospensione del processo e remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 116, commi 15 e 17 d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui nel caso di recidiva nel biennio si applica la sanzione penale e non la sanzione amministrativa come nell'ipotesi di guida senza patente senza recidiva. 3. Il ricorso é inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto come nuovo il motivo avente ad oggetto la questione dianzi esposta che ha costituito oggetto della memoria 26.4.2022 in quanto tardivo in linea con il principio secondo cui gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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