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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03676/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Rilevato che, con riguardo ai vizi di motivazione prospettati con il primo motivo, è anzitutto irrilevante l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel sintetizzare il contenuto della pronunzia di primo grado in merito all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, posto che nel prosieguo della motivazione della sentenza tale esito è riportato correttamente e dunque il suddetto errore risulta imputabile ad un mero lapsus calami.

Rilevato che è invece generica la doglianza relativa alla asseritamente erronea classificazione del Lazzarin quale debitore piuttosto che creditore della fallita, atteso che il ricorrente non ne rivela la decisività, limitandosi a mere congetture, fondate su non meglio precisate risultanze processuali, circa il fatto che se questi avesse saputo che la gestione di fatto era riconducibile al Guerra mai avrebbe proseguito i contatti con la società.

La Corte in realtà ha evidenziato come in ogni caso il Sembiante si sia interfacciato con il teste, come da questi confermato, e che ciò sia avvenuto per precisa volontà del Guerra.

Affermazione che invero le censure del ricorrente non risultano idonee a confutare.

Manifestamente infondata sul piano logico e comunque generica è poi l'obiezione secondo cui le difficoltà incontrate dal curatore nel chiarire le responsabilità dell'imputato di per sé escluderebbero l'attribuibilità al medesimo della qualifica di amministratore di fatto, posto che la stessa prescinde totalmente dalla motivazione posta a fondamento della dimostrazione della circostanza dai giudici del merito, con la quale in definitiva il ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente.

Mere censure in fatto sono quelle relative alla mancata indicazione del Guerra come gestore della fallita da parte dei dipendenti ed alla valutazione delle missive del Boaretto valorizzate dalla Corte territoriale a riscontro delle dichiarazioni del Sembiante.

Rilevato, quanto alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., che le censure del ricorrente sono generiche e manifestamente infondate.

Infatti il ricorso si confronta solo parzialmente con le argomentazioni sviluppate sul punto dalla sentenza, che comunque ha evidenziato non tanto il difetto della prova del furto dei computer evocati dalla difesa, quanto della conservazione nei medesimi di alcuni dati contabili, eventualità che peraltro la stessa difesa si limita a qualificare come verosimile.

Intrinsecamente generiche e versate in fatto sono infine le doglianze avanzate con il secondo motivo in merito alla denegata revisione del giudizio di bilanciamento, peraltro tutt'altro che in contraddizione con l'applicazione del minimo edittale della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Rilevato che, con riguardo ai vizi di motivazione prospettati con il primo motivo, è anzitutto irrilevante l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel sintetizzare il contenuto della pronunzia di primo grado in merito all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, posto che nel prosieguo della motivazione della sentenza tale esito è riportato correttamente e dunque il suddetto errore risulta imputabile ad un mero lapsus calami. Rilevato che è invece generica la doglianza relativa alla asseritamente erronea classificazione del Lazzarin quale debitore piuttosto che creditore della fallita, atteso che il ricorrente non ne rivela la decisività, limitandosi a mere congetture, fondate su non meglio precisate risultanze processuali, circa il fatto che se questi avesse saputo che la gestione di fatto era riconducibile al Guerra mai avrebbe proseguito i contatti con la società. La Corte in realtà ha evidenziato come in ogni caso il Sembiante si sia interfacciato con il teste, come da questi confermato, e che ciò sia avvenuto per precisa volontà del Guerra. Affermazione che invero le censure del ricorrente non risultano idonee a confutare. Manifestamente infondata sul piano logico e comunque generica è poi l'obiezione secondo cui le difficoltà incontrate dal curatore nel chiarire le responsabilità dell'imputato di per sé escluderebbero l'attribuibilità al medesimo della qualifica di amministratore di fatto, posto che la stessa prescinde totalmente dalla motivazione posta a fondamento della dimostrazione della circostanza dai giudici del merito, con la quale in definitiva il ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente. Mere censure in fatto sono quelle relative alla mancata indicazione del Guerra come gestore della fallita da parte dei dipendenti ed alla valutazione delle missive del Boaretto valorizzate dalla Corte territoriale a riscontro delle dichiarazioni del Sembiante. Rilevato, quanto alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall., che le censure del ricorrente sono generiche e manifestamente infondate. Infatti il ricorso si confronta solo parzialmente con le argomentazioni sviluppate sul punto dalla sentenza, che comunque ha evidenziato non tanto il difetto della prova del furto dei computer evocati dalla difesa, quanto della conservazione nei medesimi di alcuni dati contabili, eventualità che peraltro la stessa difesa si limita a qualificare come verosimile. Intrinsecamente generiche e versate in fatto sono infine le doglianze avanzate con il secondo motivo in merito alla denegata revisione del giudizio di bilanciamento, peraltro tutt'altro che in contraddizione con l'applicazione del minimo edittale della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle A
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