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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 36402/2023

Testo disponibile della fonte

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gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5751/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T revi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 5921/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di correzione materiale proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante e difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, portante come r.g. il n. 2921/2021; dato atto che è stato comunicato alle parti di quel giudizio l’avviso di fissazione dell’odierna udienza e che detta circostanza rende privo di rilievo la mancata notifica alla società Augustus spv srl della richiesta; premesso che in sede di controricorso presentato nel giudizio n. 2921/2021 il Difensore, odierno ricorrente, aveva chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla Augustus spv srl con condanna di detta società al pagamento delle spese processuali e con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.5921/2023 ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spv srl per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3436/2020, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 8500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200, e agli accessori di legge), ma nel dispositivo ha omesso di disporre la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale.

PQM a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.5921/2023, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario” manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta.

Così deciso in Roma, l’8 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5751/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T revi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 5921/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di correzione materiale proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante e difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, portante come r.g. il n. 2921/2021; dato atto che è stato comunicato alle parti di quel giudizio l’avviso di fissazione dell’odierna udienza e che detta circostanza rende privo di rilievo la mancata notifica alla società Augustus spv srl della richiesta; premesso che in sede di controricorso presentato nel giudizio n. 2921/2021 il Difensore, odierno ricorrente, aveva chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dalla Augustus spv srl con condanna di detta società al pagamento delle spese processuali e con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario; rilevato che questa Corte con ordinanza n.5921/2023 ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spv srl per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3436/2020, condannando la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in complessivi euro 8500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200, e agli accessori di legge), ma nel dispositivo ha omesso di disporre la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; ritenuto che ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 391 bis cpc per la correzione del denunziato errore materiale. PQM a correzione della menzionata omissione materiale, dispone che nel dispositivo della citata Ordinanza n.5921/2023, dopo la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come in essa liquidate, deve leggersi ed intendersi “a favore del Difensore dichiaratosi antistatario” manda alla Cancelleria l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta. Così deciso in Roma, l’8 novembre
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