CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 5giugno 2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l a requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del S ostituto Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibil e i l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 5 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 18 gennaio 2021al 20 maggio 20 2 1 . 2. In data 18 gennaio 2021 la polizia giudiziaria fermava sull’autostrada Napoli – Salerno, all’altezza di S. [OSCURATO:PERSONA], per un controllo stradale , un’autovettura condotta daIlaria [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale si trov ava sul sedile del p asseggero il pregiudicato Venosa . P oiché i due si mostravano insofferenti al controllo, venivano sottoposti a perquisizione personale e nella borsa della [OSCURATO:PERSONA] ven iva rinvenuto mezzo grammo di marjuana. La perquisizione dell'autovettura consentiva, poi, di rinvenire , in un vano appositamente ricavato dietro la targa, alcuni panetti che contenevano la considerevole quantità di 367 grammi di cocaina. I due venivano, quindi, tratti in arresto in flagranza perché considerati corrieri della sostanzastupefacente. All’udienza di convalida dell’arresto, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che aveva intrecciato da tre mesi una relazione extraconiugale con il Venosa, che stava guidando lei l'autovettura (intestata ad una terza persona) perché il Venosa era in quel momento sotto l'effetto di stupefacentie che si stava dirigendo a Salerno per pranzare con l'uomo. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l ’arresto in flagranza eapplicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La misura cautelare veniva confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli. Il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 20 maggio 2021 pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ritenendo chela [OSCURATO:PERSONA] ignora sse colpevolmente il fatto che il Venosa aveva gravi pregiudizi penali, anche per reati in materia di stupefacente, e che la [OSCURATO:PERSONA] fosse, quindi, inconsapevole della presenza della cocaina nel portatarga, in possesso del solo Venosa. La sentenza diventava irrevocabile il 21 settembre 2021. 3. La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza, che avevano concorso a determinare l’applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto ostativ e all’accoglimento della domanda l e seguenti condott e , sia estraprocessual i sia processuali, dell’istante: a ) l ’ atteggiamento di insofferenza assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] all'atto del controllo della polizia giudiziaria , tale da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione; b ) la dichiarazione mendace resa dalla Abimelechall’udienza di convalida dell’arresto, quando ha affermato che guidava lei la macchina perché il Venosa in quel momento era sotto l'effetto di stupefacenti, circostanza del tutto esclusa non solo dal verbale di arresto ma anche dallo stesso accertamento in fatto condotto dalla sentenza irrevocabile di assoluzione; c ) la dichiarazione mendace resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza di convalida dell’arresto, quando ha affermato chesi stava recando da Giugliano a Salerno per un pranzo con il nuovo fidanzato segreto, il Venosa, circostanza logicamente incompatibile con l'accertato possesso da parte del Venosa dei 367 grammi di cocaina rinvenuti nel portatarga, essendo del tutto inverosimile che il Venosa avrebbe rischiato un simile carico di cocaina in un viaggio da Giugliano a Salerno per il solo piacere di pranzare con la [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si duole il ricorrente che l’ordinanza della Corte di appello non aveva effettuato un giudizio autonomo rispetto a quello di merito circa gli elementi emersi, ma aveva stravolto l’impianto della motivazione assolutoria, attraverso una ricostruzione alternativa delle dichiarazionirese dalla [OSCURATO:PERSONA] , riportan do le argomentazioni espresse dal giudice della cautela. Sostiene, inoltre, che l’atteggiamento nervoso della Abimelechfosse dovuto al fatto che la stessa era alla guida di un veicolo senza essere in possesso del necessario titolo abilitante. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato requisitoria scrittae ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoo, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, Moati), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01). 2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 – 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 –01). 3. Ciò posto, il motivo di ricorso, relativo alla lamentata autonoma rivalutazionein chiave colpevolista di fatti già valutati dalla sentenza assolutoria , è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha dimostrato l’asserita affermazione, da parte della Corte territoriale, di fatti negati o la negazione di fatti, affermati dal giudice dell’assoluzione. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha valorizzato, ai fini del rigetto della domanda, elementi fattuali che il giudice della cognizione abbia ritenuto irrilevanti, neutralizzati o addirittura contraddetti dal giudizio assolutorio, ma ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto alcune condottesia estraprocessuali sia processuali – a) l’atteggiamento di insofferenza assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] all'atto del controllo della polizia giudiziaria, tale da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione; b) la dichiarazione mendace resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza di convalida dell’arresto, quando ha affermato che guidava lei la macchina perché il Venosa in quel momento era sotto l'effetto di stupefacenti, circostanza rivelatasi falsa; c) la dichiarazione mendace resa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’udienza di convalida dell’arresto, quando ha affermato che si stava recando da Giugliano a Salerno per un pranzo con il nuovo fidanzato segreto, il Venosa, circostanza logicamente incompatibile con l'accertato possesso da parte del Venosa dei 367 grammi di cocaina rinvenuti nel portatarga – che avevano contribuito a dare la falsa apparenza della sua responsabilità per il delitto di trasporto di sostanze stupefacenti e quindiavevano concorso a determinare l’applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti e che , per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L