CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1974
Cassazione n. 13767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1974 avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 23 gennaio 2017 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 23 gennaio 2015, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso sino al mese di agosto 2009, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: non esisterebbe nel caso di specie l'aggravante del mezzo fraudolento né quella della violenza sulle cose, sicché il reato sarebbe da riqualificarsi come furto semplice e, conseguentemente, risulterebbe improcedibile per difetto di valida querela. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è meramente reiterativo di assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata (v. penultima pagina), con la quale la ricorrente, in realtà, omette il doveroso confronto critico. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] . re estensore il._ [OSCURATO:PERSONA]. I CAO____— [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.s [OSCURATO:PERSONA] ti IN CANCFt ;_r