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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 21443/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4627/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINIEROMARCO; -intimati- avverso la sentenza n. 2468/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’appartamento sito al secondo piano del fabbricato posto al civico n. 2 del Vico I [OSCURATO:PERSONA] di Sorrento, con accesso dalla scala scoperta posta all’interno di un cortile condominiale, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di alcuni vani siti al piano terra del fabbricato condominiale nei quali svolgeva attività di ristorazione, chiedendo l’eliminazione delle conseguenze determinate al suo immobile derivanti dai lavori eseguiti dalla società convenuta, con l’integrale ripristino dello stato dell’immobile e la condanna al risarcimento dei danni, nonché alla eliminazione delle opere abusivamente edificate sul cortile condominiale (guardiola e canna fumaria) e all’inibizione all’uso improprio di tale cortile (passaggio e deposito di bombole a gas, merce avariata, bidoni dell’immondizia).

La società convenuta si costituì in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio gli altri comproprietari dell’edificio e del cortile condominiale, litisconsorti necessari.

Chiese inoltre il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che venisse accertato l’acquisto per usucapione della porzione di immobile di 3 mq. c irca , adiacente al cortile condominiale,ove insisteva la guardiola e la struttura contenente le bombole del gas, nonché il ripristino della canna fumaria, già esistente lungo la parete del fabbricato oggetto di causa, o l’ampliamento di quella esistente e/o comunque la realizzazione di una canna fumaria lungo la parete del medesimo fabbricato anche all’interno del muro condominiale.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, accolse la domanda dell’attrice.

2. Proposto appello dal la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di Napoli lo rigettò , accogliendo in parte quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduta, condannando la società appellante al pagamento dei ¾ delle spese di primo grado.

Rimasero contumaci i chiamati.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso fondato su cinque motivi.

Resistono con controricorso Paola e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il procedimento notificatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esperito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non risulta essere stato perfezionato e che la notifica a [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1956, senza che ne consti il motivo, è stata effettuata a mani di curatore fallimentare.

Ciò premesso dispone procedersi alla rinnovazione dei due litisconsorti di cui sopra, che in questa sede non hanno svolto difese.

P.Q.M rinviando la causa a nuovo ruolo ordina notificarsi copia del ricorso e del presente provvedimento, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione, a [OSCURATO:PERSONA] e Miche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4627/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINIEROMARCO; -intimati- avverso la sentenza n. 2468/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’appartamento sito al secondo piano del fabbricato posto al civico n. 2 del Vico I [OSCURATO:PERSONA] di Sorrento, con accesso dalla scala scoperta posta all’interno di un cortile condominiale, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di alcuni vani siti al piano terra del fabbricato condominiale nei quali svolgeva attività di ristorazione, chiedendo l’eliminazione delle conseguenze determinate al suo immobile derivanti dai lavori eseguiti dalla società convenuta, con l’integrale ripristino dello stato dell’immobile e la condanna al risarcimento dei danni, nonché alla eliminazione delle opere abusivamente edificate sul cortile condominiale (guardiola e canna fumaria) e all’inibizione all’uso improprio di tale cortile (passaggio e deposito di bombole a gas, merce avariata, bidoni dell’immondizia). La società convenuta si costituì in giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio gli altri comproprietari dell’edificio e del cortile condominiale, litisconsorti necessari. Chiese inoltre il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, che venisse accertato l’acquisto per usucapione della porzione di immobile di 3 mq. c irca , adiacente al cortile condominiale,ove insisteva la guardiola e la struttura contenente le bombole del gas, nonché il ripristino della canna fumaria, già esistente lungo la parete del fabbricato oggetto di causa, o l’ampliamento di quella esistente e/o comunque la realizzazione di una canna fumaria lungo la parete del medesimo fabbricato anche all’interno del muro condominiale. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, accolse la domanda dell’attrice. 2. Proposto appello dal la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte di Napoli lo rigettò , accogliendo in parte quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], successivamente deceduta, condannando la società appellante al pagamento dei ¾ delle spese di primo grado. Rimasero contumaci i chiamati. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso fondato su cinque motivi. Resistono con controricorso Paola e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il procedimento notificatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esperito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non risulta essere stato perfezionato e che la notifica a [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1956, senza che ne consti il motivo, è stata effettuata a mani di curatore fallimentare. Ciò premesso dispone procedersi alla rinnovazione dei due litisconsorti di cui sopra, che in questa sede non hanno svolto difese. P.Q.M rinviando la causa a nuovo ruolo ordina notificarsi copia del ricorso e del presente provvedimento, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione, a [OSCURATO:PERSONA] e Miche
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