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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40916/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con i motivi di gravame in ordine alla rinnovazione della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ha ritenuto sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado per poter riesaminare la situazione processuale del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato poiché fondato su i medesimi motivi dedotti in appello correttamente disattesi dai giudici del merito i quali ne hanno correttamente escluso la ricorrenza tenuto conto della tipologia del bene di provenienza delittuosa (si tratta di una carta di credito) e dell'utilizzo fatto dello stesso dal ricorrente 8per acquistare ben due telefoni cellulari) non può inquadrarsi nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con i motivi di gravame in ordine alla rinnovazione della perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del ricorrente è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ha ritenuto sufficiente ed esaustivo il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado per poter riesaminare la situazione processuale del ricorrente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della fattispecie di ricettazione ex art. 648, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato poiché fondato su i medesimi motivi dedotti in appello correttamente disattesi dai giudici del merito i quali ne hanno correttamente escluso la ricorrenza tenuto conto della tipologia del bene di provenienza delittuosa (si tratta di una carta di credito) e dell'utilizzo fatto dello stesso dal ricorrente 8per acquistare ben due telefoni cellulari) non può inquadrarsi nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris