CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 16008/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 secondo comma n. 2 e 7 cod.pen.; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) cod proc.pen. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02). Cfr anche Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.). Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfrricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M2026 il [OSCURATO:PERSONA] 2