CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35887/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d el 2 6 marzo 202 5 , il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i n ordine al delitto di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 l a pena concordata di mesi 4 di arresto e euro 1400,00di ammenda e ha sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con 125giorni di lavoro di pubblica utilità ; con la stessa sentenza ha anche disposto laconfisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato e la revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza l’ imputat o ha proposto ricorso, per mezzo de l difensore,formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge peravere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria d ella revoca della patente in luogo della mera sospensione, unica prevista in relazione all’ipotesicontravvenzionale contestata. 3.Il Procuratore Generale , nella persona del s ostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte con cui ha chiesto a nnullarsi con rinvio la sentenza limitatamentealla statuizione relativa alla revoca della patente di guida . 4.Il ricorso è fondato. Sideve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristichepeculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nellasentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in viaautonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti ( S ez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091 ). I l giudice è tenuto pertanto ad una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. ( S ez. U, n.21369 del 26.9.2019, R v . 279349;Sez.5, 13/11/2019, Rv.277552). 5.L'art.186 comma 2 lett. c) cod. strada prevede che all'accertamento del reatoconsegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa della sospensione della patenteda uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamenteanche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444cod. p roc . p en .. 6. Il Tribunale, nell'applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha disposto la sanzione amministrativa della revoca della patentein luogo che la sanzione della sospensione della patente, prevista per il reatocontestato. 7.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata , limitatamente alla applicazionedella sanzione amministrativa della revoca della patente , con rinvio affinchéil giudice indichi, nel l’esercizio del suo potere di screzionale, il periodo di sospensione della patente n ella cornice edittale su indicata e dia conto delle ragionidella scelta . P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvi o al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],diversa persona fi