Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23212/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMilano ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'espulsione disposta ai sensidell'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, Dal magistrato di sorveglianza neiconfronti del ricorrente, in quanto trovato in possesso di documenti per il propriorimpatrio e condannato per delitti non ostativi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (Omessa verifica della condizione ostativa di cui all'art. 19 TUImm.: il ricorrente ha posto in essere condotte di cessione illecita di stupefacentitra il 2017 ed il 2021 ed è stato ristretto in regime di arresti domiciliari pressol'abitazione della sorella ma l'ultima condotta è risalente nel tempo; inoltre, èirrilevante che la presenza del nucleo familiare non abbia rappresentato motivodeterrente rispetto allo svolgimento di attività illecita.

Il giudice ha omesso diverificare l'esistenza di vincoli di parentela tali da integrare la sussistenza dellacondizione ostativa all'espulsione prevista dal citato art. 19) è inammissibileperché generico nonché versato in fatto, oltre ad essere manifestamenteinfondato in quanto la motivazione appare congrua e immune da illogicitàmanifesta, nonché completa.Rilevato, infatti, che questa valorizza la circostanza che il ricorrente non hafonti di sostentamento lecite e, dunque, non soltanto la circostanza che lapresenza del nucleo familiare della sorella sul territorio nazionale non haimpedito al ricorrente la commissione di condotte illecite; né il motivo di ricorsoillustra specificamente il tipo di rapporti familiari e la stabilità di questi conriferimento all'attualità.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMilano ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'espulsione disposta ai sensidell'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998, Dal magistrato di sorveglianza neiconfronti del ricorrente, in quanto trovato in possesso di documenti per il propriorimpatrio e condannato per delitti non ostativi.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (Omessa verifica della condizione ostativa di cui all'art. 19 TUImm.: il ricorrente ha posto in essere condotte di cessione illecita di stupefacentitra il 2017 ed il 2021 ed è stato ristretto in regime di arresti domiciliari pressol'abitazione della sorella ma l'ultima condotta è risalente nel tempo; inoltre, èirrilevante che la presenza del nucleo familiare non abbia rappresentato motivodeterrente rispetto allo svolgimento di attività illecita. Il giudice ha omesso diverificare l'esistenza di vincoli di parentela tali da integrare la sussistenza dellacondizione ostativa all'espulsione prevista dal citato art. 19) è inammissibileperché generico nonché versato in fatto, oltre ad essere manifestamenteinfondato in quanto la motivazione appare congrua e immune da illogicitàmanifesta, nonché completa.Rilevato, infatti, che questa valorizza la circostanza che il ricorrente non hafonti di sostentamento lecite e, dunque, non soltanto la circostanza che lapresenza del nucleo familiare della sorella sul territorio nazionale non haimpedito al ricorrente la commissione di condotte illecite; né il motivo di ricorsoillustra specificamente il tipo di rapporti familiari e la stabilità di questi conriferimento all'attualità.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23212/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris